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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_490/2012 {T 0/2} 
 
Sentenza del 30 gennaio 2013 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Borella, Glanzmann, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
C.________, Italia, 
patrocinato da Unia Ticino e Moesa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, Italia, 
opponente, 
 
Fondazione LPP X.________, 
rappresentata da AXA Pension Solutions SA, 
 
Oggetto 
Previdenza professionale, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 maggio 2012. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con giudizio del 4 febbraio 2011, cresciuto in giudicato il 18 febbraio seguente, il Tribunale Civile di V.________ (Italia), accogliendo la domanda congiunta dei coniugi, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto nel 1984 da C.________ e A.________, entrambi cittadini italiani residenti in Italia. Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, il giudizio ha omologato la convenzione che prevedeva "l'assegnazione alla Sig.ra A.________ del 50% (cinquanta per cento) del secondo pilastro (prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio del sistema previdenziale elvetico) comprensivo di interessi, cumulato in costanza di matrimonio, ordinando alla Società datrice di lavoro del Sig. C.________ di dare esecuzione al provvedimento. La Sig.ra A.________ provvederà a gestire e/o investire la suddetta somma in favore dei due figli nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno". 
 
B. 
Con istanza del 6 luglio 2011 C.________ si è rivolto al Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo il riconoscimento della pronuncia del Tribunale Civile di V.________ per l'esecuzione del riparto del capitale previdenziale. 
 
Ammessa l'esecutività della decisione del Tribunale italiano e accertata l'esistenza di una prestazione di uscita di fr. 45'747.15, cui si aggiungevano i capitali prelevati per il finanziamento dell'abitazione primaria (fr. 30'877.05 + fr. 31'772.30), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quantificato in fr. 108'396.50 il capitale previdenziale di C.________ suscettibile di essere ripartito. Richiamata inoltre la (vincolante) chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, i giudici cantonali hanno fissato in fr. 54'198.25 (50% di fr. 108'396.50), oltre interessi compensativi dal 18 febbraio 2011, l'importo da versare dall'istituto di previdenza dell'ex marito (Fondazione LPP X.________) a favore di A.________ su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP (pronuncia del 2 maggio 2012). 
 
C. 
C.________ ha inoltrato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della pronuncia cantonale. 
Facendo particolare riferimento ai prelievi anticipati, A.________ ribadisce di rinunciare al versamento della parte in suo favore degli averi di previdenza cumulati dal suo ex marito in costanza di matrimonio poiché si ritiene tacitata dalla somma ottenuta dalla vendita della casa che a suo tempo era stata finanziata con detti averi. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha per contro rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
Il ricorrente fa valere tra le altre cose l'esistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 27 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) che osterebbero a suo giudizio al riconoscimento della decisione del Tribunale Civile di V.________. 
 
2.1 A prescindere dalle contestazioni sollevate, delle quali si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo, la LDIP contempla disposizioni relative alla competenza indiretta per le regolamentazioni previdenziali, le quali sono di conseguenza suscettibili di essere di norma riconosciute in Svizzera. In dottrina le opinioni divergono però intorno alla questione se l'art. 65 LDIP, regolante il riconoscimento di decisioni straniere in materia di divorzio o separazione, riguardi solo il riconoscimento della pronunzia del divorzio oppure anche dei suoi effetti accessori (per una panoramica delle varie tesi cfr. DTF 130 III 336 consid. 2.2 pag. 339). Contrariamente a quanto avviene per altre conseguenze accessorie del divorzio la LDIP non prevede norme speciali per gli aspetti previdenziali. D'altro canto la compensazione della previdenza non si identifica né con il contributo di mantenimento né con il regime dei beni. A differenza del primo, essa non dipende dalla situazione economica dopo il divorzio. Contrariamente al secondo, è sottratta alla libera disposizione dei coniugi; a ciò si aggiunge che la divisione della prestazione di uscita avviene solo in caso di divorzio ma non anche di scioglimento del matrimonio per altra causa (DTF 130 III 336 consid. 2.2 pag. 339). Il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione dell'applicabilità dell'art. 65 LDIP in simili casi. Il tema non necessita comunque di particolari approfondimenti (nemmeno) nella fattispecie dal momento che - come hanno rilevato a ragione i giudici di prime cure - la competenza del Tribunale Civile di V.________ sarebbe ugualmente data in virtù delle disposizioni generali (art. 25 segg. LDIP), e più precisamente dell'art. 26 (lett. a) LDIP. Inoltre la decisione straniera è pacificamente cresciuta in giudicato il 18 febbraio 2011 (cfr. art. 25 lett. b LDIP). 
 
2.2 Resta da verificare a questo punto se non ricorrano - come eccepisce il ricorrente - motivi di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP che ostano al riconoscimento in Svizzera del giudizio di divorzio straniero (art. 25 lett. c LDIP). Secondo l'art. 27 LDIP non è segnatamente riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1). Altrimenti, eccezion fatta per i motivi indicati al cpv. 2 che però non sono invocati dall'insorgente e che non ricorrono in concreto, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito (cpv. 3). 
 
2.3 Secondo la giurisprudenza, la riserva dell'ordine pubblico è una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere (cfr. 27 cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nell'ambito di applicazione diretta del diritto straniero giusta l'art. 17 LDIP (DTF 136 V 57 consid. 5.4 pag. 63). Il riconoscimento della decisione straniera è la regola. Dalla stessa non bisogna scostarsi senza validi motivi. Infatti, allo stadio del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere, l'autorità svizzera si trova confrontata con rapporti giuridici definitivamente acquisiti all'estero e occorre evitare nella misura del possibile la creazione di rapporti giuridici claudicanti (DTF 126 III 101 consid. 3b pag. 107 seg.). L'ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero con il quale si rivela totalmente incompatibile (DTF 136 V 57 consid. 5.4 pag. 63; 126 III 101 consid. 3b pag. 108 con riferimenti). Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (DTF 126 III 101 consid. 3b pag. 108). Più in particolare con riferimento alla materia qui in esame, il fatto che in base alla sentenza estera uno dei coniugi ottenga prestazioni superiori o inferiori a quelle che gli spetterebbero secondo il diritto svizzero non fonda ancora una violazione dell'ordine pubblico (DTF 136 V 57 consid. 5.4 pag. 63; Thomas Geiser, Grenzüberschreitende Sachverhalte im Vorsorgeausgleich, in: Rumo-Jungo/Pichonnaz [ed.], Berufliche und freiwillige Vorsorge in der Scheidung, Zurigo 2010 pag. 115; sul tema cfr. pure Audrey Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans un contexte de divorce international, Jusletter del 25 giugno 2012, pag. 8). Una violazione qualificata del diritto imperativo svizzero implicante una violazione dell'ordine pubblico materiale è per contro ipotizzabile se una regolamentazione rinvia la divisione a un'epoca successiva al divorzio oppure ordina lo "splitting" del rapporto di previdenza tra i coniugi (DTF 134 III 661 consid. 4.2 pag. 666; 130 III 336 consid. 2.4 pag. 340). 
 
2.4 Fatte queste premesse, la valutazione con la quale i giudici cantonali hanno per l'essenziale negato l'esistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LDIP non è contraria al diritto e dev'essere pienamente confermata. Come giustamente rilevato dalla Corte cantonale, infatti, la regolamentazione della compensazione delle aspettative previdenziali era suscettibile di essere riconosciuta quanto meno per gli aspetti che potevano essere stabiliti dal Tribunale Civile di V.________. In mancanza, in quella sede, di un coinvolgimento degli istituti di previdenza interessati e di una loro dichiarazione di attuabilità che li vincolasse (art. 280 e 281 CPC; sul principio della cosiddetta ripresa controllata degli effetti di una regolamentazione estera v. DTF 130 III 336), il giudice italiano del divorzio poteva infatti sicuramente fissare la chiave di ripartizione e stabilire il principio e la proporzione della divisione (l'assegnazione alla ex moglie del 50% del "secondo pilastro" accumulato dall'insorgente), anche se tale soluzione non coincideva necessariamente in pieno con quella prevista dal diritto svizzero (cfr. Basile Cardinaux, Jugements de divorce étrangers: compensation de la prévoyance au niveau international, in Prévoyance professionnelle suisse, 2011 n. 8, pag. 87). Va poi ricordato all'insorgente - il quale anche in questa sede invoca, in termini peraltro alquanto vaghi, una possibile affiliazione della ex moglie a un istituto di previdenza di cui tenere conto, dimenticando però che le proporzioni della ripartizione sono imperativamente fissate nella procedura di divorzio poiché detto giudice, in caso di rinuncia totale o parziale di una parte al diritto alla prestazione d'uscita, verifica se una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità sia altrimenti garantita (DTF 132 V 337; RtiD II-2010 pag. 232 [9C_943/2008] consid. 2) - che con tale ripartizione il giudice del divorzio aveva omologato le conclusioni (comuni) sottopostegli per approvazione dagli stessi (ex) coniugi i quali, assistiti dai loro legali, si erano chiaramente riferiti al sistema previdenziale elvetico. Da ultimo, ma non per ultimo, il ricorrente non solo non spiega, ma nemmeno pretende che l'accertamento dei primi giudici in merito alla volontà del giudice italiano di suddividere unicamente il capitale pensionistico accumulato dall'ex marito sarebbe manifestamente insostenibile, ovvero arbitrario. 
 
2.5 Per converso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non poteva giustamente riconoscere le ulteriori pattuizioni omologate - incompatibilmente con l'ordinamento giuridico elvetico - dal giudice del divorzio italiano. Il datore di lavoro del marito - inabilitato a questo genere di operazione - non poteva infatti provvedere al versamento della quota alla ex moglie la quale, da parte sua, in assenza - come rilevato in maniera incontestata dai giudici di prime cure - delle necessarie condizioni (cfr. art. 5 cpv. 1 LFLP; sulla rilevanza del diritto applicabile all'istituto di previdenza per la regolamentazione dei suoi rapporti con gli assicurati [e i suoi coniugi] cfr. Geiser, op. cit., pag. 117), non poteva disporre direttamente, seppure a determinate condizioni, del capitale previdenziale assegnatole (cfr. Cardinaux, op. cit., pag. 88). Ciò nondimeno, l'impossibilità di riconoscere, limitatamente a questi aspetti (secondari), il giudizio di divorzio italiano (cfr. sul tema pure Christophe Herzig, Anwendbares Recht bei einer IPR-Scheidung, Jusletter del 3 settembre 2012, pag. 5), non ostava - come ha ritenuto correttamente l'autorità giudiziaria di primo grado, la cui valutazione non ha fatto l'oggetto di contestazione specifica - alla sua esecutività per l'aspetto principale della determinazione della proporzione del riparto. In tali condizioni la sentenza straniera non poteva neppure dirsi lacunosa e non era suscettiva di completamento (v. DTF 134 III 661; Maya Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra.ch 2006 pag. 252 segg.; Leuba, op. cit., pag. 8 segg.; Cardinaux, op. cit., pag. 88). 
 
3. 
3.1 La decisione straniera poteva dunque per l'essenziale essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera (art. 28 LDIP). Ora, in caso di divorzio pronunciato all'estero con ripartizione degli averi previdenziali, la competenza territoriale del tribunale svizzero della previdenza professionale è regolata dall'art. 73 cpv. 3 LPP (135 V 425 consid. 1.2 pag. 427). Considerato il foro alternativo nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni era - pacificamente - competente per dare esecuzione alla decisione straniera ed effettuare il calcolo delle prestazioni. Indipendentemente dal diritto applicabile al divorzio, esso poteva applicare il diritto svizzero. In effetti, l'esecuzione della compensazione della previdenza segue il diritto imperativo pubblico dello Stato nel quale si trovano i crediti previdenziali (Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge: Grundlagen und ausgewählte Aspekte, 2007 n. 1599 pag. 696 seg.; Geiser, op. cit., pag. 117; Herzig, op. cit., pag. 5). 
 
3.2 Il Tribunale cantonale ha accertato in maniera incontestata e vincolante che al momento del matrimonio (nel 1984) l'insorgente non disponeva di averi pensionistici e che alla data decisiva della crescita in giudicato della pronuncia di divorzio (il 18 febbraio 2011; v. DTF 132 V 236 consid. 2.3 pag. 239) egli vantava presso la Fondazione LPP X.________ una prestazione d'uscita divisibile di fr. 45'747.15. I primi giudici hanno inoltre pacificamente rilevato che in corso di matrimonio erano stati effettuati due prelievi anticipati di fr. 30'877.05 (la cui data non ha però potuto essere definita con esattezza) e di fr. 31'772.30 (avvenuto il 3 febbraio 2005) per il finanziamento (ammortamento del debito ipotecario) dell'abitazione primaria. 
 
3.3 Come già in sede cantonale, il ricorrente rimprovera all'autorità giudiziaria cantonale di non avere considerato ai fini della divisione soltanto il capitale previdenziale di fr. 45'747.15 (accumulato successivamente al secondo versamento del febbraio 2005), ma di avere anche tenuto conto dei due prelievi anticipati. Ribadisce che con la vendita, il 6 ottobre 2005, dell'abitazione lui e la ex moglie avrebbero ricavato un importo di Euro 320'000.- che di fatto includeva anche i due suddetti versamenti anticipati e che è stato suddiviso a metà. In questo modo essi avrebbero già effettuato la suddivisione della "quota parte dell'avere di vecchiaia LPP". A dimostrazione di ciò rinvia alla dichiarazione 29 novembre 2011 della ex moglie con la quale A.________ ha - anche in sede federale - sostanzialmente confermato questa tesi. 
 
3.4 Secondo l'art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio, da un lato, e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio, cui si aggiungono gli interessi dovuti al momento del divorzio, dall'altro. Giusta l'art. 30c cpv. 6 LPP allorché i coniugi divorziano - come nella fattispecie - prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è ripartito conformemente agli art. 122 e 123 CC, all'art. 280 del CPC e all'art. 22 LFLP. Ciò significa che il prelievo anticipato per l'acquisto della proprietà di un'abitazione ad uso proprio - cui va equiparato l'ammortamento (anche solo parziale) di un debito ipotecario gravante su di essa (cfr. SVR 2006 BVG n. 7 pag. 25 [B 18/04] consid. 3; cfr. pure sentenza 9C_840/2011 del 19 giugno 2012) - operato durante il matrimonio va aggiunto - al suo valore nominale (cfr. DTF 128 V 230) e sempre che sussista un obbligo di rimborso (art. 30d LPP) - alla prestazione d'uscita esistente alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 137 V 440 consid. 3.1 pag. 442; 137 III 49 consid. 3.2.3 pag. 53; 132 V 332 consid. 3 con riferimenti). Contabilmente, in questi casi l'istituto di previdenza non presenta più nei propri attivi la prestazione d'uscita dell'assicurato, bensì un credito nei suoi confronti al rimborso del prelievo anticipato (Andrea Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, Zurigo 2008, pag. 307 n. 627). Per l'art. 30d cpv. 1 LPP, infine, l'importo prelevato dev'essere rimborsato dall'assicurato o dai suoi eredi all'istituto di previdenza, segnatamente qualora la proprietà dell'abitazione sia alienata (lett. a). 
 
3.5 Il fatto che i coniugi abbiano venduto l'abitazione coniugale e abbiano suddiviso il ricavato in parti uguali non consente da solo - in mancanza di regolamentazione contraria adottata dal tribunale del divorzio (DTF 137 V 440) - di escludere gli importi prelevati anticipatamente dal calcolo delle prestazioni previdenziali da dividere. Già con la vendita nel 2005, infatti, l'istituto di previdenza dell'insorgente ha acquistato nei confronti di quest'ultimo un credito al rimborso dei prelievi effettuati. In assenza di un rimborso effettivo o anche solo di un trasferimento dell'importo equivalente a un istituto di libero passaggio allo scopo di reinvestire, entro un termine di due anni, il ricavato nella proprietà della sua nuova abitazione (art. 30d cpv. 4 LPP), il ricorrente è rimasto debitore nei confronti dell'istituto di previdenza. 
 
3.6 Va del resto ricordato che il prelievo incrementa i beni matrimoniali (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2a ed. 2012, pag. 435 n. 1181). Ora, a seguito della vendita dell'abitazione e della suddivisione del ricavato tra i coniugi spettava tutt'al più al ricorrente chiedere nell'ambito della liquidazione del regime dei beni - dunque dinanzi al giudice del divorzio - una eventuale compensazione per i prelievi effettuati in costanza di matrimonio (cfr., per una simile fattispecie, sentenza 9C_353/2012 del 25 ottobre 2012 consid. 2.2.1). In mancanza di una tale rivendicazione, egli non poteva più pretendere di sanare questa (eventuale) omissione nella fase esecutiva della compensazione della previdenza. Ne discende quindi a ragione che in mancanza di regolamentazione contraria del tribunale del divorzio, i prelievi anticipati investiti nell'abitazione coniugale andavano aggiunti alla prestazione d'uscita e divisi (cfr. DTF 137 V 440 consid. 3.5 pag. 444 seg.). 
 
3.7 Nulla modifica al riguardo il fatto che A.________ abbia confermato l'avvenuta ripartizione del capitale di previdenza per i due prelievi anticipati. In realtà, poiché permaneva l'obbligo di rimborso dell'assicurato nei confronti dell'istituto di previdenza, l'asserita suddivisione non riguardava gli averi previdenziali bensì quelli matrimoniali. La Corte cantonale ha di conseguenza pertinentemente evidenziato che l'esame in merito a una eventuale rinuncia (anche solo parziale) alla divisione delle prestazioni di uscita in caso di divorzio competeva tutt'al più al solo giudice del divorzio (art. 280 cpv. 3 CPC) e non poteva avvenire dinanzi al giudice delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2010 BVG n. 19 pag. 73 [9C_943/2008] consid. 2 e 4; DTF 132 V 337 consid. 2.3 pag. 342). Non è quindi per nulla vero, come sostiene invece il ricorrente, che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non si sarebbe chinato sulla questione di sapere se e in che misura la vendita dell'abitazione durante il matrimonio e la successiva divisione del ricavato "venivano ad influire sulla compensazione delle aspettative previdenziali". Semplicemente, i giudici di prime cure hanno - correttamente, per quanto appena esposto - ritenuto ininfluente tale circostanza per l'esecuzione della compensazione della previdenza secondo la (vincolante) chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio. 
 
4. 
Per il resto, gli importi posti alla base del calcolo della prestazione d'uscita non sono contestati in quanto tali e sono conformi agli atti. Similmente la Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante e incontestata che gli averi di previdenza dell'insorgente presso la Fondazione LPP X.________, ammontanti a fr. 56'171.90 (valuta 30 marzo 2012), erano sufficienti a coprire il credito della ex moglie, interessi compensativi compresi (per l'evenienza opposta cfr. DTF 135 V 324). Ne discende pertanto che la pronuncia impugnata merita di essere confermata e il ricorso respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 30 gennaio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti