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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
H 156/06{T 7} 
 
Sentenza del 30 gennaio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
T.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Broggini, via S. Franscini 2A, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato l'11 agosto 2006 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano. 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
per giudizio dell'11 agosto 2006 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di T.________ avverso la decisione su opposizione 30 gennaio 2006 con la quale la Cassa di compensazione del Cantone Ticino lo condannava, in solido con D.________, V.________ e S.________, a versarle l'importo di fr. 66'539.60 a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
in data 12 settembre 2006 T.________, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, ha presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e dell'obbligo di risarcimento danni, 
con ordinanza presidenziale dell'8 novembre 2006, questa Corte ha assegnato al patrocinatore del ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto, avvenuta il 10 novembre seguente, per prestare un anticipo di fr. 4000.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
nel termine stabilito, scaduto il 24 novembre 2006, l'interessato non ha versato l'anticipo richiesto, 
richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG (applicabili in concreto poiché pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110], la procedura resta disciplinata dall'OG [art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 395 consid. 1.2] dal momento che il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data [1° gennaio 2007]), e dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza dell'8 novembre 2006, 
 
il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a D.________, ad V.________ e a S.________. 
Lucerna, 30 gennaio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: