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[AZA 0/2] 
 
5C.216/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
29 ottobre 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Raselli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
____________ 
Visto il ricorso per riforma del 28 agosto 2001 presentato da M.________, attrice, Campione d'Italia, patrocinata dall'avv. Roberto Cogliati, studio legale Bervini & associati, Lugano, contro la sentenza emanata il 3 luglio 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente allo Stato del Cantone Ticino, convenuto, rappresentato dal Consiglio di Stato, Bellinzona, in materia di responsabilità; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- M.________ ha promosso contemporaneamente due procedure esecutive contro D.________ per fr. 43'457.-- rispettivamente fr. 13'699, 65. Parimenti ha chiesto e ottenuto il sequestro di beni dell'escussa presso la Banca X.________ fino a concorrenza dell'importo di fr. 
57'156, 65. L'esecuzione di fr. 43'457.--, siccome assistita da un riconoscimento di debito, venne soddisfatta dalla debitrice nell'ambito del pignoramento. L'Ufficio di esecuzione comunicò in seguito la revoca del sequestro alla banca in data 12 luglio 1991. Per l'altra esecuzione fu invece necessario avviare un'azione di riconoscimento del debito, conclusasi nel 1998 con la condanna della debitrice al pagamento di fr. 12'091, 70, oltre accessori. Il successivo pignoramento diede però esito modesto (fr. 410.--), il sequestro essendo stato revocato già nel 1991. 
 
B.- Con petizione 27 marzo 2000 M.________ ha chiesto la condanna dello Stato del Cantone Ticino al risarcimento del danno subito per l'illecita revoca del sequestro da parte dei funzionari dell'Ufficio. All'accoglimento della petizione si è opposto il Cantone, rilevando in primo luogo la carenza di legittimazione passiva da parte sua. Il 14 novembre 2000 il Pretore di Bellinzona ha respinto la petizione in accoglimento della predetta eccezione. 
Con sentenza del 3 luglio 2001 II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da M.________, ha confermato il giudizio pretorile. Rilevato che il preteso illecito è stato commesso nel 1991 sotto l'impero della LEF e della legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici vigenti a quel momento, che non prevedono la responsabilità primaria e diretta del Cantone per gli illeciti dei funzionari, l'azione ben doveva essere respinta. 
C.- M.________ insorge contro il giudizio cantonale con ricorso per riforma del 28 agosto 2001, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo e di rinviare gli atti all'autorità cantonale per continuare la procedura; in via subordinata ne postula la riforma nel senso che lo Stato è condannato a pagarle fr. 12'091, 70 oltre accessori. Secondo l'attrice i giudici cantonali, applicando la legge vigente al momento dell'atto censurato, hanno violato il diritto federale, perché essa ha saputo della revoca del sequestro solo dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 5 LEF; andava quindi applicato questo nuovo disposto. Come nella DTF 126 III 431, anche nel caso in esame si può considerare l'atto illecito come atto continuato, che ha manifestato i suoi effetti pregiudizievoli solo nel 1998 con la condanna del debitore. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Giusta gli art. 44 segg. OG il ricorso per riforma è ammissibile nei procedimenti civili. 
 
a) L'attrice ha in concreto presentato un ricorso per riforma. Come rilevato nella sentenza DTF 126 III 431 consid. 2c/bb pag. 436 - peraltro ampiamente citata nel ricorso - le azioni di responsabilità nei confronti del Cantone fondate sull'art. 5 LEF nella versione vigente dal 1° gennaio 1997 concernono pretese di diritto pubblico e non ricadono di conseguenza tra le controversie di natura civile che, sole, danno luogo a un ricorso per riforma. In quel giudizio è d'altra parte esplicitamente e ampiamente indicato che le sentenze dell'ultima istanza cantonale vanno impugnate con un ricorso di diritto amministrativo (DTF 126 III 431 consid. 3 pag. 437). Nemmeno in applicazione del previgente diritto la giurisdizione per riforma risultava aperta per impugnare le sentenze statuenti sulla responsabilità primaria dello Stato nei Cantoni che l'avevano istituita (DTF 120 Ia 377 consid. 2, 126 III 431 consid. 1a). 
Il gravame inoltrato dall'attrice s'avvera quindi manifestamente inammissibile. 
 
b) Un ricorso di un determinato tipo, irricevibile come tale, può però essere convertito in un ricorso di altro tipo - ricevibile nella concreta fattispecie - se sono dati alcuni requisiti stabiliti dalla giurisprudenza. Nel caso in esame, come rilevato sopra, la disattenzione o l' erronea applicazione dell'art. 5 LEF nella sua versione attualmente vigente va invocata con un ricorso di diritto amministrativo. La scelta del rimedio di diritto corretto, in concreto, non presentava pertanto nessuna difficoltà, atteso che la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata e citata dalla stessa ricorrente a sostegno del suo gravame, è chiara e non lascia dubbi al proposito. L'attrice, assistita da un avvocato, ha nondimeno optato deliberatamente per la via del ricorso per riforma, pur dovendo sapere che si trattava della via sbagliata. In queste condizioni, la giurisprudenza del Tribunale federale non consente una conversione di un ricorso per riforma in un ricorso di diritto pubblico o amministrativo (DTF 120 II 270 consid. 2). 
 
2.- Anche prescindendo dalla sua irricevibilità, il rimedio non avrebbe migliori possibilità di successo. 
L'atto illecito, su cui la ricorrente fonda la sua pretesa, è stato compiuto nel 1991: con la liberazione della somma sequestrata l'eventuale danno si è realizzato eo ipso, atteso che il sequestro altro non è che una misura provvisionale atta a garantire i diritti del creditore e che, di conseguenza, con la sua revoca pure decade la garanzia. 
L'illecito rimproverato all'Ufficio di esecuzione, in concreto, si è quindi realizzato e concluso con la revoca del sequestro, ossia sotto la vigenza dell'art. 5 LEF nella vecchia versione, che non istituiva nessuna responsabilità primaria ed esclusiva del Cantone. Ne consegue che, dal profilo sostanziale, l'illecito va giudicato secondo il diritto vigente al momento in cui è stato commesso e si è concluso (cfr. DTF 126 III 431 consid. 2a), ossia in concreto secondo la vecchia versione dell'art. 5 LEF, che prevedeva la responsabilità degli ufficiali e degli impiegati dell'ufficio di esecuzione. Correttamente, quindi, i giudici cantonali hanno respinto l'appello che chiedeva di riconoscere la responsabilità del Cantone in virtù del nuovo disposto di legge. 
 
3.- Da quanto sopra discende che il gravame s'avvera irricevibile e come tale va trattato. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni, non è riconosciuta un'indennità di ripetibili. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso èinammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1500.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore dell'attrice, al rappresentante del convenuto e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 29 ottobre 2001 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,