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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_421/2021  
 
 
Sentenza del 30 marzo 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, Rüedi, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Emanuele Verda, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ AG, 
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 30 giugno 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2020.128). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 17 novembre 2000 e il 2 aprile 2001, A.________ ha aperto presso la succursale di X.________ di B.________ AG due relazioni bancarie, denominate "C.________", rispettivamente "D.________". Il 1° luglio 2004 egli ha chiuso entrambe le relazioni, trasferendo gli averi depositati su una nuova relazione bancaria denominata "E.________", aperta il 25 giugno 2004. Quest'ultima è stata a sua volta estinta nel giugno del 2005. A.________ ha effettuato investimenti su tutte le tre citate relazioni, sia eseguendo operazioni in modo autonomo per quanto concerne "C.________", sia concludendo con la banca un mandato di gestione patrimoniale con riferimento a "D.________" e a "E.________". 
Nel dicembre del 2007, A.________ ha aperto presso la stessa banca una nuova relazione, denominata "F.________", sulla quale l'8 gennaio 2008 ha accreditato un importo di fr. 501'000.--. Sentito il consulente bancario al quale già faceva riferimento nell'ambito delle precedenti relazioni, egli ha investito fr. 500'000.-- nel prodotto strutturato "yyy" emesso da G.________, il cui valore dipendeva dall'andamento di determinati indici azionari. Nel mese di ottobre del 2008, A.________ è stato avvertito dal consulente dell'evoluzione sfavorevole degli indici di riferimento. Dopo averne fatto richiesta, ha ottenuto dalla banca il prospetto concernente il titolo in questione. Nonostante l'andamento negativo dell'investimento, egli lo ha mantenuto fino alla scadenza del 24 gennaio 2011, data alla quale gli è stato rimborsato un importo finale di fr. 330'934.30. A.________ ha lamentato una perdita di fr. 169'065.70, corrispondente alla differenza tra la somma investita e quella rimborsatagli. B.________ AG ha negato una sua responsabilità. 
 
B.  
Con petizione del 22 gennaio 2019, A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud B.________ AG, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 169'065.70, oltre interessi. Con sentenza del 14 settembre 2020, il Pretore ha respinto la petizione. 
Con sentenza del 30 giugno 2021, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un appello presentato da A.________ contro il giudizio pretorile, confermandolo. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile del 2 settembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di accogliere la petizione e di condannare B.________ AG a versargli l'importo di fr. 169'065.70, oltre interessi. Chiede inoltre di porre le spese processuali e le ripetibili della sede cantonale a carico della banca. Il ricorrente fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del diritto federale. 
La Corte cantonale comunica di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso. Con risposta del 18 ottobre 2021, l'opponente propone di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Con osservazioni di replica del 3 novembre 2021, rispettivamente con duplica del 18 novembre 2021, le parti si sono confermate nelle loro conclusioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo, il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e di motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare puntualmente nei motivi del ricorso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 104 consid. 1.5).  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre la propria opinione senza confrontarsi in modo puntuale con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. In particolare, l'esposto dei fatti e dell'iter procedurale non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid. 2.2 e rinvio).  
 
3.  
Il Pretore ha qualificato il rapporto contrattuale tra il ricorrente e la banca quale consulenza puntuale all'investimento. La Corte cantonale ha rilevato che questa qualifica non era validamente contestata con l'appello, l'impugnativa vertendo essenzialmente su tre aspetti: la ridotta propensione del ricorrente al rischio, la carente informazione ricevuta dal consulente e l'insufficiente diversificazione del suo portafoglio. La Corte cantonale ha in particolare esaminato se il ricorrente fosse stato sufficientemente informato delle caratteristiche e dei rischi del prodotto strutturato acquistato. Ha tuttavia lasciato indecisa la questione, ritenendo che la petizione dovesse in ogni caso essere respinta per la mancata quantificazione del danno. I giudici cantonali hanno al riguardo accertato che il ricorrente aveva aperto la relazione bancaria allo scopo di eseguire investimenti e di trarne profitto: hanno perciò ritenuto inverosimile l'argomentazione d'appello secondo cui, in caso di consulenza corretta, egli non avrebbe eseguito alcun investimento alternativo. La Corte cantonale, come in precedenza il Pretore, ha quindi ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto addurre e sostanziare l'ipotetico valore di un investimento alternativo e quantificare quindi il danno sulla base dell'interesse che aveva nell'esecuzione del contratto (interesse positivo). Un simile danno non era però stato addotto né quantificato dal ricorrente, sicché il gravame andava in ogni caso respinto. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente contesta l'insufficiente quantificazione del danno rilevata dai precedenti giudici. Rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio per avere ritenuto inverosimile una sua rinuncia ad eseguire altri investimenti. Adduce che dall'allegato di replica dinanzi al Pretore non risulterebbero elementi da cui si potrebbe dedurre una sua volontà di effettuare ulteriori investimenti, al di là di quello, unico e puntuale, proposto dalla banca nella fattispecie. Ritiene che una simile volontà non emergerebbe nemmeno dal suo verbale d'interrogatorio, in cui avrebbe ribadito "l'importanza di procedere ad un investimento a capitale garantito, nonché la possibilità di potere uscire senza penali". Secondo il ricorrente, il fatto ch'egli abbia investito subito, in un unico prodotto, l'intero importo depositato sulla sua relazione bancaria, dimostrerebbe con verosimiglianza preponderante ch'egli non sarebbe stato intenzionato ad eseguire ulteriori investimenti. Reputa inoltre irrilevante il fatto ch'egli abbia effettuato investimenti in passato con un obiettivo di crescita del patrimonio.  
 
4.2. Il ricorrente, che fa valere il risarcimento del danno sulla base di un contratto di mandato, sopporta l'onere di allegazione e l'onere della prova riguardo al danno subito (sentenze 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid. 4.3; 4A_539/2014 del 7 maggio 2015 consid. 3.1). Per costante dottrina e giurisprudenza, il danno si definisce come una diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello che tale patrimonio avrebbe se l'evento dannoso non si fosse prodotto. Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione dell'attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell'attivo rispettivamente di una mancata diminuzione del passivo (DTF 144 III 155 consid. 2.2 e rinvii). La nozione di danno e i principi applicabili alla sua determinazione attengono al diritto, mentre la sua esistenza e il suo ammontare riguardano l'accertamento dei fatti (DTF 130 III 145 consid. 6.2 pag. 167 e rinvii).  
La citata nozione generale di danno deve essere concretizzata nel singolo caso, affinché possa fornire criteri utilizzabili per il calcolo dello stesso. Trattandosi dell'esecuzione non conforme, secondo l'art. 398 cpv. 2 in relazione con l'art. 97 cpv. 1 CO, di un mandato in materia di consulenza all'investimento, al creditore deve di principio essere riconosciuto l'interesse positivo (DTF 144 III 155 consid. 2.2; sentenza 4A_556/2019, citata, consid. 4.3.2). In altre parole, egli va posto nella situazione in cui si troverebbe se il contratto fosse stato eseguito regolarmente (DTF 123 III 16 consid. 4b; sentenza 4A_143/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 4.3). In via eccezionale, può nondimeno entrare in considerazione un'ipotesi passiva, qualora il ricorrente dimostri, con un grado di verosimiglianza preponderante, che nel caso in cui la consulenza fosse stata corretta, egli non avrebbe eseguito alcun investimento alternativo (cfr. sentenze 4A_556/2019, citata, consid. 4.3.2; 4A_297/2019 del 29 maggio 2020 consid. 6.4.2; 4A_202/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 6.5.1). 
 
4.3.  
 
4.3.1. In un accenno a pag. 18 del ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe "violato l'art. 97 cpv. 1 CO in quanto ha ritenuto un'incorretta nozione di danno". Non ne spiega tuttavia le ragioni e non fa quindi valere una violazione del diritto federale con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Ad ogni modo, la Corte cantonale non ha misconosciuto la citata nozione di danno, ma ha esposto correttamente la suddetta giurisprudenza, alla quale si riferisce del resto anche il ricorrente. Nel ricorso, egli sostiene piuttosto che, se fosse stato adeguatamente informato dalla banca, non avrebbe acquistato il titolo litigioso, né avrebbe eseguito altri investimenti alternativi. Contesta quindi l'accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale, che in questa sede è, come visto, censurabile solo sotto il profilo ristretto del divieto dell'arbitrio.  
 
4.3.2. La Corte cantonale ha accertato che la volontà del ricorrente di effettuare investimenti e di trarne profitto emerge dalla sua replica dinanzi al Pretore, dal suo verbale di interrogatorio del 15 giugno 2020, dalla testimonianza del 6 febbraio 2020 del consulente bancario e da un documento agli atti (doc. 21), che indica come lo scopo della relazione fosse quello di eseguire investimenti. La precedente istanza ha inoltre rilevato che la circostanza era anche avvalorata dal fatto che il ricorrente aveva eseguito personalmente sul suo conto delle operazioni sul mercato dei cambi nel periodo tra il gennaio e il marzo del 2009.  
Il ricorrente non si esprime puntualmente su tali prove e non sostanzia quindi d'arbitrio, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la conclusione della Corte cantonale relativa alla sua volontà di eseguire investimenti. Si limita a ritenere irrilevanti al riguardo i mandati conclusi negli anni precedenti con la stessa banca ed evidenzia il fatto di avere in concreto investito nel solo prodotto strutturato litigioso tutto l'importo depositato sulla relazione. Disattende tuttavia che la Corte cantonale non ha ritenuto di per sé decisivi per il giudizio i rapporti intercorsi in passato tra le parti, ma si è fondata su un insieme di elementi concernenti la nuova relazione aperta nel 2007, con i quali egli non si confronta in modo specifico. Contrariamente alla tesi ricorsuale, che mira a sminuire il contenuto della replica dinanzi al primo giudice, risulta dalla stessa ch'egli voleva effettivamente eseguire investimenti, seppure con un rischio ridotto. Come rettamente accertato dalla Corte cantonale, la circostanza è inoltre confermata sia dal citato documento bancario (doc. 21), che definisce quale scopo della relazione l'esecuzione di investimenti, sia dalle dichiarazioni del ricorrente medesimo e del consulente bancario nei rispettivi verbali d'interrogatorio. La Corte cantonale ha quindi accertato in modo conforme agli atti che il ricorrente aveva la volontà di eseguire investimenti, aprendo a tale scopo la relazione presso l'opponente. La tesi dell'ipotesi passiva prospettata dal ricorrente, secondo cui egli avrebbe dimostrato con verosimiglianza preponderante che non avrebbe effettuato un investimento alternativo se la consulenza fosse stata corretta, non poggia per contro su accertamenti vincolanti agli atti. In tali circostanze, sarebbe quindi spettato al ricorrente allegare e sostanziare l'eventuale danno tenendo conto del suo interesse all'esecuzione corretta del contratto, segnatamente prendendo in considerazione e confrontandosi concretamente con possibili investimenti alternativi (cfr. DTF 144 III 155 consid. 2.2.2; sentenza 4A_539/2014, citata, consid. 3.5 e 3.7). Ciò non è in concreto avvenuto, sicché la reiezione della pretesa di risarcimento non presta il fianco a critiche. 
 
4.4. Richiamando la sentenza 4A_449/2018 del 25 marzo 2019, il ricorrente sostiene che l'opponente non avrebbe sufficientemente contestato l'ammontare della pretesa da lui avanzata. Tale sentenza non è tuttavia determinante per il giudizio in esame. Essa concerne infatti il caso di un mandato di gestione patrimoniale, in cui la scelta degli investimenti da eseguire concretamente spettava alla banca nell'ambito della strategia concordata con il cliente. Nella fattispecie, è incontestato dalle parti che il rapporto verteva invece su una consulenza puntuale all'investimento, per cui la decisione sull'investimento era di competenza del ricorrente stesso, non della banca (DTF 144 III 155 consid. 2.1.1; sentenza 4A_539/2014, citata, consid. 3.5).  
 
5.  
Visto l'esito del ricorso, le ulteriori censure ricorsuali non devono essere esaminate. 
 
6.  
Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Gadoni