Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_400/2008 {T 0/2} 
 
Sentenza del 30 giugno 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
D.________, Italia, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Aldo Licci, Via P. Micheli nr. 36, 73100 Lecce, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 aprile 2008. 
 
Visto: 
il ricorso 2 maggio 2008 (timbro postale) contro la decisione incidentale 7 aprile 2008 con la quale il Tribunale amministrativo federale ha invitato D.________ a versare un importo di fr. 300.- a titolo di anticipo per le presunte spese processuali, 
 
considerando: 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335), 
che la ricorrente, patrocinata dall'avv. Aldo Licci, solleva censure concernenti il merito della vertenza, quando invece la decisione incidentale riguarda unicamente e semplicemente una domanda di anticipo delle spese processuali, alla quale l'interessata ha peraltro dato seguito con il versamento del 19 aprile 2008, 
che già solo per la mancanza di una argomentazione topica, il ricorso di D.________ è manifestamente irricevibile, 
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che viste le circostanze, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 30 giugno 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti