Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_74/2016
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Sentenza del 30 gennaio 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
B.________,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinata dall'avv. Rosella Chiesa Lehmann,
opponente.
Oggetto
divorzio,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 dicembre 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decisione 17 maggio 2013 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronunciato il divorzio tra B.________ e A.________ (dispositivo n. 1.1), ha affidato il figlio C.________ al padre (n. 1.2) riservando il diritto di visita della madre (n. 1.3), ha obbligato l'ex marito a versare all'ex moglie un'indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 CC di fr. 113'000.-- oltre interessi (n. 1.8) ed un contributo alimentare di fr. 1'310.-- mensili indicizzati vita natural durante (n. 1.4 e 1.5) e ha sciolto la comproprietà sull'abitazione coniugale, particella n. 740 RFD di X.________ sezione di Y.________, assegnandola in proprietà esclusiva all'ex moglie (n. 1.6), tenuta a versare all'ex marito a titolo di liquidazione del regime matrimoniale fr. 136'386.25 oltre interessi (n. 1.7), somma compensabile con quanto dovutole come indennità adeguata (n. 1.9).
B.
Con sentenza 9 dicembre 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello principale di B.________ nel senso che ha annullato i dispositivi n. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 e 1.9 della decisione pretorile rinviando gli atti al Giudice di prime cure per nuova decisione e riformato il dispositivo n. 1.6 ordinando lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 740 mediante vendita ai pubblici incanti e suddivisione a metà fra i comproprietari del ricavo netto. I Giudici cantonali hanno anche dichiarato senza interesse l'appello incidentale di A.________ e respinto le richieste di gratuito patrocinio formulate da entrambe le parti.
C.
Con "ricorso in materia civile e costituzionale" 29 gennaio 2016 B.________ ha chiesto al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso di (in sostanza) annullare i dispositivi n. 1.4 e 1.5 della decisione di prima istanza e rinviare gli atti al Pretore affinché tolga il contributo alimentare in favore dell'ex moglie, nonché di accogliere la sua richiesta di gratuito patrocinio per la sede di appello. Il ricorrente postula inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
La ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale presuppone che questo sia diretto contro una decisione finale, ossia una decisione che pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Il ricorso è pure ammissibile contro una decisione parziale, ossia che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti ( art. 91 lett. a e b LTF ), così come contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF ). Se il ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 LTF non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
1.1. Secondo la giurisprudenza, la decisione relativa agli effetti accessori del divorzio è finale (art. 90 LTF) quando risolve definitivamente tutte le questioni che si pongono, senza alcun rinvio all'autorità precedente, ed è pregiudiziale o incidentale (art. 93 LTF) quanto l'autorità di ricorso statuisce soltanto su una parte degli effetti accessori ancora litigiosi e rinvia la causa all'istanza precedente per nuova decisione sugli altri. In virtù del principio dell'unità della sentenza di divorzio, essa non può invece essere parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF (DTF 134 III 426 consid. 1.2).
La sentenza qui impugnata non risolve definitivamente tutte le conseguenze accessorie del divorzio ed è pertanto suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tali condizioni siano adempiute, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii).
In concreto il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma non è manifestamente ravvisabile.
Il ricorrente, non avendo riconosciuto la natura del giudizio qui contestato, non si pronuncia esplicitamente sulla questione. Nemmeno la motivazione del rimedio gli è di soccorso. Il suo accenno al fatto che il rinvio della causa al Pretore comporterebbe un prolungamento del suo obbligo di pagare all'ex moglie un contributo alimentare cautelare di fr. 1'730.-- mensili è infatti in ogni modo irrilevante, dato che, per constante giurisprudenza, semplici inconvenienti fattuali, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non costituiscono un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 138 III 190 consid. 6). Inoltre, l'asserita violazione del principio di celerità da parte dei Giudici cantonali, peraltro insufficientemente motivata (cf. DTF 138 III 190 consid. 6), non permette nella presente fattispecie di prescindere dall'esigenza del danno irreparabile (cf. sentenza 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 2.2 con rinvio, in SVR 2015 IV n. 12 pag. 33).
Non essendo soddisfatti i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, non è possibile entrare nel merito del punto principale del ricorso, relativo al contributo alimentare in favore dell'ex moglie.
1.2. In tali circostanze, in questo stadio della procedura non può nemmeno essere impugnata la reiezione della richiesta di gratuito patrocinio contenuta nella decisione incidentale (sentenza 4A_585/2014 del 27 novembre 2014 consid. 1.1.2 con rinvii).
2.
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, il rimedio non avendo fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono quindi poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a determinarsi sul ricorso e non è pertanto incorsa in spese della sede federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 gennaio 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini