Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_824/2016 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 dicembre 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 novembre 2016. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 9 dicembre 2016 (entrata dell'invio in Svizzera) contro il giudizio emanato il 7 novembre 2016 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
 
considerando:  
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 LTF), 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), 
che il ricorrente non si confronta con le diffuse considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulle prove al fascicolo, ha negato la buona fede del ricorrente, avendo risposto in un formulario contrariamente alla realtà alla domanda se aveva esercitato un'attività indipendente, 
che oltretutto nell'ambito dell'accertamento dei fatti, aspetto su cui il ricorrente impernia soprattutto il suo ricorso, non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella della Corte cantonale, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile non solo nella sua motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5), 
che peraltro il ricorrente nemmeno spiega la ragione per cui ora (nel quadro della procedura di condono) si dovrebbero verificare i fatti alla base della decisione di restituzione, provvedimento ormai passato in giudicato, riesame improponibile secondo la Corte cantonale, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 29 dicembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi