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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_225/2023  
 
 
Sentenza del 30 maggio 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Flavia Vassalli García Fernández, 
opponente. 
 
Oggetto 
interpretazione e revisione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2022.160). 
 
 
Considerando:  
che il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha, con giudizio 6 dicembre 2021, respinto la petizione con cui A.________ aveva chiesto la riduzione della pigione nonché "la rifusione dei guadagni realizzati illecitamente" dal locatore B.________ di fr. 16'804.32; 
che tale decisione è stata infruttuosamente impugnata alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino e che il ricorso presentato contro la pronunzia di irricevibilità dell'ultima istanza cantonale è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 4A_238/2022 del 13 giugno 2022; 
che il 12 ottobre 2022 il Pretore di Locarno-Città ha respinto l'istanza di interpretazione e rettifica del giudizio 6 dicembre 2021 proposta da A.________ il 1° ottobre 2022; 
che con sentenza 30 marzo 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata contro la nuova decisione pretorile; 
che la Corte cantonale non ha ritenuto date le premesse legali per far capo agli istituti dell'interpretazione e della rettifica e che l'istanza presentata in Pretura non conteneva, contrariamente a quanto sottinteso dall'insorgente, alcuna richiesta di revisione, la quale non poteva in concreto nemmeno essere inoltrata direttamente all'autorità giudiziaria cantonale suprema; 
che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 22 maggio 2022, con cui postula il rinvio dell'incarto al Pretore affinché esamini la causa dal profilo del reddito sproporzionato ai sensi dell'art. 270a CO e riduca di conseguenza le pigioni, ordinando pure il rimborso di quelle incassate illecitamente; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione; 
che infatti il ricorrente si esprime unicamente sull'ammontare delle pigioni, ma non contesta la motivazione, fondata essenzialmente sulla legge processuale, della sentenza impugnata; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 maggio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti