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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_300/2017  
 
 
Sentenza del 30 gennaio 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Abate, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________Sagl, 
patrocinata dall'avv. Corrado Cavalli, 
2. C.________, 
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2015.161/163). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Dal 1° aprile 1998 al 28 febbraio 2003 C.________ ha lavorato quale falegname presso l'impresa di A.________, che ha rescisso il contratto di lavoro. Questi aveva stipulato un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia per i propri dipendenti. Il 1° marzo 2003 la B.________Sagl ha assunto C.________. Essa ha invano tentato di assicurare il nuovo dipendente presso la propria compagnia d'assicurazione e il 12 maggio 2003 ha chiesto, senza successo perché la domanda era stata formulata dopo il termine di 30 giorni previsto dalle CGA, all'assicurazione dell'impresa di A.________ di continuare l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia nella forma individuale. Dopo due periodi temporanei di inabilità lavorativa, l'incapacità di lavoro di C.________ è divenuta permanente dal 4 novembre 2003. Il 27 maggio 2004 C.________ ha senza successo convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione di A.________, chiedendo l'accertamento del suo diritto al libero passaggio con il conseguente pagamento delle indennità giornaliere.  
 
A.b. Con petizione 24 agosto 2011 C.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Vallemaggia di condannare solidalmente la B.________Sagl e A.________ a pagargli fr. 82'364.05 (a titolo d'indennità giornaliere per malattia e spese legali preprocessuali), oltre interessi, e fr. 26'923.55 a titolo d'interessi fino al 31 marzo 2011. Con sentenza 11 agosto 2015 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la B.________Sagl a versare all'attore fr. 63'365.80 a titolo di indennità giornaliere per malattia.  
 
B.   
Sia C.________ che la B.________Sagl hanno impugnato la predetta sentenza. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 2 maggio 2017, parzialmente accolto entrambi gli appelli e ha riformato la sentenza di primo grado nel senso che, in parziale accoglimento della petizione, ambedue i convenuti sono condannati a pagare in solido all'attore fr. 63'365.80, oltre interessi, che la tassa di giustizia è solidalmente posta a loro carico in ragione di 9/10 e che ognuno di essi deve rifondere all'attore fr. 3'000.-- per ripetibili. La Corte cantonale ha pure stabilito che nell'ambito del regresso tra i due convenuti la parte di ognuno è la metà dell'importo delle predette condanne. Le spese e le ripetibili di seconda istanza hanno seguito la reciproca soccombenza. L'autorità inferiore ha riconosciuto una responsabilità di A.________ per non avere adeguatamente informato il dipendente della possibilità di passare dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera a quella individuale e per non averlo assicurato nelle modalità previste dall'art. 15 del contratto collettivo di lavoro (CCL) per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino. 
 
C.   
Con ricorso 2 giugno 2017 A.________ chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di riformare la sentenza cantonale nel senso che gli appelli siano respinti e che il giudizio di primo grado sia confermato. Sostiene di aver informato C.________ sia personalmente sia tramite il suo consulente assicurativo degli obblighi e dei diritti sgorganti dall'assicurazione d'indennità giornaliera e ritiene che il nesso di causalità adeguata fra il danno e il comportamento imputatogli sia stato interrotto dall'agire della B.________Sagl e di C.________. 
Con risposte 28 giugno 2017 la B.________Sagl e C.________ propongono la reiezione del ricorso. 
Con decreto 4 luglio 2017 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 LTF. Il ricorso è perciò in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Irricevibile si rivela per contro l'allegazione, accompagnata dalla produzione di un estratto del registro di commercio di una persona giuridica iscrittavi nel mese di febbraio 2012, secondo cui il socio e gerente dell'opponente 1 avrebbe " costituito una società a garanzia limitata parallela per evidentemente sottrarsi alle sue responsabilità ". Infatti, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, l'art. 99 LTF non permette di liberamente completare la fattispecie risultante dalla sentenza impugnata. Giusta il cpv. 1 del predetto articolo, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Tale presupposto non è manifestamente adempiuto in concreto.  
 
2.   
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha dapprima indicato che, qualora il datore di lavoro non rispetti i suoi obblighi contrattuali in materia di assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia, non entra in considerazione l'art. 324a CO, ma si applicano le norme generali in materia di inesecuzione del contratto con la conseguenza che egli deve versare, quale risarcimento del danno, gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione. Essa ha poi rilevato che l'art. 15 del CCL imponeva al datore di lavoro di assicurare il dipendente con un'assicurazione che permette a quest'ultimo di passare, entro un termine di tre mesi, dall'assicurazione collettiva a quella individuale e di provvedere a un'informazione in forma scritta di tale diritto. Dagli atti non risulta però che il qui ricorrente abbia adempiuto il suo obbligo di informazione (art. 331 cpv. 4 CO), comunicando al suo ex dipendente la possibilità di passare dall'assicurazione d'indennità giornaliera collettiva a quella individuale e le modalità con cui tale diritto doveva essere esercitato. Infatti il teste D.________, consulente presso la compagnia di assicurazione del qui ricorrente, ha deposto di essere intervenuto il 4 marzo 2003 e che doveva " vedere per KTG + LPP C.________ ", ma di non ricordare se vi fosse anche quest'ultimo fra i lavoratori incontrati. La Corte cantonale ha rilevato che appare invece più che verosimile che l'attore non abbia partecipato all'incontro, poiché il 4 marzo 2003 egli aveva già iniziato la sua attività presso il nuovo datore di lavoro. Ha inoltre ritenuto che, avendo stipulato un'assicurazione che prevedeva un periodo di libero passaggio di soli 30 giorni, al qui ricorrente incombeva un dovere di informazione accresciuto, perché il lavoratore poteva in buona fede ritenere di poter invece beneficiare del termine di 3 mesi menzionato nel CCL.  
 
3.2. Il ricorrente, chenon contesta i predetti obblighi verso il dipendente né le conseguenze di un loro inadempimento, sostiene di aver fatto capo al predetto teste D.________ quale " sua figura di riferimento " presso la compagnia di assicurazione e di avere organizzato riunioni d'informazione. Afferma pure di avere comunicato " a ogni singolo operaio lo scioglimento del contratto di lavoro, inclusi i diritti e gli obblighi derivanti dall'assicurazione indennità giornaliera " e ritiene che sarebbe arbitrario dedurre il contrario dalle dichiarazioni del predetto testimone, chiamato a deporre a distanza di oltre 10 anni dai fatti. Mette in dubbio che vi fosse stata una sola riunione informativa il 4 marzo 2003 e ritiene assurdo immaginare che egli " avesse convocato i dipendenti dopo la partenza " dell'attore.  
 
3.3. In concreto con la predetta argomentazione di natura meramente appellatoria il ricorrente si limita a dare una personale lettura delle prove agli atti, senza minimamente dimostrare che quella effettuata dall'autorità inferiore sia insostenibile. Limitandosi ad asserire di aver proceduto a informare i propri dipendenti e giustificando l'indeterminatezza della menzionata deposizione, egli nemmeno tenta di illustrare perché l'autorità inferiore sarebbe caduta nell'arbitrio per non avere dedotto da tale testimonianza che l'opponente 2 sia effettivamente stato informato del suo diritto al libero passaggio e della modalità, peraltro pacificamente meno favorevole (poiché più breve) di quella prevista dal CCL, con cui esso andava esercitato. La censura si rivela pertanto inammissibile.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente sostiene poi che la Corte cantonale non ha tenuto conto delle circostanze che escludono un nesso causale adeguato fra il danno e il comportamento rimproveratogli. Afferma che non è stato analizzato l'agire del dipendente, che ha cominciato una nuova attività senza essere debitamente assicurato, né è stato tenuto conto del fatto che l'opponente 1, pur beneficiando delle prestazioni lavorative dell'opponente 2, non ha provveduto a una copertura assicurativa.  
 
4.2. Vi è un nesso di causalità adeguata quando un determinato comportamento, secondo l'ordinario andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, è idoneo a provocare un risultato come quello che si è prodotto (DTF 139 V 176 consid. 8.4.2 pag. 190; 129 II 312 consid. 3.3 pag. 318; 123 III 110 consid. 3a pag. 112). Una colpa del leso o di un terzo interrompe il nesso di causalità adeguata se essa è così grave e insensata da rilegare in secondo piano il comportamento del danneggiatore, al punto che esso non appare più come la causa adeguata del danno (DTF 127 III 453 consid. 5d con rinvii).  
In concreto giova innanzi tutto ricordare che, in base ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, il qui ricorrente ha licenziato per mancanza di lavoro l'opponente 2, ragione per cui appare incomprensibile come l'inizio di una nuova attività lavorativa possa essere considerata una colpa che avrebbe interrotto il nesso di causalità. Neppure il fatto che l'opponente 1 non sia riuscito ad assicurare il dipendente interrompe il nesso di causalità, atteso segnatamente che qualora il qui ricorrente avesse stipulato un'assicurazione che rispettava quanto previsto dall'art. 15 CCL, la richiesta del 12 maggio 2003 di continuare l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia nella forma individuale non si sarebbe rivelata tardiva. La censura si rivela infondata. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà a ciascun opponente fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 gennaio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti