Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.419/2005 /biz
Sentenza del 30 maggio 2006
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Giorgio Brenni,
contro
Banca B.________,
opponente
patrocinata dall'avv. Gabriele Padlina,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Truffa,
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata
il 27 settembre 2005 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 17 marzo 2005 la Corte delle Assise criminali in Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti per avere, in correità con C.________, ingannato con astuzia in più occasioni, fra il 31 marzo 1992 e il 14 marzo 1995, funzionari e clienti della banca B.________, succursale di Chiasso, inducendoli a pregiudicare il loro patrimonio per complessivi fr. 62'000'000.--. La Corte accertava inoltre che nello stesso periodo, sempre per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, l'imputato aveva confezionato in correità con C.________ documenti falsi, alterato documenti veri e abusato dell'altrui firma autentica o fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendo poi uso di tali documenti a scopo di inganno. C.________ veniva riconosciuto correo nella commissione dei medesimi reati, limitatamente però a un pregiudizio complessivo di fr. 46'000'000.--.
In applicazione della pena, il Tribunale infliggeva a A.________ due anni e dieci mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) a valere come pena aggiuntiva a quella di un anno e due mesi di reclusione e di 600'000 lire di multa a lui inflitta il 5 dicembre 1994 dal Tribunale di Ariano Irpino (Avellino), come pure ad una pena di sei mesi di detenzione pronunciata il 21 luglio 2004 dall'Amtsgericht di Mannheim. C.________ veniva condannato a 22 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto). Entrambi venivano inoltre condannati, in solido, a rifondere al titolare del conto xxx la somma di fr. 137'400.-- con accessori, mentre le altre parti civili venivano rinviate a far valere le loro pretese davanti al foro competente. Da ultimo la Corte ordinava varie confische e disponeva alcuni dissequestri.
B.
Il 27 settembre 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) accoglieva parzialmente, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso interposto da A.________ contro la sentenza di primo grado, nel senso che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il carcere preventivo sofferto dal ricorrente è computato dal 28 aprile 2004 anziché dal 22 luglio 2004. Per il resto il ricorso veniva respinto.
C.
A.________ insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui postula l'annullamento. Domanda inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D.
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. Il Procuratore Generale, a conclusione delle proprie osservazioni, domanda che il gravame venga respinto per quanto ricevibile. La banca B.________ conclude le proprie osservazioni chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile e che venga integralmente respinto. In via subordinata domanda che nella misura in cui è riconosciuta l'arbitrarietà della sentenza impugnata gli atti vengano rinviati alla competente Corte del merito per un nuovo giudizio. Le altre parti civili non sono state invitate a presentare osservazioni al ricorso perché l'insorgente contesta soltanto la truffa ai danni della banca e non ai clienti della stessa.
Diritto:
1.
Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Nella sua impugnativa il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in cosa consiste la violazione, mentre non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis seconda frase PP).
2.
Il ricorrente contesta innanzitutto l'applicazione dell'art. 146 cpv. 1 CP, sostenendo che nella fattispecie non sia dato inganno astuto ai danni della banca B.________.
2.1 A questo proposito la CCRP ha dapprima rilevato come nella misura in cui rimprovera alla banca B.________ di avere agito con leggerezza per essersi messa in affari con lui conoscendo i suoi numerosi trascorsi penali, comprese le condanne per emissioni di assegni a vuoto, il ricorrente si diparte da un fatto non accertato. A mente dell'ultima istanza cantonale la Corte di assise ha sì rilevato che l'imputato aveva subito numerose condanne, ma non che tali condanne fossero note agli organi dell'istituto di credito. In simili condizioni spettava al ricorrente indicare partitamente e con precisione sulla base di quali atti la Corte avrebbe dovuto trarre una conclusione del genere. Sennonché, al proposito, il pregresso ricorso in sede cantonale è stato giudicato del tutto silente. La CCRP ha quindi concluso che nulla induce a ritenere che dal profilo penale l'istituto di credito abbia consapevolmente rogato crediti a una persona di cui conosceva i trascorsi con la giustizia (sentenza impugnata pag. 5).
2.2 Il ricorrente, anche in questa sede, si limita ad affermare genericamente che la banca B.________ era pienamente consapevole dei suoi precedenti penali (ricorso pag. 2). Così facendo però egli argomenta sulla base di fatti non accertati, per cui su questo punto il ricorso si rivela inammissibile (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
2.3 Per quanto riguarda l'attività di contrabbando svolta dal ricorrente, l'autorità cantonale ha accertato che questi ha cominciato a trafficare argento al più tardi nel 1990, in concomitanza con l'apertura del conto yyy presso la banca B.________, e che negli anni successivi la banca medesima ha assunto un ruolo di primo piano nella compravendita d'argento destinato al contrabbando, gli altri istituti di credito rifiutando di approvvigionare la D.________ dell'imputato per gli inconvenienti che occasionavano le vieppiù frequenti indagini delle autorità italiane. Anzi, il mercato di metalli preziosi messo in atto dal ricorrente con l'espansione che ne è seguita dal 1989 al 1995 è stato possibile proprio grazie alla linea di credito concessa dalla banca a lui e alle sue società.
L'autorità cantonale ha ritenuto che a partire dal 10 agosto 1994 la banca non poteva più essere considerata vittima di inganno astuto, come richiesto perché sia perfezionata la fattispecie della truffa, ovvero dal giorno in cui l'istituto ha scoperto che per ottenere nuovi crediti l'imputato si era avvalso di una fittizia dichiarazione di deposito di Certificati di credito del Tesoro dello Stato italiano ("CCT") presso il Banco di Napoli (per 55 miliardi di lire), mentre il giorno prima aveva prodotto un'altrettanto falsa dichiarazione di deposito di CCT (per 30 miliardi di lire) presso il Credito Italiano di Napoli. A maggior ragione, hanno aggiunto i giudici ticinesi, se si pensa che, in virtù dell'art. 3 cpv. 2 lett. c della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), le banche stesse sono tenute a chiarire i retroscena economici delle operazioni finanziarie e ad astenersi dal collaborare ove ravvisino segni di coinvolgimento del cliente in affari illegali o immorali. La succursale di Chiasso della banca B.________ è per tanto corresponsabile, in parte, anche della truffa in suo danno (sentenza impugnata pag. 6).
2.4 Le censure che il ricorrente solleva in questo ambito, pretendendo che si tratti di questioni di applicazione del diritto federale, riguardano in realtà gli accertamenti fattuali della Corte di merito. Esse risultano pertanto irricevibili in sede di ricorso per cassazione (v. art. 277bis e 273 cpv. 1 lett. b PP ; DTF 124 IV 81 consid. 2a; DTF 6S.275/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2). Nella misura in cui esse sono già state dichiarate irricevibili dalla CCRP ne deriva inoltre inammissibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali (DTF 123 IV 42 consid. 2).
2.5 L'unica autentica censura di diritto federale contenuta nell'impugnativa riguarda la pretesa esclusione dell'inganno astuto ai sensi dell'art. 146 CP a fronte dell'accertata conoscenza da parte della succursale B.________ di Chiasso, già prima della data spartiacque del 10 agosto 1994, dell'attività di contrabbando di metalli preziosi esercitata dal ricorrente (v. sentenza impugnata pag. 6). Sennonché anche su questo punto le conclusioni contenute nel pregresso ricorso per cassazione sono state dichiarate irricevibili nel giudizio impugnato (v. sentenza impugnata pag. 9), seppur con alcune contraddizioni nella argomentazione di cui si terrà conto nel giudizio sull'istanza di assistenza giudiziaria (v. sotto consid. 4.3), per cui il Tribunale federale non può entrare nel loro merito in applicazione della prassi pubblicata in DTF 123 IV 42 consid. 2.
3.
Da ultimo il ricorrente si duole che l'ultima autorità cantonale gli abbia computato il carcere preventivo solo dal 28 aprile 2004 anziché dal 19 dicembre 2003, ossia dal momento in cui gli è stato notificato negli Stati Uniti l'ordine di arresto emanato il 15 dicembre 2003 dall'autorità ticinese (ricorso pag. 8 e seg.).
3.1 A questo proposito la CCRP ha argomentato che dagli atti non risulta che egli sia stato trattenuto in stato di fermo negli Stati Uniti in attesa che fosse decisa la domanda di estradizione presentata (anche) dall'autorità svizzera, ma che unicamente su richiesta delle autorità tedesche egli è stato estradato in Germania, dove è rimasto in carcere preventivo dal 17 aprile 2004 in attesa del relativo procedimento penale sfociato nella condanna del 21 luglio 2004. La Corte ha quindi concluso che a fini estradizionali verso la Svizzera il ricorrente è rimasto in carcere dal 28 aprile 2004, giorno in cui gli è stato presumibilmente notificato l'ordine di arresto internazionale a fini di estradizione spiccato dall'autorità ticinese in data 22 aprile 2004, sino all'11 dicembre 2004, giorno in cui è stato arrestato in Svizzera e posto in carcere preventivo a fini istruttori (sentenza impugnata pag. 11).
3.2 Dato che sostenendo di essere stato detenuto negli Stati Uniti già a partire dal 19 dicembre 2003, il ricorrente non fa altro che rimettere in discussione gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale, senza sollevare censure di diritto federale, il suo gravame risulta su questo punto inammissibile (art. 269 cpv. 1, 273 cpv. 1 lett. b, 277bis cpv. 1 PP).
4.
Il ricorrente soccombente dovrebbe sopportare le spese (art. 278 cpv. 1 PP). Egli domanda tuttavia l'assistenza giudiziaria.
4.1 Il Tribunale federale dispensa la parte, la quale dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1 OG). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). Quando la parte sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la cassa del Tribunale (art. 152 cpv. 3 OG).
4.2 Lo stato di bisogno del ricorrente è pacifico. Per quanto riguarda il secondo requisito, esso va considerato perfezionato tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata poteva dare adito, in alcune sue formulazioni (cfr. in part. pag. 7 e 9 con riferimento a DTF 119 IV 28 consid. 3f), ad equivoci in punto alla ricevibilità delle conclusioni del pregresso ricorso in sede cantonale e quindi sulla questione del corretto esaurimento delle vie di ricorso cantonali di cui in DTF 123 IV 42 consid. 2. L'assistenza giudiziaria può dunque venire accordata.
4.3 Alla parte civile opponente viene assegnata un'indennità a carico della cassa del Tribunale federale. L'accusatore pubblico non ha diritto ad indennità (art. 278 cpv. 3 PP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è accolta. La cassa del Tribunale federale verserà al suo patrocinatore fr. 3000.-- a titolo di onorario per la sede federale.
4.
La cassa del Tribunale federale verserà alla banca B.________ fr. 3000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 maggio 2006
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: