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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_244/2018  
 
 
Sentenza del 30 maggio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; reddito senza invalidità; reddito d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 febbraio 2018 (32.2017.119). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1983, ha presentato una prima domanda di prestazioni AI nel luglio 2009 lamentando gli effetti del morbo di Crohn - diagnosticato il 27 novembre 2008 - che gli causava impedimenti nella sua professione di cameriere, respinta dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) il 14 gennaio 2011. L'ulteriore domanda di prestazioni AI del maggio 2011 è stata rigettata con decisione del 5 dicembre 2011. Tramite il medico curante dott. B.________ nell'agosto 2013 viene chiesta all'UAI una rivalutazione del caso, cui è seguita la pronuncia di non entrata in materia del 7 ottobre 2013.  
 
A.b. Nel gennaio 2016 A.________ ha segnalato all'UAI un peggioramento dello stato valetudinario, chiedendo nel seguito di essere messo al beneficio di prestazioni dell'AI. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 14 giugno 2017 l'UAI ha negato il diritto a una rendita d'invalidità e a provvedimenti professionali.  
 
B.   
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 26 luglio 2017, censurando solo l'aspetto economico del calcolo del grado d'invalidità effettuato dall'UAI tramite raffronto dei redditi, segnatamente con critiche sulla determinazione dei redditi da valido e da invalido, postulando il riconoscimento di una rendita d'invalidità di almeno il 50%. 
Con giudizio del 9 febbraio 2018 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame. 
 
C.   
Il 13 marzo 2018 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale, cui chiede di accogliere il gravame, annullare il giudizio cantonale e concedergli una rendita d'invalidità di almeno il 50%. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Oggetto della lite è il diritto di A.________ a una rendita dell'assicurazione invalidità in relazione alla sua "domanda di aggravamento" del 26 gennaio 2016. Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestata è solo la determinazione dei redditi da valido e da invalido alla base del calcolo del raffronto dei redditi. È per contro incontrastato l'aspetto medico, secondo cui vi è inabilità lavorativa del 50% (da intendere sia come presenza ore che come riduzione del rendimento) dal 1° febbraio 2016. 
Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA) e gli elementi da considerare nel calcolo del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), segnatamente nella determinazione del reddito da valido e da invalido. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
3.   
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto quale reddito da valido quello conseguito quale cameriere, ossia nella professione svolta prima del danno alla salute, segnatamente prima dell'inoltro della domanda di prestazioni AI del 16 luglio 2009, ovvero l'impiego nel quale aveva conseguito una formazione completa e che avrebbe verosimilmente continuato a svolgere senza il danno alla salute connesso al morbo di Crohn. Per quanto attiene al reddito da invalido la Corte cantonale, accertato che il ricorrente non svolgeva più alcuna attività lavorativa al momento dell'emissione della decisione dell'UAI impugnata, lo ha determinato con riferimento ai dati statistici. Dal confronto dei redditi non si ottiene il minimo del 40% idoneo a giustificare il diritto a una rendita d'invalidità: la decisione di rifiuto di una rendita d'invalidità dell'UAI del 14 giugno 2017 è pertanto stata confermata.  
 
3.2. Il ricorrente ribadisce quale reddito da valido quello conseguito al momento della domanda di aggravamento del suo stato di salute, ossia quello percepito quale venditore presso la C.________, specificatamente quello con le prospettive salariali previste dal contratto. Quale reddito da invalido l'assicurato riafferma anche ora quello presso la C.________, impiego dove si sarebbe reintegrato con successo, da definire secondo le CCL di C.________. Dal confronto dei redditi, in considerazione pure della residua capacità lavorativa del 50%, scaturirebbe in modo evidente un grado d'invalidità nella stessa misura.  
 
4.   
 
4.1. Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi sono questioni di diritto liberamente riesaminabili (DTF 130 V 343 consid. 3.4 pag. 348; 128 V 29 consid. 1 pag. 30). Per contro, la determinazione in applicazione delle predette regole dei due redditi ipotetici di confronto costituisce un accertamento di fatto - solo riesaminabile nei limiti indicati al consid. 1 - se si basa su un apprezzamento concreto delle prove, mentre configura una questione di diritto se si orienta all'esperienza generale della vita (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).  
 
4.2.   
 
4.2.1. Con il gravame il ricorrente si limita a riaffermare in maniera apodittica che dal suo punto di vista il Tribunale cantonale, nell'ambito della determinazione del reddito da valido, non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che al momento della domanda di aggravamento dello stato di salute, nel gennaio 2016, egli lavorasse da circa un anno come venditore alla C.________ e che senza la malattia avrebbe mantenuto tale impiego, come neppure che in relazione al reddito da invalido non troverebbero applicazione i dati statistici ma il reddito realizzato quale venditore presso la C.________, a dimostrazione della reintegrazione avvenuta con successo e in conformità dei limiti funzionali del suo stato di salute. L'insorgente non allega, né tanto meno spiega (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; consid. 1), in che misura l'accertamento della Corte cantonale sarebbe insostenibile, rispettivamente sarebbe stato eseguito in violazione del diritto. Le censure ricorsuali si esauriscono per lo più in una critica appellatoria, inammissibile in questa sede. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale è difatti emerso che il ricorrente, dopo le scuole dell'obbligo in Portogallo, ha concluso una formazione professionale nel settore alberghiero, lavorando in seguito in Svizzera in numerosi alberghi quale cameriere, attività da ultima svolta anteriormente alla prima domanda di prestazioni AI nel 2009. Il ricorrente è stato licenziato a causa del morbo di Crohn, concretamente per le troppe assenze dovute alla malattia. Si sono susseguiti periodi in disoccupazione, in assistenza sociale, di introduzione quale tecnico/montatore, di variegate attività per numerose società per brevi periodi quale operaio in svariati rami d'attività per il tramite di agenzie di collocamento, poi dal dicembre 2014 al febbraio 2016 cassiere/venditore presso la C.________, in seguito cameriere e aiuto cucina in un ristorante nell'ambito di un corso occupazionale. Prima del danno alla salute, segnatamente il morbo di Crohn diagnosticato nel novembre 2008, il ricorrente ha sempre svolto l'attività di cameriere. Pertanto merita conferma quanto accertato dal Tribunale cantonale, vale a dire che senza questo danno alla salute egli avrebbe continuato a svolgere questa medesima professione, che equivale dunque al reddito da valido.  
 
4.2.2. Lo stesso vale per gli accertamenti del Tribunale cantonale sul reddito da invalido da calcolare con i dati statistici in quanto al momento dell'emissione della decisione impugnata, il 14 giugno 2017 (sul potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4), il ricorrente non svolgeva più alcuna attività lavorativa. Sulla base degli importi ritenuti dal Tribunale cantonale, e non contestati di per sé dal ricorrente, si ottiene un grado d'invalidità inferiore al 40%, inidoneo di conseguenza a fondare il diritto a una rendita d'invalidità.  
 
5.   
In esito alle suesposte considerazioni, per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato. 
 
6.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 30 maggio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi