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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.186/2005 /biz 
 
Sentenza del 29 novembre 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
convenuto e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Francesca Balerna Gianotti, 
 
contro 
 
B.________SA, 
attrice e opponente, 
patrocinata dall'avv. Corrado Cavalli. 
 
Oggetto 
mandato, rappresentanza; 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
19 aprile 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Nel 1999 l'architetto A.________ ha domandato alla B.________SA di allestire una relazione geologica e geotecnica in vista dell'ampliamento dell'autosilo C.________. 
 
Per l'attività svolta nell'ambito di tale mandato, il 28 dicembre 1999 B.________SA ha inviato alla C.________SA una nota d'onorario di complessivi fr. 23'403.80. 
1.1 Dopo aver invano ripetutamente sollecitato l'architetto A.________ a pagare la predetta nota, il 21 marzo 2002 B.________SA ha fatto spiccare nei suoi confronti un precetto esecutivo. 
1.2 Preso atto dell'opposizione interposta dall'escusso, il 3 giugno 2002 B.________SA si è rivolta alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna con un'azione volta ad ottenere la condanna dell'architetto al versamento di fr. 23'403.80, oltre interessi al 5 % dal 18 febbraio 2002, e il rigetto definitivo dell'opposizione. A.________ ha reagito eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva: a suo dire, egli avrebbe infatti agito unicamente quale rappresentante, in nome e per conto della C.________SA, che lo aveva incaricato del progetto per l'ampliamento dell'autosilo. Nel merito ha contestato l'esigibilità del credito, adducendo l'esistenza di un accordo secondo il quale i costi della relazione geologica sarebbero stati onorati solo al momento della realizzazione del nuovo autosilo. 
 
Statuendo il 18 dicembre 2003, il Pretore ha concluso per l'accoglimento integrale della petizione. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata respinta per il motivo che il convenuto non aveva dato a riconoscere di fronte all'attrice di agire in rappresentanza della C.________SA. Non essendo stata provata la pattuizione di una dilazione di pagamento, il giudice - rilevata l'assenza di contestazioni in merito alla qualità dei lavori e all'ammontare della nota - ha quindi pronunciato la condanna dell'architetto alla consegna dell'importo richiesto dall'attrice. 
1.3 La pronunzia pretorile ha trovato conferma nella sentenza emanata il 19 aprile 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dal soccombente. 
 
2. 
Insorto dinanzi al Tribunale federale, il 23 maggio 2005, con un ricorso per riforma fondato sulla violazione degli art. 32 segg., 151 segg. e 394 segg. CO, l'architetto A.________ postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere il suo appello e, di conseguenza, respingere integralmente la petizione di B.________SA. 
 
Con risposta del 16 agosto 2005 B.________SA ha proposto la reiezione del gravame in quanto ammissibile. 
3. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dell'impugnativa (DTF 131 I 57 consid. 1). 
 
Interposto in tempo utile (art. 54 OG) dalla parte soccombente contro una sentenza finale emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG; sulle modalità di calcolo in questo ambito cfr. DTF 119 II 147 consid. 1 pag. 149 e 111 II 384 consid. 1), il ricorso si avvera, sotto questo profilo, ricevibile. 
4. 
Il tenore dell'allegato ricorsuale rende necessarie le seguenti precisazioni quo alla natura e ai requisiti di motivazione del ricorso per riforma (consid. 4.1) nonché al potere d'esame del Tribunale federale chiamato a statuire quale istanza di riforma (consid. 4.2). 
4.1 Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). 
 
Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'atto ricorsuale deve indicare quali sono le norme del diritto federale violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate. Non è per contro possibile criticare accertamenti di fatto o addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
4.2 Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda infatti il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove (quale ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). 
 
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3). 
5. 
Il documento sottoposto all'esame del Tribunale federale disattende i principi appena esposti. 
5.1 Il convenuto si duole ad esempio della mancata audizione di D.________, mezzo di prova che il Tribunale d'appello - come già il Pretore - ha rifiutato di assumere siccome irrilevante ai fini del giudizio. 
 
Sennonché, trattandosi di una questione attinente all'apprezzamento probatorio, essa non può venir esaminata nel quadro del presente rimedio (cfr. quanto già esposto al consid. 4.2). 
5.2 Priva di riscontro nella sentenza impugnata - e quindi inammissibile - è poi la tesi secondo la quale, in assenza di una conferma d'ordine scritta dell'offerta allestita dall'attrice, non sarebbe venuto in essere nessun contratto di mandato. 
 
Dagli accertamenti contenuti nel giudizio criticato non risulta infatti che il convenuto abbia mai contestato prima il conferimento dell'incarico rispettivamente la stipulazione del contratto di mandato. Il litigio verteva unicamente sulla questione di sapere se l'incarico fosse stato dato da lui personalmente - come asserito dall'attrice - o quale di rappresentante della C.________SA - come preteso dal convenuto. Anche l'assenza di contestazioni in merito ai lavori effettuati e all'ammontare della nota, così come le obiezioni mosse dal convenuto alla pretesa dell'attrice - e in particolare quella relativa all'esistenza di una pattuizione di dilazione di pagamento - attestano il riconoscimento, da parte sua, di un simile rapporto contrattuale. 
5.3 Con riferimento alla citata pattuizione di dilazione di pagamento la Corte cantonale - dopo aver rammentato che l'onere di dimostrarne l'esistenza incombeva al convenuto, in applicazione dell'art. 8 CC - ha concluso, sulla base delle risultanze istruttorie, che la stessa non è stata dimostrata. La valutazione delle varie testimonianze agli atti - alla quale si può rinviare in virtù dell'art. 36a cpv. 3 OG - l'ha infatti portata a concludere che il convenuto ha fallito nella prova dell'esistenza di una condizione sospensiva per il pagamento degli onorari. 
 
Gli argomenti che il convenuto propone contro questa decisione non vertono né sulla ripartizione dell'onere probatorio, ovverosia sulla violazione dell'art. 8 CC, né sull'applicazione dell'art. 151 CO, che definisce la nozione di condizione sospensiva. Le sue contestazioni si esauriscono in un'inammissibile critica all'apprezzamento probatorio operato dai giudici cantonali, in particolare con riferimento alla portata da loro attribuita alle deposizioni dell'avv. E.________, di F.________ e di G.________. 
5.4 Il ricorso non ha infine miglior fortuna in quanto rivolto contro la decisione sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva. 
 
All'affermazione del convenuto - gravato anche in questo caso dell'onere probatorio (art. 8 CC) - secondo cui egli avrebbe agito quale rappresentante della C.________SA, la Corte ticinese ha infatti contrapposto la dichiarazione dell'amministratrice di tale società, la quale ha negato di aver dato procura all'architetto di rappresentarla come pure di aver incaricato direttamente l'attrice dell'allestimento della relazione geologica (cfr. consid. 3.2 della sentenza impugnata), e il fatto - emerso dall'istruttoria - che di fronte all'attrice egli non si è fatto riconoscere quale rappresentante della C.________SA (cfr. consid. 3.3 della sentenza impugnata). In queste circostanze, la Corte cantonale ha ritenuto che l'invio della fattura relativa alla relazione geologica alla C.________SA - unico elemento a favore della tesi del convenuto - non può bastare per ritenere la società debitrice della stessa. Anche perché i successivi richiami sono stati inviati direttamente al convenuto ed egli non ha mai sollevato obiezioni di nessun genere; l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata infatti sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di primo grado. 
 
Dinanzi al Tribunale federale il convenuto non contesta l'applicazione da parte dell'autorità ticinese degli art. 32 segg. CO, che stabiliscono i requisiti necessari per poter ammettere la rappresentanza. Le sue critiche - incentrate sulla portata delle dichiarazioni rese dai testimoni e dall'amministratrice unica della C.________SA - mirano ancora una volta a confutare la valutazione delle prove ad opera dei giudici ticinesi. 
5.5 In conclusione, nonostante il richiamo iniziale agli art. 32 segg., 151 segg. e 394 segg. CO, tutti gli argomenti presentati nel gravame riguardano - inammissibilmente (cfr. quanto esposto al consid. 4.2) - l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove; nessuno l'applicazione del diritto federale. 
 
Una conversione in un ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (art. 9 Cost.) non entra in linea di conto, dato che il convenuto è patrocinato da un difensore professionista (DTF 120 II 270 consid. 2). In ogni caso, così come formulate, le censure ricorsuali non sarebbero idonee a sostanziare la censura di arbitrio. Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., come sarebbe quello in esame, non può infatti essere sorretto da argomenti con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.). Per richiamarsi con successo all'arbitrio, è necessario dimostrare - con un'argomentazione precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. 
6. 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso per riforma dev'essere dichiarato inammissibile. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 29 novembre 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: