Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_165/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 marzo 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Massimo Quadri, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Edy Salmina, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Ingiuria; arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 21 giugno 2016, il Presidente della Pretura penale ha prosciolto B.________ dall'imputazione di ingiuria per un'espressione che avrebbe proferito all'indirizzo di A.________; 
che, adita da A.________, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'appello con sentenza del 19 dicembre 2016; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale; 
che con decreto presidenziale del 3 febbraio 2017 il ricorrente č stato invitato a fornire, entro il 20 febbraio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 1° marzo 2017 al ricorrente č stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 17 marzo successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso č inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 marzo 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni