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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_205/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 maggio 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 aprile 2017 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a una denuncia penale, nei confronti di A.________ nel 2012 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP 2012.847); in seguito è stato aperto un ulteriore procedimento penale nei confronti suoi e di terzi (inc. MP 2012.7756), ambedue per reati patrimoniali. Nel quadro di questi procedimenti, l'interessato ha adito diverse volte la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). 
 
B.   
Il 13, il 27 gennaio e il 23 febbraio 2017 l'imputato ha presentato tre ulteriori reclami alla CRP, in sostanza per violazione del principio di celerità e per denegata e ritardata giustizia. Con giudizio del 14 aprile 2017 la CRP, congiuntili, li ha respinti in quanto ricevibili. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di invitare la CRP a emanare un nuovo giudizio, pronunciandosi su tutte le argomentazioni addotte nei reclami. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Essa non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale, che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, segnatamente se può causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si può tuttavia rinunciare a questa esigenza quando, come in concreto, il ricorrente solleva la censura del diniego di giustizia formale nella forma della ritardata giustizia (cfr. DTF 138 IV 258 consid. 1.1; sentenze 1B_280/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.1 e 1B_7/2013 del 14 marzo 2013 consid. 1.4). Per contro, le altre critiche, in particolare quelle inerenti all'assunzione di mezzi di prova, alla ripetizione di interrogatori, alla sua asserita innocenza, agli inconvenienti derivanti dai procedimenti penali e alla tenuta corretta degli incarti non costituiscono di massima un pregiudizio irreparabile e sono quindi inammissibili (sentenza 1B_424/2016 del 17 novembre 2016 che lo concerneva). La legittimazione del ricorrente è pacifica.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando il ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere ch'essi sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Lo stesso ordinamento è previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU in contestazioni di carattere civile e in materia penale. L'art. 5 CPP concreta inoltre il principio di celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (cpv. 1). L'esame della durata del procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso, generalmente sulla base di una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 269 consid. 3.1, 312 consid. 5.1 e 5.2).  
 
2.2. La CRP ha rilevato che il primo reclamo concerne l'asserito mancato tempestivo riscontro del Procuratore pubblico (PP) a scritti del 30 giugno e 6 settembre 2016 del reclamante, il secondo il preteso mancato tempestivo seguito alla sua richiesta di una tenuta dell'incarto corretta, aggiornata e veritiera, mentre il terzo si riferisce in sostanza a un'allegata violazione del principio della celerità. Ha accertato che gran parte dei rimproveri mossi all'agire del PP sono di natura generica e non riferiti ad atti o decisioni procedurali da lui rese, trattandosi piuttosto di censure e lamentele riferite alle modalità di trattazione del caso. Osservato ch'essa non è autorità di sorveglianza, ma di ricorso, ha ritenuto che tali doglianze, come la maggior parte delle generiche richieste contenute nelle conclusioni ricorsuali, nonché quelle relative al merito delle imputazioni, sono irricevibili.  
 
2.3. Il ricorrente non contesta quest'argomentazione, peraltro corretta. Anche il ricorso in esame si esaurisce in effetti in larga misura a criticare le modalità di conduzione dell'inchiesta da parte del PP e a censurare l'apertura del procedimento penale avvenuta asseritamente senza sufficienti elementi, sostenendo che si tratterrebbe di una vertenza di carattere civile e non penale. Riprende poi alcuni stralci di decisioni emanate nel 2012 e nel 2014 dalla CRP, relative in parte a interrogatori degli imputati. Queste censure, peraltro tardive in quanto riferite a determinati atti del PP, riguardano il merito del procedimento penale ed esulano pertanto dall'oggetto del litigio.  
 
3.  
 
3.1. Riguardo al secondo reclamo, il ricorrente osserva che diversi atti ricevuti dal suo legale sarebbero inesatti, incompleti e non ordinati, per cui, nel 2013 e 2014, aveva chiesto al PP di apportarvi le necessarie correzioni, ottenendo asseritamente solo risposte parziali, contestate all'epoca dinanzi alla CRP. Sostiene poi che il PP non gli avrebbe restituito tutti i dati digitali presenti sul suo computer, sequestrato all'epoca.  
 
3.2. La CRP ha esaminato queste censure, precisando che circa i documenti da copiare o da consegnare, dagli atti risulta che le parti hanno libero accesso agli atti. Ha aggiunto che nel frattempo è stato consegnato il rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria, che l'istruttoria volge al termine e che, dopo l'interrogatorio finale, è imminente la chiusura dell'istruzione ai sensi dell'art. 318 CPP. Ne ha concluso che ciò consentirà alle parti di accedere ulteriormente agli atti, di estrarne copie e di presentare eventuali istanze probatorie. In assenza di decisioni negative del PP, le richieste di consegna (o le lamentele di mancata consegna) di atti sono irricevibili.  
 
3.3. Il ricorrente non tenta di dimostrare l'infondatezza di queste conclusioni. D'altra parte, adducendo critiche del tutto generiche e che esulano dall'oggetto del litigio, egli neppure indica quali atti e perché dovrebbero essere corretti, né spiega quali documenti dovrebbero essere aggiunti. La CRP ha inoltre stabilito che le istanze di correzione o aggiornamento degli atti non esigono necessariamente una risposta. Il ricorrente non tenta di dimostrare l'arbitrarietà di questa conclusione, senza del resto dimostrare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile al riguardo.  
 
4.  
 
4.1. La CRP, con riferimento al terzo reclamo, ha poi illustrato le esigenze poste dalla giurisprudenza e dalla dottrina al principio di celerità. Ha ricordato che, come già deciso in una sua precedente sentenza del 20 luglio 2015, il procedimento iniziale è stato congiunto con un altro procedimento promosso a carico del ricorrente e di altri, per cui, in applicazione del principio dell'unità della procedura (art. 29 CPP), gli imputati dovevano essere perseguiti e giudicati congiuntamente. Nella misura in cui il ricorrente censura, tardivamente, la congiunzione dei procedimenti (al riguardo vedi DTF 138 IV 29 consid. 3.2 pag. 31), la critica è inammissibile.  
 
4.2. La Corte cantonale ha aggiunto che il secondo procedimento ha comportato un importante lavoro di inchiesta da parte degli inquirenti. Per entrambi i procedimenti il PP si è adoperato per aggiornare l'interrogatorio finale del ricorrente, più volte rinviato a richiesta della difesa, che ha poi avuto luogo il 21 marzo 2017, rilevato che tra la consegna del rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria e l'interrogatorio finale, il ricorrente ha "inondato" il PP con una serie di scritti e richieste. Riguardo ai dissequestri, la CRP ha ritenuto che, tranne nei casi in cui la situazione sia immediatamente chiara, questi sono decisi con la decisione di merito, per cui nel caso di specie non potevano essere decisi prima. Il ricorrente, insistendo sui mancati dissequestri integrali, non si confronta con questa argomentazione.  
 
5.   
 
5.1. La Corte cantonale ha comunque accertato un certo rallentamento nella conduzione dell'inchiesta. Considerata nondimeno la circostanza dell'esistenza dei due procedimenti penali ha tuttavia ritenuto che si può ancora ritenere che non siano dati i presupposti per decretare una denegata o una ritardata giustizia. Il magistrato dovrà procedere alla chiusura di entrambi gli incarti per poi emanare celermente le decisioni di sua competenza: nel caso contrario non si potrà che accertare una denegata o ritardata giustizia. Tenuto conto del rallentamento dell'inchiesta da parte del PP, la Corte cantonale ha rinunciato a prelevare spese e tassa di giustizia.  
 
5.2. Il ricorrente, insistendo su determinati ritardi nell'inchiesta, parrebbe disattendere che, come visto, nella decisione impugnata è stato accertato un certo rallentamento della stessa. L'insorgente, che non si confronta con questa argomentazione, decisiva, non pretende che l'ingiunzione della CRP al PP di procedere alla chiusura dell'istruzione di entrambi gli incarti e di prolare celermente le decisioni di sua competenza, seppure non ripresa formalmente nel dispositivo della sentenza impugnata, non sarebbe sufficiente e ch'essa poteva pertanto prescindere dall'accertare formalmente una ritardata giustizia (cfr. al riguardo sentenze 1B_103/2017 del 27 aprile 2017 consid. 5, 1B_124/2016 del 12 agosto 2016 consid. 7, 1B_280/2015 del 23 novembre 2015 consid. 3.1, in: RtiD II-2016 n. 23 pag. 143, e 1B_549/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3).  
 
6.   
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 maggio 2017 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri