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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_154/2020  
 
 
Sentenza del 30 marzo 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo (curatela), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 22 gennaio 2020 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.172). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha limitato nell'esercizio dei suoi diritti civili nel senso che " non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti ". Quale curatore è stato nominato B.________, di formazione infermiere psichiatrico. 
Mediante reclamo 19/30 ottobre 2019 A.________ ha impugnato tale decisione, ponendo tra l'altro la questione dell'effetto sospensivo del reclamo ed invitando tutti i membri della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ad astenersi dal giudizio. 
Con due decreti 6 novembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo e ha nominato a A.________ un curatore di rappresentanza giusta l'art. 449a CC nella persona dell'avv. C.________ "con il compito di tutelare i suoi interessi nelle procedure davanti all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello", assegnando a tale curatore un termine di 10 giorni per eventualmente presentare osservazioni scritte sulla revoca dell'effetto sospensivo. Entro il termine impartito non sono giunte osservazioni. 
Mediante decreto 22 gennaio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di astensione/ricusa di tutti i membri della Camera di protezione, in quanto fondata su argomenti generici e illazioni non dimostrate, e confermato la revoca dell'effetto sospensivo al reclamo (art. 450c CC) già decisa in via supercautelare il 6 novembre 2019. 
 
2.   
Nel frattempo, con decisione cautelare 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 ha nominato in favore di A.________ un co-curatore nella persona dell'avv. D.________, quale sostegno giuridico al curatore B.________, togliendo ad un eventuale reclamo l'effetto sospensivo. Al co-curatore è in particolare stato assegnato il compito di rappresentare l'interessato in ogni processo giudiziario civile o amministrativo. 
A.________ ha impugnato tale decisione con reclamo 23 dicembre 2019. 
 
3.   
Con ricorso datato 21 febbraio 2020 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento del predetto decreto 22 gennaio 2020del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello. Egli ha anche chiesto di richiamare l'incarto cantonale, di conferire effetto sospensivo al gravame e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Egli ha inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente) e von Werdt nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.   
Con l'allegato 21 febbraio 2020 A.________ ha impugnato, assieme alla moglie E.________, anche un'altra decisione del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_155/2020 pronunciata in data odierna). 
 
5.   
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto al ricorrente (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). 
 
La domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito ad egli sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame.  
 
6.   
Il rimedio non è firmato in originale dal ricorrente in violazione delle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnargli un termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il gravame è in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito. 
 
7.   
Si pone inoltre il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente il ricorso all'esame. Siccome tale ricorso mira, in sostanza, a sospendere la curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, non si giustifica di far intervenire i curatori B.________ e avv. D.________, ma ci si potrebbe però chiedere se il rimedio debba essere trasmesso per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) al curatore di rappresentanza giusta l'art. 449a CC avv. C.________, se non che i suoi compiti di rappresentanza sembrano essere limitati alle sole procedure dinanzi all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il gravame, come si vedrà in seguito, sfugge comunque ad un esame di merito. 
 
8.  
 
8.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura il decreto 22 gennaio 2020 (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte e l'assegnazione di un risarcimento per lesione della personalità e torto morale).  
 
8.2. Il decreto impugnato non pone fine al procedimento e costituisce pertanto una decisione incidentale.  
 
8.2.1. La decisione di inammissibilità del l'istanza di astensione/ricusa di tutti i membri della Camera di protezione del Tribunale d'appello è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale in virtù dell'art. 92 LTF.  
 
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 
Ora, nel prolisso e confuso rimedio all'esame, il ricorrente si limita a genericamente rimproverare all'autorità inferiore la violazione della garanzia del giudice indipendente e imparziale, ossia degli " art. 47 CPC, nonché [...] 30 cpv. 1 Cost., 55 Cost./TI e 6 n. 1 CEDU ", ed omette di confrontarsi con l'argomentazione dell'autorità cantonale. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
8.2.2. La decisione che conferma la revoca dell'effetto sospensivo al reclamo costituisce invece una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 LTF, immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 134 II 192 consid. 1.4). La questione a sapere se tale condizione sia in concreto realizzata può tuttavia rimanere aperta, dato che il rimedio risulta ancora una volta insufficientemente motivato per le ragioni esposte di seguito.  
 
Per costante giurisprudenza, la decisione circa l'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la parte ricorrente può invocare unicamente una violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). 
Nel gravame all'esame il ricorrente sembra rimproverare all'autorità precedente la violazione degli art. 9, 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1 Cost., ma le sue generiche censure non soddisfano le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (supra consid. 8.2.1). 
 
9.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del gravame le richieste di conferire effetto sospensivo allo stesso e di richiamare l'incarto cantonale diventano prive di oggetto. 
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza". 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza ai curatori avv. C.________, B.________ e avv. D.________. 
 
 
Losanna, 30 marzo 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini