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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1374/2017  
 
 
Sentenza del 30 gennaio 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di sanità, via Orico 5, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Contravvenzione alla Legge federale sulle professioni mediche, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 27 ottobre 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.170). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 27 ottobre 2017, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), ha respinto un appello presentato da A.________ contro una sentenza del 2 giugno 2017 del Presidente della Pretura penale, confermandola; 
che la Corte cantonale lo ha quindi dichiarato autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sulle professioni mediche universitarie, del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11), di contravvenzione alla legge federale sulle professioni psicologiche, del 18 marzo 2011 (LPPsi; RS 935.81) e di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale, del 18 aprile 1989; 
che all'imputato è stato sostanzialmente rimproverato di avere fatto uso di titoli di formazione di cui non era in possesso e di altre denominazioni inappropriate (segnatamente riguardanti asserite specializzazioni), come pure di avere esercitato la professione medica in locali ai quali non era stata conferita l'agibilità come studio medico; 
che i reati sono stati commessi principalmente all'interno di un appartamento situato a X.________, in un periodo complessivo dal 4 marzo 2013 al 29 luglio 2015; 
che l'imputato è stato condannato ad una multa di fr. 5'000.--, sostituita con una pena detentiva di 50 giorni in caso di mancato pagamento; 
che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso in materia penale del 1° dicembre 2017 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto da tutte le imputazioni; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
ch'egli si limita infatti ad addurre genericamente di non avere più esercitato la professione di medico in Svizzera a partire dal 1° maggio 2012, tanto più che dal 2014 gli sarebbe stato revocato il permesso di dimora; 
che a suo dire ignote persone lo avrebbero calunniato e diffamato simulando l'esistenza di una sua attività medica a X.________, in realtà cessata; 
che il ricorrente non si confronta tuttavia con i considerandi della sentenza impugnata, in particolare con gli accertamenti concreti su cui i giudici cantonali hanno fondato il giudizio di colpevolezza; 
ch'egli non fa nemmeno valere la violazione di determinate disposizioni della LPMed, della LPPsi e della legge sanitaria cantonale, sicché non sostanzia alcuna lesione del diritto; 
che in tali circostanze il gravame non adempie pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che di conseguenza il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 gennaio 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni