Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_196/2022
Sentenza del 30 marzo 2022
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio, via Eugenio Bernasconi 26, 6853 Ligornetto.
Oggetto
relazioni personali,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2022 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.3).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ambito di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 14 dicembre 2021 dell'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio (in materia di relazioni personali tra il reclamante e il figlio B.________), con decreto 13 gennaio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A.________ a versare un anticipo di fr. 700.-- entro il 31 gennaio 2022 in garanzia delle spese processuali presumibili, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con sentenza 5A_59/2022 del 21 febbraio 2022 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso introdotto da A.________ avverso il decreto 13 gennaio 2022. Dopo aver tentato infruttuosamente di consegnare tale sentenza al ricorrente per lettera raccomandata (non ritirata nel termine di giacenza postale), il Tribunale federale l'ha spedita per posta A.
Mediante sentenza 25 febbraio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello, constatato che A.________ non aveva versato l'anticipo richiesto, ha dichiarato il predetto reclamo irricevibile.
2.
Con "ricorso in materia di diritto pubblico" 17 marzo 2022 A.________ ha impugnato la sentenza 25 febbraio 2022 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di "verificare come mai [ha] ricevuto una decisione del presidente della camera di protezione mentre c'è un ricorso in corso".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel rimedio all'esame le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF sono del tutto disattese: il ricorrente non spende una parola per spiegare in che modo la sentenza cantonale impugnata violerebbe il diritto. Egli si limita a osservare di aver presentato ricorso al Tribunale federale contro il decreto 13 gennaio 2022, dimenticando però che tale impugnativa non aveva effetto sospensivo (v. art. 103 cpv. 1-2 LTF ) e che questo non era stato né chiesto né accordato (v. art. 103 cpv. 3 LTF).
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 marzo 2022
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini