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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 653/05 
 
Sentenza del 30 maggio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
B.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 5 agosto 2005) 
 
Fatti: 
A. 
In data 19 novembre 2002 B.________, nata nel 1949, gerente di una stazione di benzina, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti lamentando un'inabilità lavorativa addebitabile a disturbi di varia natura (sindrome cervico-spondilogena destra su artrosi C5-C6, sindrome lombovertebrale spondilogena destra su iniziale artrosi, gonartrosi destra e sindrome del tunnel carpale destro). 
 
Mediante decisione del 15 dicembre 2003, sostanzialmente confermata il 13 gennaio 2005 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni. Ritenendo l'attività globale in qualità di gestore indipendente di una stazione di benzina limitata soltanto nella misura del 32%, l'amministrazione ha stabilito che il grado d'invalidità era inferiore al tasso minimo legale (40%) necessario per il diritto a una rendita. 
B. 
B.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ne ha respinto il ricorso per giudizio del 5 agosto 2005. 
C. 
B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede sostanzialmente il riconoscimento delle prestazioni di legge in funzione di uno stato invalidante del 50%. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già ricordato le norme di diritto e i principi giurisprudenziali richiamabili nel caso di specie, menzionando segnatamente presupposti ed estensione del diritto alla rendita d'invalidità. A detta esposizione può essere fatto riferimento. 
2. 
Alla pronuncia di primo grado può essere inoltre prestata adesione pure nella misura in cui essa, in applicazione di tali norme e principi, ha considerato non essere in concreto dato il diritto a prestazioni assicurative. 
2.1 Il primo giudice si è principalmente fondato sulla dettagliata perizia 11 giugno 2003 del dott. C.________, reumatologo ed internista, il quale, incaricato dall'UAI, dopo avere segnatamente ripercorso l'anamnesi personale e sociale della ricorrente, posta la diagnosi di sindrome cervicospondilogena a destra e lombovertebrale cronica, di gonartrosi tricompartimentale con valgismo a destra e insufficienza legamentare dell'articolazione tibioastragalica a sinistra, ha concluso per una capacità lavorativa dell'interessata dell'80% nella precedente professione di gerente di stazione di benzina (nel senso di una capacità lavorativa completa sull'arco di una giornata di lavoro normale, ma con una riduzione di rendimento del 20% a partire dal 6 marzo 2002) e per una piena abilità con rendimento completo in attività ergonomicamente idonee che non richiedessero il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg, che permettessero all'interessata di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale e senza estensione prolungata del rachide e, infine, che non comportassero l'utilizzo a più riprese delle scale o dei lavori su terreni sconnessi, in posizione accovacciata o inginocchiata. Tale valutazione è stata confermata, a più riprese, dal Servizio medico dell'UAI. 
 
La situazione concreta è poi stata oggetto di un dettagliato accertamento economico. In data 16 ottobre 2003 il consulente in integrazione professionale ha avuto modo di evidenziare come la professione di commerciante indipendente esercitata dall'assicurata prima del danno alla salute fosse ancora esercitabile in misura importante e con un'organizzazione ottimale del lavoro, nel rispetto delle indicazioni mediche, anche in misura totale (sulla ripartizione dei compiti tra il medico e il consulente professionale cfr. ad esempio la sentenza del 18 marzo 2002 in re M., I 162/01, consid. 2b). Nell'ambito di un "rapporto d'inchiesta esterna" del 23 aprile 2004 il segretario ispettore incaricato ha riferito del sopralluogo effettuato sul posto di lavoro e dell'incontro avuto con l'interessata. In particolare, egli, in considerazione delle varie indicazioni mediche e tenuto conto del tipo di mansioni connesse all'esercizio della professione analizzata, la maggior parte delle quali è stata ritenuta leggera, adeguata con il danno alla salute presentato, ha analizzato nel dettaglio l'incidenza delle limitazioni funzionali sull'attività esercitata. Facendo notare che l'esatta incidenza del danno alla salute dal profilo economico non era determinabile in quanto la marcata diminuzione della cifra d'affari tra il biennio 1999-2000 e il 2001-2002 era da ricondurre (essenzialmente) alla decisione delle autorità italiane di ridurre il costo della benzina per i cittadini residenti sulla fascia di confine, il responsabile dell'amministrazione ha proceduto a quantificare nel dettaglio le ripercussioni delle affezioni lamentate sul rendimento nei singoli settori dell'attività (lavori organizzativi/direttivi [quota parte del 10%; impedimento nullo]; ordinazione/stoccaggio/esposizione della merce [quota parte del 5%; impedimento del 60%]; lavori di pulizia pompe, negozio, magazzino e piazzale [quota parte del 5%; impedimento del 100%]; vendita/cambio/commissioni [quota parte dell'80%; impedimento del 20%]) mettendo in risalto un grado di impedimento complessivo del 24%. Ancora in data 12 ottobre 2004, prendendo posizione sulla più recente valutazione 17 maggio 2004 del medico curante dell'assicurata, dott. R.________, il segretario ispettore ha sostanzialmente confermato il suo apprezzamento precedente, rilevando che il nuovo rapporto medico non metteva in evidenza elementi tali da sovvertire l'esito delle sue valutazioni. Il segretario ispettore ha tutt'al più ritenuto giustificato un aumento (dal 20% al 30%) degli impedimenti riguardanti le commissioni e le mansioni generali, giungendo così a un tasso di impedimento complessivo del 32%. 
2.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo per scostarsi da questa dettagliata e convincente valutazione. Né per il resto con il ricorso di diritto amministrativo l'interessata fa valere elementi di giudizio suscettibili di inficiare la pronunzia della Corte cantonale. 
 
La ricorrente continua a prevalersi delle contrarie conclusioni del suo medico curante, dott. R.________, che già nel 2002 le aveva attestato un'incapacità lavorativa del 50% nell'attività di gerente (a partire dal mese di marzo dello stesso anno). 
 
A ragione però il primo giudice ha ritenuto, conformemente ai principi giurisprudenziali posti in materia (DTF 125 V 351 segg.), che le conclusioni del medico curante non sono tali da mettere in dubbio la validità della perizia - motivata, completa e convincente -, redatta da uno specialista peraltro esterno all'amministrazione (più in generale sul valore probatorio attribuito ai rapporti dei medici incaricati dall'amministrazione e a quelli dei medici curanti cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/bb-ee). Le conclusioni del dott. R.________ non convincono appieno. Non sono sufficientemente motivate e sono addirittura (quantomeno inizialmente) contraddette dalle valutazioni espresse dal dott. K._______, specialista in malattie reumatiche, al quale lo stesso dott. R.________ aveva inviato la paziente per un consulto. Sorprende in particolare il fatto che il medico curante, nonostante il dott. K.________ non avesse ravvisato, in data 26 novembre 2002, particolari limitazioni, dal profilo reumatologico, per lo svolgimento dell'attività di gerente di distributore, ed avesse per il resto espresso una prognosi abbastanza positiva e suscettibile di miglioramento, nemmeno due settimane dopo (il 9 dicembre 2002) si sia pronunciato in senso contrario ed abbia attestato un'incapacità lavorativa del 50%. Mal si comprende inoltre come il predetto curante, nonostante avesse già in precedenza attestato un tasso di inabilità del 50% ed avesse in data 17 maggio 2004 rilevato un peggioramento dello stato di salute nella misura del 25−35% dalla fine del 2003, abbia continuato ad attestare un'incapacità lavorativa del 50%. 
 
Per il resto, la ricorrente non spiega perché la valutazione dell'amministrazione, tutelata dal primo giudice, in relazione agli impedimenti registrati all'interno dell'attività di gerente per la vendita/cambio/commissioni, sarebbe erronea e andrebbe rivista al rialzo, dal 20−30% al 50%. A tal proposito è sufficiente il rinvio alla nota 12 ottobre 2004 del segretario ispettore dell'UAI, con la quale quest'ultimo ha chiaramente esposto che gli impedimenti lavorativi sono da mettere in relazione con l'esecuzione dei lavori più gravosi, i quali però sono già stati debitamente considerati. Quanto ai lavori di vendita/commissioni/cambio, il responsabile ha precisato trattarsi di un'attività che permette il cambio frequente della postura, a discrezione dell'assicurata e comunque nei ritagli di tempo tra un cliente e l'altro. Tale conclusione è senz'altro condivisibile. 
3. 
In esito alle suesposte considerazioni non si vede motivo per dipartirsi dalla pronunzia cantonale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 30 maggio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: