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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_203/2018  
 
 
Sentenza del 30 maggio 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Nadine Zanetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinati dall'avv. Enrico Bonfanti, 
opponenti, 
 
Comune di Ronco Sopra Ascona, rappresentato dal Municipio, via Livurcio 4, 6622 Ronco sopra Ascona, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 marzo 2018 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2017.65). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
B.________ e C.________ sono comproprietari di due fondi terrazzati siti nel Comune di Ronco s/Ascona, inseriti nella zona residenziale estensiva, sui quali sorge una grande villa e un'autorimessa. L'11 settembre 2015 hanno inoltrato al Municipio una domanda di costruzione volta alla loro demolizione, all'edificazione di uno stabile di due appartamenti (casa degli ospiti) e di una villa, strutturata su due livelli fuori terra e uno interrato, con tetto sagomato come una foglia, con un padiglione esterno, destinati a residenza primaria. Una perizia geologica preliminare conferma la fattibilità del progetto, al quale si è opposta A.________, proprietaria di due fondi ubicati immediatamente a valle, adducendo un inserimento inadeguato delle previste opere nel paesaggio e il rischio di smottamento del versante. Il 27 novembre 2015 gli istanti hanno presentato una variante. Il 17 dicembre successivo il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia con le modifiche apportate con la variante. 
 
B.   
Il 21 dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso della vicina. Il Tribunale cantonale amministrativo, statuendo il 2 marzo 2018, ha respinto in quanto ricevibile un gravame di quest'ultima. 
 
C.   
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, ordinata la produzione dell'incarto cantonale, di annullarla unitamente alla licenza edilizia, subordinatamente di rinviare la causa all'istanza precedente per nuovo giudizio, più subordinatamente ancora al Municipio. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiesto l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza in materia di diritto edilizio, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. Pacifica è pure la legittimazione della ricorrente.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando la ricorrente, come in concreto, invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).  
 
1.4. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, che il Tribunale federale esamina sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72).  
 
1.5. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente incentra il gravame su un accertamento arbitrario dei fatti, perché la Corte cantonale non avrebbe considerato la presenza di rocce nell'area da edificare. Osserva che l'autorità precedente ha chiesto agli istanti in licenza di produrre un cosiddetto "rendering", ossia un'immagine bidimensionale dall'aspetto realistico e percepibile come tridimensionale del progetto edilizio, poi allestito da uno studio di architettura. Insiste sulla circostanza che dallo stesso risulta che il sedime da edificare è composto da rocce, fatto che risulterebbe d'acchito, ma che l'istanza precedente, rigettando la critica di instabilità del terreno, arbitrariamente non avrebbe considerato nell'accertamento dei fatti. Al suo dire, la presenza di rocce influenzerebbe in maniera decisiva i lavori di scavo del piano seminterrato, rendendoli notevolmente più difficili e richiedendo se del caso l'uso di esplosivi.  
 
2.2. La critica è priva di fondamento. Il Tribunale cantonale amministrativo, rilevato che il comparto in esame è attribuito all'area edificabile, fondandosi sulla citata perizia si è infatti compiutamente espresso sulla stabilità dei fondi e sull'accertata presenza di rocce nel comparto. Precisato che l'art. 24 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) vieta le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità o stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe, frane, inondazioni, e rinviando alle precisazioni delle zone di pericolo indicate all'art. 27 cifra VI cpv. 1 del regolamento della Legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (LST), nonché ai contenuti del piano delle zone esposte a pericoli naturali, norme con le quali la ricorrente non si confronta, ha ritenuto che all'interno di queste zone sono ammesse costruzioni solo alle condizioni di sicurezza richieste dal grado di pericolo accertato. Ha osservato che l'inserimento di un fondo nella zona edificabile, rispettivamente la sua esclusione da una di pericolo crea una presunzione, non irreversibile, di idoneità all'edificazione. In presenza di circostanze particolari, l'autorità può quindi esigere, quando ciò sia reso plausibile, l'allestimento di perizie.  
La Corte cantonale ha rilevato che alcune contestazioni della ricorrente tendono in sostanza a un riesame pregiudiziale dell'idoneità all'edificazione dei fondi litigiosi, ciò che di massima non è consentito. Questa conclusione è corretta (DTF 144 II 41 consid. 5.1; sentenza 1C_244/2017 del 17 aprile 2018 consid. 3.1.1). Ha accertato che la ricorrente non ha apportato alcun elemento oggettivo idoneo a giustificare un'eccezione a questa regola, ciò ch'ella non contesta. 
I giudici cantonali hanno ritenuto, ciò che è determinante, che non è necessario invitare gli istanti in licenza a integrare la domanda di costruzione con ulteriori studi geologici, poiché dalla relazione geologica preliminare da loro prodotta si evince che il progetto potrà essere realizzato senza particolari rischi, nonostante la forte pendenza del versante, la composizione del terreno (con presenza di materiale sciolto), l'affioramento di acqua dal sottosuolo e l'importanza dello scavo. Considerato che la ricorrente non ha addotto alcun elemento oggettivo atto a rendere per lo meno verosimile una situazione di pericolo, hanno ritenuto che non vi è motivo per ritenere incompleta o inaffidabile questa valutazione della situazione geologica locale. 
 
2.3. La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione, nemmeno in questa sede si confronta con questi argomenti e con le conclusioni della perizia, dalla cui semplice lettura risulta l'infondatezza della sua censura. Nella stessa, posta a fondamento del giudizio impugnato, si rileva infatti che dal punto di vista geologico i fondi in esame sono caratterizzati " da roccia affiorante o subaffiorante, in genere anfiboliti appartenenti alla Zona tettonica d'Ivrea, ricoperta da un esiguo strato di materiale sciolto (detrito di versante e/o depositi morenici) ". Si parla dell'ammasso roccioso, delle parti rocciose e si indica che la roccia affiora chiaramente sui mappali interessati dal progetto. Si menziona che il progetto prevede la formazione di uno " scavo di importanti dimensioni eseguito prevalentemente in roccia ", che imporrà un suo consolidamento sistematico nella fase esecutiva: se ne desume che prima dell'inizio dei lavori sarà necessario eseguire indagini più approfondite per garantire la stabilità dello scavo, concludendo che questa prima fase di indagini conferma la fattibilità del progetto.  
Da questa perizia risulta che il progetto edilizio, previsto in un'area pacificamente rocciosa, può essere realizzato (sulla responsabilità del proprietario di fondi ai sensi dell'art. 679 CC cfr. DTF 143 III 242). 
 
2.4. La ricorrente insistendo, peraltro prematuramente, su pretesi ma per nulla dimostrati pericoli che potrebbero insorgere a causa della presenza di rocce nella fase esecutiva del progetto e di un eventuale aumento dei costi, comunque a carico degli istanti in licenza, di nuovo contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con l'argomento, decisivo, ritenuto dalla Corte cantonale, secondo cui la definizione dei dettagli relativi alla sicurezza delle opere esula dalla procedura di rilascio del permesso edilizio, ma rientra in quella della progettazione esecutiva. In tale ambito resta riservata al Municipio la facoltà di ordinare se del caso i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone o delle cose.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente critica poi l'inserimento paesaggistico delle progettate opere, contestando l'accertamento fattuale operato dai giudici cantonali, nonché un'applicazione arbitraria delle norme applicabili, segnatamente della clausola estetica positiva dell'art. 104 cpv. 2 LST, secondo cui le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa, ciò che si verifica, secondo l'art. 100 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLST), quando un progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.  
 
Ella di per sé non contesta la conclusione dei giudici cantonali secondo cui di massima le costruzioni, come quelle litigiose, che rispettano le prescrizioni di zona non possono essere considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel paesaggio soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli circostanti (DTF 115 Ia 363 consid. 3a pag. 366 seg., 114; sentenze 1C_434/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.3, in: ZBl 115/2014 pag. 441 e 1C_442/2010 del 16 settembre 2011 consid. 3.3, in: RtiD I-2012 n. 11 pag. 39). 
 
3.2. Si limita in effetti a elencare i motivi per i quali la Corte cantonale ha ritenuto la valutazione estetica favorevole formulata dall'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), del quale non contesta la competenza a pronunciarsi al riguardo (cfr. art. 109 LST e art. 109 RLST), condivisa del resto dal Comune e dal Consiglio di Stato, come ancora si vedrà, senza abuso del margine di giudizio e di apprezzamento loro spettante. Rispettandola, sulla base di motivi oggettivi, la Corte cantonale chiaramente non è caduta nell'arbitro (sentenza 1C_280/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 5.3 in fine).  
Quando si tratta di esaminare l'applicazione di clausole estetiche, il Tribunale federale si impone un certo riserbo nell'apprezzamento di circostanze locali, meglio conosciute dalle autorità cantonali. In questo campo, esse dispongono infatti di un ampio potere di apprezzamento, segnatamente laddove devono valutare se una costruzione o un impianto possano compromettere l'aspetto o il carattere di un sito, di una località, di un quartiere o di una strada (DTF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; sentenza 1C_280/2017, citata, consid. 5.6). 
 
3.3. La ricorrente non si confronta puntualmente con gli argomenti ritenuti dalla Corte cantonale, in particolare non adducendo elementi concreti atti a dimostrare un apprezzamento abusivo delle circostanze locali. Si limita infatti a rilevare, in maniera del tutto generica e appellatoria, che le progettate opere visivamente apparirebbero come una "diga", essendo al suo dire chiaramente sovradimensionate per rapporto agli edifici circostanti, più piccoli. Ricorda che dinanzi alla Corte cantonale aveva sostenuto ch'esse non corrisponderebbero a quelle edificate nella zona, per cui si sarebbe in presenza di corpi estranei in un preteso ambiente armonioso e idillico, anche perché la forma sagomata a foglia del tetto presenta uno stile architettonico moderno, differente da quello degli edifici esistenti e dal paesaggio originario che dovrebbe essere protetto.  
 
3.4. Al riguardo la Corte cantonale ha rettamente ritenuto che in tale ambito il suo esame è limitato alla violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento, per cui quando la valutazione estetica appaia plausibile, essa non può censurarla sostituendolo a quello del Comune. Ha rilevato che secondo l'UNP, considerate le possibilità edificatorie dei fondi, le costruzioni litigiose si inseriscono convenientemente nel paesaggio, che presenta architetture eterogenee. Questo parere positivo è stato ribadito da parte dello stesso Ufficio nella risposta presentata al Tribunale cantonale amministrativo, alla quale la ricorrente ha rinunciato a replicare. Sulla base dei piani, delle fotografie e del rendering, la Corte cantonale ha ritenuto non lesivo del diritto affermare che le avversate opere si integrano adeguatamente nel comparto, per il quale non sono previste particolari forme di tutela; esse nemmeno risulterebbero palesemente sovradimensionate, osservato che nelle vicinanze vi sono altri edifici residenziali articolati su più livelli e con una volumetria importante. Il fatto che i progettati edifici possano comportare volumi e sfruttamenti maggiori rispetto a quelli preesistenti e circostanti, non li fa apparire contrari all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel paesaggio, non caratterizzato peraltro da un insediamento compatto e unitario, suscettibile di giustificare una particolare tutela: né esso presenta un carattere omogeneo sotto il profilo dei materiali, dei volumi e delle fogge, motivo per cui le contestate edificazioni non comportano un effetto pregiudizievole sullo stesso. Ciò a maggior ragione poiché il loro orientamento e la configurazione planovolumetrica tengono adeguatamente conto dell'orografia del terreno e delle preesistenze, segnatamente dei terrazzamenti. Ha aggiunto che ad attenuare l'impatto visivo concorre pure la copertura vegetale della casa degli ospiti e quella in rame brunito della villa, nonché lo schema irregolare del telaio delle aperture.  
 
I citati accenni di critica mossi dalla ricorrente a questi accertamenti e argomenti, inammissibili perché non adempiono manifestamente le citate severe esigenze di motivazione, non dimostrerebbero comunque la loro arbitrarietà. 
 
4.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Ronco Sopra Ascona, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Losanna, 30 maggio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri