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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_178/2007 /viz 
 
Sentenza 29 novembre 2007 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
patrocinato dall'avv. dr. Franco Pedrazzini. 
 
Oggetto 
azione creditoria, interpretazione del contratto, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 18 aprile 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
I fatti all'origine della presente vertenza risalgono al dicembre 1986, quando l'ing. B.________, l'ing. C.________ e l'avv. A.________ hanno avallato un vaglia cambiario di fr. 5'000'000.-- sottoscritto dalla X.________ SA - della quale i tre avallanti erano azionisti - a garanzia di un credito concessole dalla banca Y.________ e dalla banca Z.________. 
A.a Agente per sé stessa e quale cessionaria della banca Y.________, nel 1993 la banca Z.________ ha comunicato a X.________ SA di voler procedere alla realizzazione delle garanzie. Sono seguite varie procedure sfociate per finire nella transazione giudiziaria del 28 novembre 1995, in virtù della quale la banca ha incassato fr. 3'000'000.-- da B.________. 
A.b Questa transazione era stata preceduta da una proposta che prevedeva il pagamento alla banca di fr. 2'500'000.--. In questo contesto, il 7 ottobre 1995 gli avallanti avevano stipulato una convenzione che prevedeva la seguente ripartizione dell'importo da pagare: fr. 1'900'000.-- a carico di B.________ e fr. 300'000.-- ciascuno a carico di A.________ e C.________. Preso atto del contenuto dell'accordo finale raggiunto con la banca, il 9 novembre 1995 essi hanno firmato una convenzione aggiuntiva, con la quale hanno concordato che l'ulteriore importo di fr. 500'000.--, anticipato da B.________, sarebbe stato sopportato da ogni avallante nella misura di fr. 100'000.-- ciascuno, mentre per i rimanenti fr. 200'000.-- valeva la pattuizione esposta qui di seguito: 
"Premesso che l'avv. A.________ vanta un credito nei confronti dello studio B.________ di almeno fr. 200'000.-- per titolo di risarcimento danni a seguito di un errore di progettazione, lo stesso avv. A.________ si impegna: 
- a notificare la pretesa allo studio B.________ e a intavolare trattative con esso rispettivamente con la sua assicurazione RC per una liquidazione intesa come risarcimento del danno patito; 
- nel caso in cui le trattative fallissero, dare avvio ad un procedimento giudiziario per titolo di risarcimento danni, previa consultazione con l'ing. B.________; 
- cedere all'ing. B.________ l'importo ottenuto a titolo di risarcimento del danno, fino all'ammontare di fr. 200'000.--; 
- nel caso in cui le pretese dell'avv. A.________ nei confronti dello studio B.________ risultassero infondate e non dovessero dar luogo ad alcun risarcimento o nel caso in cui l'importo ricavato risultasse inferiore a fr. 200'000.--, lo stesso avv. A.________ si impegna a concordare, unitamente all'ing. C.________, una loro partecipazione all'importo di fr. 200'000.-- anticipato alla banca Z.________ dall'ing. B.________." 
A.c 
Non avendo A.________ dato alcun seguito a quanto pattuito nella convenzione aggiuntiva, il 2 dicembre 1999 B.________ ha avviato una procedura esecutiva tendente all'incasso di fr. 100'000.--. 
B. 
Dopo la reiezione dell'opposizione interposta contro il precetto esecutivo, il 25 maggio 2000 A.________ ha adito la Pretura della Giurisdizione di Locarno Campagna con un'azione tendente all'accertamento dell'inesistenza del debito, estinto per compensazione ex art. 120 CO
Avversata la petizione, in via riconvenzionale B.________ ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di ulteriori fr. 215'000.-- per il motivo che, in contrasto con quanto concordato il 9 novembre 1995, egli non ha intrapreso alcunché nei confronti dello studio B.________ per ottenere l'importo di fr. 200'000.-- e perché in esito alla transazione con la banca Z.________ aveva percepito fr. 30'000.-- per ripetibili, somma che per metà spetterebbe a B.________. 
Con sentenza dell'8 febbraio 2006 il Segretario assessore della Pretura adita ha respinto la petizione e integralmente accolto la domanda riconvenzionale. 
C. 
La pronunzia di primo grado è stata parzialmente riformata il 18 aprile 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha accolto la domanda di disconoscimento di debito di A.________ limitatamente a fr. 68'466.50. Il giudizio sull'azione riconvenzionale è stato invece confermato. 
D. 
Insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma del 22 maggio 2007, A.________ postula la modifica della sentenza impugnata in punto alla domanda riconvenzionale, che riconosce limitatamente a fr. 15'000.--. 
Nella risposta del 13 luglio 2007 B.________ ha proposto di respingere il ricorso nella misura in cui fosse ammissibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata dopo questa data, la procedura ricorsuale è disciplinata dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
Come rettamente osservato dall'opponente, la LTF non conosce più il rimedio del "ricorso per riforma", indi per cui il gravame in rassegna va tenuto in considerazione quale ricorso in materia civile. 
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario, con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta ammissibile, perlomeno sotto questo profilo. 
3. 
L'opponente propone infatti di dichiarare il ricorso inammissibile per carente motivazione. 
In contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente non ha - a suo modo di vedere - spiegato adeguatamente quali sarebbero le norme di diritto violate né in cosa consisterebbe la violazione: "esso si limita a contrapporre la propria teoria interpretativa a quella corretta che ha permesso al giudice di prime cure ed al Tribunale d'appello di pervenire al giudizio impugnato". 
3.1 Giovi rammentare che il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). 
Esso non è vincolato dai motivi indicati nel ricorso né dal valore giuridico attribuito ai fatti dall'autorità cantonale; il Tribunale federale può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli di cui si prevale la parte che ricorre, così come può respingerlo adottando un'argomentazione giuridica differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140 con rinvii). 
Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure adeguatamente sollevate; non è tenuto a esaminare tutte le questioni giuridiche che si pongono, come farebbe un'autorità di prima istanza. 
3.2 La questione di sapere se una censura sia stata motivata adeguatamente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 2 LTF va valutata in base ai principi che vigevano nell'ambito del ricorso per riforma (DTF 133 IV 286 consid. 1.4; sentenza inedita del 22 agosto 2007 nella causa 4A_72/2007, consid. 4.1). 
Ora, secondo la giurisprudenza vigente sotto l'egida dell'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, non è necessario che le norme asseritamente violate dalla Corte cantonale vengano esplicitamente menzionate; è sufficiente ch'esse possano venire determinate chiaramente sulla scorta del contenuto del ricorso per riforma. Incombe al ricorrente l'onere di prendere posizione chiaramente sulle motivazioni della decisione impugnata, così da far emergere le ragioni che lo inducono a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale (DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii). 
3.3 In concreto il ricorrente, pur non menzionando l'art. 18 CO, intende chiaramente criticare l'interpretazione della convenzione aggiuntiva del 9 novembre 1995 effettuata dall'autorità cantonale. 
Egli afferma infatti che "la decisione del Tribunale d'appello appare errata e arbitraria [...] poiché con la convenzione veniva concordata un'eventuale diversa suddivisione dell'importo supplementare di fr. 500'000.-- versato dall'ing. B.________ alla banca Z.________, rispetto alla proposta transattiva di fr. 2'500'000.--." 
3.4 Si può pertanto ammettere che la motivazione del ricorso soddisfa le esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF
4. 
Come anticipato, il litigio verte sulla questione di sapere se il ricorrente abbia ossequiato gli obblighi assunti nella convenzione aggiuntiva del 9 novembre 1995, già esposti al consid. A.b. 
La risposta a tale quesito dipende evidentemente dal contenuto di tale accordo. 
4.1 Rammentate le circostanze che hanno condotto alla stipulazione della convenzione aggiuntiva e il testo della medesima, i giudici ticinesi hanno stabilito che in essa il ricorrente si era impegnato a solvere l'importo di fr. 200'000.-- mediante cessione di una pretesa che sosteneva di vantare nei confronti dello studio B.________. Egli non ha tuttavia intrapreso alcun passo per far valere tale pretesa. Non avendo fatto fronte agli obblighi che si era assunto con la convenzione, il ricorrente è stato considerato inadempiente e, in applicazione dell'art. 97 CO, condannato a rifondere l'importo stabilito. 
In queste circostanze - hanno precisato i giudici della Corte cantonale - poco importa che la convenzione preveda, nell'eventualità in cui il suo vantato credito risultasse inesistente o inferiore a fr. 200'000.--, l'impegno del ricorrente a concordare con C.________ una partecipazione all'importo di fr. 200'000.--. A prescindere dalla poca chiarezza di tale punto, questa clausola non risulta applicabile, essendo comunque condizionata all'adempimento dell'accordo precedente. 
4.2 Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente contesta di poter essere considerato inadempiente. 
La decisione del Tribunale d'appello sarebbe "errata e arbitraria" poiché con la convenzione aggiuntiva del 9 novembre 1995 sarebbe stata concordata "un'eventuale diversa suddivisione dell'importo supplementare di fr. 500'000.-- versato dall'ing. B.________ alla banca Z.________, rispetto alla proposta transattiva di fr. 2'500'000.--. Lo spirito di tale convenzione aggiuntiva è chiarissimo: il ricorrente e l'ing. C.________ avrebbero partecipato con un ulteriore importo di fr. 100'000.-- cadauno e [recte: a] tale onere supplementare sopportato dall'ing. B.________, mentre per il rimanente ammontare si sarebbe cercato di far valere un presunto credito dell'avv. A.________ nei confronti dell'assicurazione RC dello studio B.________. Se ciò non fosse stato possibile, il ricorrente e l'ing. C.________ avrebbero discusso una loro partecipazione a tale importo". 
Poiché dall'istruttoria di causa è emerso ch'egli non vantava alcuna pretesa di risarcimento danni nei confronti dello studio B.________, il ricorrente è dell'avviso che l'opponente potrebbe ora tutt'al più chiedergli di intavolare le discussioni con l'ingegner C.________ in merito alla partecipazione all'importo di fr. 200'000.-- ma non certo di pagargli l'intera somma. 
L'opponente sarebbe d'altro canto consapevole di non aver alcun diritto a quanto richiesto, prova ne sia il fatto che con il precetto esecutivo aveva domandato solo il pagamento di fr. 100'000.-- e che ha aspettato cinque anni - rispettivamente otto, se si tien conto del fatto che ha precisato la propria domanda in sede di conclusioni di causa - per rivendicare l'importo di fr. 200'000.--. 
5. 
Gli argomenti del ricorrente sono destinati all'insuccesso. 
5.1 Come il giudice di primo grado, anche la Corte cantonale ha stabilito che il tenore della prima parte della clausola relativa al pagamento della somma di fr. 200'000.-- è chiaro: in essa il ricorrente si è impegnato a far valere - se necessario giudizialmente - l'asserita pretesa di risarcimento danni nei confronti dello studio B.________. 
5.1.1 Ora, è vero che il tenore chiaro di una clausola contrattuale non esclude che dalle altre condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre circostanze possa risultare che il testo della menzionata clausola non restituisce con esattezza il senso dell'accordo (cfr. DTF 131 III 280 consid. 3.1 pag. 286 con rinvii). Ciononostante, non ci si scosta dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non v'è nessun serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425 con rinvii). 
5.1.2 In concreto il ricorrente non adduce alcun "serio motivo" suscettibile di rimettere in discussione la portata attribuita alla citata clausola nella decisione impugnata. Egli si limita infatti ad asseverare l'inutilità di una procedura giudiziaria, avendo il giudice di primo grado accertato l'inesistenza di una pretesa di risarcimento danni nei confronti dello studio B.________. 
A prescindere dal fatto che - come rilevato dall'opponente - questa circostanza è priva di riscontro nel giudizio impugnato, non si vede quale ripercussione essa potrebbe avere sulla portata dell'impegno assunto dal ricorrente. Dalla lettura della convenzione non emerge infatti che la promessa di far valere il danno fosse subordinata al riconoscimento dello stesso da parte dello studio B.________ o di un giudice. Anzi, la convenzione contempla esplicitamente la possibilità di una contestazione da parte dello studio così come quella di un esito negativo della procedura giudiziaria. 
Il fatto che, nel quadro dell'attuale procedura - concernente una vertenza diversa con parti diverse, giovi ricordarlo - il giudice di prima istanza abbia stabilito l'inesistenza del debito dello studio B.________ nulla muta all'obbligo assunto dal ricorrente nel 1995 di procedere nei confronti di questi. 
5.1.3 Posto ch'egli nemmeno pretende di aver mai preso contatto con lo studio B.________ - rispettivamente con la sua assicurazione RC - allo scopo di incassare l'importo di fr. 200'000.--, da cedere successivamente all'opponente, la conclusione dei giudici ticinesi circa la sua inadempienza e le conseguenze di questa merita di essere condivisa. 
5.2 In queste circostanze non è necessario determinarsi sulla portata da attribuire alla seconda parte della clausola relativa al pagamento della somma di fr. 200'000.--, meno chiara della prima, in virtù della quale il ricorrente si impegnava a concordare con C.________ la loro partecipazione all'importo di fr. 200'000.--. La Corte cantonale ha infatti pertinentemente osservato che questa seconda parte dell'accordo presupponeva il corretto adempimento della prima, in concreto non avvenuto, e il ricorrente non censura questa considerazione. 
5.3 Di nessun soccorso è infine il rimprovero mosso all'opponente per aver aspettato cinque anni, rispettivamente otto, prima di postulare il versamento della somma di fr. 200'000.--. Per costante giurisprudenza, infatti, il solo fatto di attendere un certo tempo prima di far valere i propri diritti non configura un abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 CC (DTF 131 III 439 consid. 5.1 pag. 443 con rinvii). 
6. 
Da tutto quanto appena esposto discende la reiezione del ricorso, siccome manifestamente infondato. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Lausanne, 29 novembre 2007 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: