Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.76/2006 /biz
Sentenza del 30 giugno 2006
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________SA,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. John Rossi,
contro
B.________,
attrice e opponente,
patrocinata dall'avv. Giovanni Molo.
Oggetto
contratto di consulenza,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
26 gennaio 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 15 febbraio 2001 B.________, domiciliata a Milano, e la A.________SA, società anonima lussemburghese con una succursale in Ticino, hanno sottoscritto, per la durata di un anno a partire dal 1° febbraio 2001, un atto intitolato Consultancy Agreement, in forza del quale la prima assumeva il compito di sviluppare, a favore della seconda, nuovi mercati e opportunità commerciali per prodotti petroliferi. Il contratto prevedeva, tra l'altro, una remunerazione mensile di US$ 2'500.-- e una commissione pari al 25% del profitto netto di ogni spedizione.
Nel medesimo documento le parti hanno inoltre pattuito di sottoporre l'accordo al diritto svizzero e ogni eventuale controversia al foro di Lugano.
2.
A seguito delle insanabili divergenze sorte in merito alla sua remunerazione, il 4 aprile 2003 B.________ ha fatto notificare alla A.________SA due precetti esecutivi, l'uno di fr. 29'654.95 e l'altro di fr. 239'470.25, oltre interessi, pari ai compensi mensili e alle provvigioni ancora dovutile per gli affari trattati tra l'agosto 2001 e il gennaio 2002.
Preso atto dell'opposizione interposta dall'escussa ai due precetti, il 16 maggio 2003 B.________ ha convenuto la A.________SA dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'azione volta al pagamento dei predetti importi e al rigetto in via definitiva delle due opposizioni.
Qualificata la relazione instauratasi fra le parti quale contratto di lavoro a durata determinata, con sentenza del 17 novembre 2004 il Pretore ha riconosciuto all'attrice la remunerazione fissa di US$ 2'500.-- mensili sino alla scadenza del contratto, il 31 gennaio 2002, non essendo stata provata una risoluzione convenzionale dello stesso, per un totale di US$ 15'000.-- con interessi al 5% dal 15 novembre 2001, pari a fr. 25'208.53 con interessi al 5% dal 31 gennaio 2002, e una provvigione di US$ 130'734.39, pari a fr. 230'660.27 con interessi al 5% dal 7 giugno 2001.
3.
L'impugnativa tempestivamente presentata dalla convenuta contro la predetta pronunzia è stata respinta il 6 dicembre 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha condiviso le considerazioni del giudice di primo grado.
4.
Insorta dinanzi al Tribunale federale, il 2 marzo 2006, con un ricorso per riforma fondato sulla violazione dell'art. 8 CC e art. 394 CO, A.________SA postula la modifica della sentenza cantonale nel senso di accogliere il suo appello e, di conseguenza, respingere la petizione.
Nella risposta del 5 maggio 2006 B.________ propone la reiezione del gravame, nella misura in cui è ammissibile.
5.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 III 667 consid. 1).
5.1 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta, sotto questo profilo, ricevibile.
5.2 Esso si avvera per contro in ampia misura inammissibile - come verrà meglio esposto nei successivi considerandi - sotto il profilo della motivazione, che disattende in ampia misura le regole che disciplinano il ricorso per riforma. Giovi allora rammentarle brevemente.
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, ossia quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o risultante implicitamente da essa non è stato applicato o ha avuto un'applicazione errata (art. 43 cpv. 1 e cpv. 2 OG). Il diritto federale non è di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda pertanto il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140).
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.1 pag. 106).
6.
In concreto, nonostante il richiamo introduttivo all'art. 8 CC e art. 394 CO, l'unica censura di diritto espressa chiaramente nell'allegato ricorsuale è quella con la quale la convenuta rimprovera alla massima istanza ticinese di aver violato l'art. 394 CO qualificando il rapporto sorto tra le parti come contratto di lavoro invece che di mandato.
6.1 Citando prassi e dottrina il Tribunale d'appello ha in primo luogo osservato che per la qualifica dei contratti è determinante il contenuto delle pattuizioni, che prescinde dalla definizione e dalla terminologia utilizzata dalle parti. Gli elementi caratteristici del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi, l'impiego duraturo e remunerato del lavoratore e soprattutto il rapporto di subordinazione, che obbliga il lavoratore a ossequiare le direttive del datore di lavoro e gli impone vincoli di tipo organizzativo ed economico che lo limitano nella sua autonomia e lo astringono a rendere conto regolarmente del lavoro svolto.
I giudici cantonali hanno proseguito ricordando che nel proprio giudizio il pretore ha indicato gli elementi di fatto concreti che, in applicazione dei predetti principi, permettevano di concludere per l'esistenza di un contratto di lavoro. Nell'atto di appello, hanno osservato i giudici, la convenuta non si è confrontata criticamente con tali motivazioni, bensì si è limitata a obiettare che l'attività svolta era tipica di un mandato, obiezione che è stata respinta con l'argomento che l'ampia autonomia della quale fruiva l'attrice non esclude l'esistenza di un contratto di lavoro.
6.2 Dinanzi al Tribunale federale la convenuta ribadisce ancora una volta che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici ticinesi, l'attività dell'attrice di procacciatrice di opportunità commerciali nel settore petrolifero, indipendente e remunerata con una provvigione sulla quale riceveva un anticipo mensile, sarebbe tipica del mandato. Questa critica è formulata in termini praticamente identici a quelli presentati davanti all'autorità cantonale, la quale, come detto, le ha già fatto carico di essere troppo generica e avulsa dalle considerazioni concrete del pretore.
Basti quindi ricordare, sotto il profilo del diritto federale, che un'attività di consulenza può di per sé essere svolta sia come mandato sia nel quadro dell'adempimento di un contratto di lavoro. La distinzione fra il mandato e il contratto di lavoro non procede da un criterio funzionale: non è il tipo di attività svolta a essere determinante, bensì la presenza o meno degli elementi caratteristici che la sentenza cantonale ha enumerato in modo corretto (sulla distinzione fra mandato e contratto di lavoro cfr. Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/4, Basilea 2005, pag. 23-26; sugli elementi caratteristici del contratto di lavoro cfr., oltre agli autori già citati dai giudici ticinesi, Manfred Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 1-12 ad art. 319 CO; Adrian Staehelin in: Zürcher Kommentar, n. 2-30 ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Losanna 2004, n. 1-6 ad art. 319 CO; Gabriel Aubert in: Commentaire romand, n. 1-18 ad art. 319 CO).
La convenuta non sostiene che i giudici cantonali abbiano adottato criteri distintivi diversi da quelli previsti dal diritto federale o li abbia applicati in maniera sbagliata. Allude invero al tipo di remunerazione, che, a suo dire, consisteva di una provvigione sulla quale il datore di lavoro pagava degli anticipi mensili; questo argomento si scontra però con gli accertamenti - vincolanti - contenuti nel giudizio impugnato, secondo cui l'attrice percepiva una retribuzione mensile fissa di US$ 2'500.-- e, in aggiunta, una provvigione corrispondente al 25% del profitto netto.
7.
La natura vincolante degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza cantonale sembra comunque sfuggire alla convenuta nella parte rimanente del gravame, laddove ridiscute le prove e, in definitiva, oppone la propria valutazione del materiale probatorio a quella dell'autorità cantonale, come se si trattasse di una procedura di appello. A ragione l'attrice osserva che argomentazioni simili sono irricevibili (cfr. quanto esposto al consid. 5.2).
La convenuta non ha miglior fortuna laddove accenna a una violazione dell'art. 8 CC e 43 OG, intervenuta perché l'autorità cantonale avrebbe "apprezzato in modo non corretto le prove fornite dalla parte convenuta". Contrariamente a quanto pare credere la convenuta, l'art. 43 cpv.4 OG, giusta il quale "l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto", non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale.
L'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione; DTF 129 III 618 consid. 3 pag. 620).
Per quanto concerne l'art. 8 CC giova anche rammentare che la questione dell'onere probatorio diventa senza oggetto quando - come nel caso di specie - il giudice accerta un fatto per mezzo dell'apprezzamento delle prove (DTF 130 III 591 consid. 5.4 pag. 602).
8.
Da tutto quanto esposto discende la reiezione del ricorso nella misura in cui è ammissibile.
Trattandosi di una vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore di causa superiore a fr. 30'000.-- si preleva una tassa di giustizia ( art. 343 cpv. 2 e 3 CO ).
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della convenuta,
la quale rifonderà all'attrice fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 giugno 2006
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: