Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_22/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 giugno 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Andrea Ferrazzini, 
opponente. 
 
Oggetto 
protezione dei dati, diritto d'accesso ai dati del defunto padre, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. C.________, cittadino italiano, è deceduto a Monte Carlo nel 2001. Quali eredi ha lasciato i figli di primo letto A.________ e D.________, la terza moglie B.________ e la loro figlia comune E.________. C.________ e B.________ avevano concluso, sempre nel 2001, un contratto matrimoniale, adottando il regime dei beni della "communauté universelle" del diritto monegasco: la comunione doveva comprendere tutti i loro beni, esclusi gli immobili della moglie ed i trust costituiti dal marito prima del matrimonio fuori dal Principato di Monaco. In caso di decesso, la totalità dei beni della comunione sarebbe passata al coniuge superstite.  
 
A.b. Dopo il decesso di C.________, una vertenza si è aperta fra la vedova ed i figli di primo letto. Nel tentativo di comporla bonalmente, le parti hanno concluso un accordo in data 23 luglio 2004. Da questo accordo emerge che la succitata comunione universale raggruppa beni per quasi 15 milioni di dollari statunitensi: si tratta di una stima effettuata da B.________ sulla scorta di una documentazione annessa alla convenzione, ma mai mostrata ai figli di primo letto. Sul destino da dare a questa documentazione, le parti hanno convenuto che essa andava depositata in custodia presso una terza persona scelta di comune accordo: su richiesta di una delle parti, la persona depositaria avrebbe dovuto controllare se un determinato bene figurasse fra gli attivi elencati, ed informarne tutte le parti secondo una procedura concordata. Salvo deroga convenuta fra le parti, il deposito doveva durare per cinque anni al massimo, scaduti i quali la documentazione doveva tornare in possesso di B.________.  
 
Con convenzione 30 agosto 2004 le parti si sono accordate sulla persona dell'avv. F.________, quale terzo depositario, e hanno fissato la procedura di controllo della documentazione depositata. In tale convenzione, della durata massima di cinque anni, le parti hanno inserito una clausola compromissoria, secondo la quale "Per qualsiasi controversia tra depositanti e depositaria oppure tra cedenti e cessionaria, comunque derivante od occasionata dalla presente convenzione, le Parti rinunciano espressamente al foro giudiziario e si sottopongono al giudizio di un Collegio Arbitrale designato a norma del Regolamento della Camera di Commercio del Cantone Ticino, Lugano. Sede dell'arbitrato sarà Lugano". 
 
A.c. Sono poi insorte divergenze fra le parti sia relativamente agli oggetti facenti parte della comunione sia in punto alle modalità di verifica della documentazione depositata. Il 22 luglio 2009, ovvero prima della scadenza dei cinque anni di validità dell'accordo 30 agosto 2004, A.________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano con un'istanza cautelare di blocco della documentazione in questione e sua consegna in Pretura per consultazione da parte sua. A titolo supercautelare, il Pretore ha ordinato il giorno successivo il blocco della documentazione ed il suo deposito in Pretura, senza concedere accesso a nessuna delle parti né a terzi. Il decreto supercautelare è stato confermato dal Pretore previo contraddittorio in data 12 novembre 2009.  
 
A.d. In data 30 luglio 2010, A.________ ha nuovamente adito il Pretore del Distretto di Lugano con un'istanza di accesso " ai dati e alle informazioni conservate nel plico sigillato " depositato presso la Pretura, istanza fondata sull'art. 8 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Subordinatamente, ha chiesto la nomina di un consulente tecnico di parte, al quale demandare verifiche puntuali. Identica istanza ha formulato in via cautelare. Svolto il contraddittorio il 7 settembre 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza con decisione 15 novembre 2010, respingendo contemporaneamente l'istanza cautelare. Nel merito, il Pretore ha riconosciuto a A.________ il diritto di accesso ai dati e alle informazioni conservate nel plico sigillato, nei limiti esposti nei considerandi della propria decisione, ed ha ordinato la nomina di un notaio.  
 
B.   
Contro la citata decisione pretorile è insorta B.________ con appello 29 novembre 2010, chiedendo la reiezione dell'istanza di accesso ai dati. Con la qui impugnata sentenza 29 novembre 2012, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il gravame e ha riformato la decisione pretorile dichiarando irricevibile l'istanza, con conseguenze di spese e ripetibili a carico dell'istante A.________. 
 
C.   
A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia civile 7 gennaio 2013, postulando l'annullamento della sentenza di appello e la conferma della decisione pretorile 15 novembre 2010. Con risposta 6 settembre 2013, B.________ (qui di seguito: opponente) ha proposto la reiezione del ricorso. Il Tribunale d'appello si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni esposte nella sentenza impugnata. 
 
Con decreto 25 gennaio 2013, al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La vertenza trae spunto da un'istanza di accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD. Si tratta di un'azione civile che vede contrapposte persone fisiche in un più vasto ambito successorio. Ciò stante, va ritenuto trattarsi di una vertenza civile, motivo per cui il ricorso in materia civile è il rimedio da invocare avanti al Tribunale federale (art. 72 LTF). Non si pongono questioni legate al valore di lite atteso che, ai fini dell'ammissibilità, la vertenza va considerata di natura non pecuniaria (art. 74 cpv. 1 LTF e contrario; v. sentenza 4A_688/2011 del 17 aprile 2012 consid. 1, non pubblicato in DTF 138 III 425). La decisione impugnata è finale ai sensi dell'art. 90 LTF ed emana su ricorso da un'istanza cantonale superiore (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Il tempestivo ricorso (art. 46 cpv. 1 lett. c e art. 100 cpv. 1 LTF) è inoltrato da una parte che ha partecipato alla procedura avanti all'istanza precedente, soccombendo con le proprie conclusioni (art. 76 cpv. 1 LTF). Le menzionate esigenze formali sono dunque adempiute, sicché nulla osta all'esame nel merito del ricorso.  
 
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considerato l'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).  
 
2.   
Va innanzitutto esaminata l'eccezione di arbitrato sollevata, già dinanzi al Pretore, dall'opponente. 
 
2.1. Il Tribunale d'appello, rammentato che l'istanza di accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD formulata dalla ricorrente è connessa con la convenzione 30 agosto 2004 e che in tale accordo le parti avevano inserito una clausola compromissoria che demandava la composizione di "qualsiasi controversia tra depositanti e depositaria, oppure tra cedenti e cessionaria, comunque derivante od occasionata dalla presente convenzione" ad un tribunale arbitrale, ha considerato che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto declinare la propria competenza e ha quindi riformato la decisione pretorile dichiarando l'istanza irricevibile.  
Secondo la ricorrente, invece, la clausola compromissoria non si estende all'istanza di accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD, non può inoltre "vietare a nessuna parte di adire le autorità specificamente designate da una legge, nel caso la LPD, per tutelare i loro diritti derivanti da tale legge", ed è oramai scaduta in quanto contenuta in una convenzione della durata massima di cinque anni. 
L'opponente, dal canto suo, condivide l'opinione dei giudici cantonali: a suo modo di vedere, l'accesso alla documentazione depositata è stato regolato esaustivamente con la convenzione 30 agosto 2004, sicché "un eventuale diniego del (contestato) diritto di accedere alle informazioni contenute nella nota documentazione (sia esso ex art. 8 LPD sia sulla base di un altro disposto di legge) doveva e deve pertanto essere sottoposto all'organo Arbitrale previsto dalle parti ". 
 
2.2. La ricorrente risiede in Italia, mentre l'opponente risiede nel Principato di Monaco. Il litigio riveste quindi un carattere internazionale ai sensi dell'art. 1 LDIP (RS 291). La questione della competenza del tribunale statale ad esaminare l'istanza di accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD va pertanto decisa in applicazione di tale legge, fatti salvi i trattati internazionali (v. art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LDIP; DTF 138 III 681 consid. 3.1).  
Posto che la clausola compromissoria richiamata dall'opponente prevede che la sede del tribunale arbitrale è in Svizzera, l'eccezione di arbitrato va esaminata in applicazione dell'art. 7 LDIP (DTF 138 III 681 consid. 3.1; 122 III 139 consid. 2a). In virtù di tale disposizione, se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il tribunale svizzero adito declina la propria competenza, eccetto che a) il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio, b) il tribunale accerti la caducità, l'inefficacia o l'inadempibilità del patto d'arbitrato, ovvero c) il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale. 
 
Nel caso concreto le eccezioni previste alla lett. a ed alla lett. c dell'art. 7 LDIP non entrano in linea di conto; va pertanto unicamente accertato se il patto d'arbitrato sia affetto da uno dei vizi descritti alla lett. b di tale disposto di legge (v. infra consid. 2.5). L'applicazione dell'art. 7 LDIP presuppone però che la clausola compromissoria in discussione si estenda alla controversia fatta valere innanzi al tribunale statale (v. infra consid. 2.3) e che tale controversia sia compromettibile (v. infra consid. 2.4; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4a ed. 2005, n. 2 ad art. 7 LDIP). 
Il tribunale statale, che deve giudicare un patto d'arbitrato a favore di un tribunale arbitrale con sede in Svizzera, può e deve esaminare in modo solo sommario se, per la pretesa dedotta in giudizio, tale patto esclude la sua competenza (DTF 138 III 681 consid. 3.2 e 3.3). 
 
2.3. Come appena precisato, occorre dapprima esaminare se la clausola compromissoria in discussione si estenda alle controversie vertenti sul diritto di accesso ai dati fondato sull'art. 8 LPD. La ricorrente, come già precisato, sostiene che ciò non sarebbe il caso.  
Per patto d'arbitrato si intende un accordo con cui due o più parti determinate o determinabili hanno convenuto di sottoporre in modo vincolante ed escludendo l'originaria giurisdizione statale una o più controversie esistenti o future ad un tribunale arbitrale in base ad un ordinamento giuridico determinabile in modo diretto o indiretto (DTF 140 III 134 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.3; 130 III 66 consid. 3.1). 
All'interpretazione di una clausola compromissoria sono applicabili le regole generali concernenti l'interpretazione di dichiarazioni private di volontà. Decisiva è in primo luogo la vera e concorde volontà delle parti contraenti. Qualora non sia possibile determinarla, occorre ricercare la loro volontà presunta in applicazione del principio dell'affidamento, interpretando le dichiarazioni contrattuali come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione concreta (DTF 140 III 134 consid. 3.2; 138 III 29 consid. 2.2.3). 
 
 In concreto non vi sono elementi per determinare la reale volontà dalle parti in merito alle controversie coperte dalla clausola compromissoria. Occorre pertanto effettuare un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento. 
La clausola compromissoria in discussione è redatta in termini estremamente aperti: lo comprova, in primo luogo, la designazione delle persone che essa vuole legare come "depositanti e depositaria " nonché "cedenti e cessionaria ". Tale doppia designazione non può essere altrimenti compresa se non siccome riferita agli eredi del de cuius (in senso lato) ed al legale presso il quale la documentazione è depositata da un canto, nonché agli eredi (figli e vedova) dall'altro. La clausola sembra dunque riferirsi tanto a potenziali controversie fra le parti del contratto di mandato che a controversie successorie fra gli eredi. Questa lettura è, in secondo luogo, corroborata dalla circonlocuzione "qualsiasi controversia [...] comunque derivante od occasionata dalla presente convenzione": in particolare l'accoppiamento dell'aggettivo indefinito "qualsiasi" (corrispondente a "ogni", ma con accentuazione del valore indefinito rispetto a quello quantitativo, v. Devoto/Oli, Vocabolario della lingua Italiana, 2010, pag. 2229) con la congiunzione "comunque" (qui con l'accezione: "in qualsiasi modo", v. Devoto/Oli, op. cit., pag. 625) sembra indicare la scelta delle parti di voler includere, fra quelle coperte dalla clausola compromissoria, tutte le controversie ipotizzabili concernenti la documentazione depositata. 
 
Sulla base di un esame sommario, non si può pertanto escludere che, nella presunta volontà delle parti, vi fosse l'intento di devolvere ad un tribunale arbitrale anche i litigi vertenti sul diritto, fondato sull'art. 8 LPD, di accedere ai dati conservati nella nota documentazione. 
 
2.4. Occorre in seguito esaminare se la controversia fatta valere innanzi al tribunale statale sia compromettibile, ciò che la ricorrente parrebbe contestare.  
 
La compromettibilità designa le cause suscettibili di essere decise facendo ricorso all'arbitrato (cosiddetta arbitrabilità ratione materiae, in contrapposizione all'arbitrabilità ratione personae, ossia la facoltà delle parti di sottoscrivere un patto d'arbitrato; DTF 118 II 353 consid. 3a). 
In concreto si è in presenza di un arbitrato internazionale, posto che al momento della stipulazione del patto d'arbitrato, almeno una parte (al litigio, sentenza 4P.54/2002 del 24 giugno 2002 consid. 3) non era domiciliata né dimorava abitualmente in Svizzera (art. 176 cpv. 1 LDIP). Giusta l'art. 177 cpv. 1 LDIP, può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale (v. DTF 118 II 353 consid. 3a). 
 
2.4.1. La dottrina sostiene che la "pretesa patrimoniale" secondo l'art. 177 cpv. 1 LDIP deve essere intesa in un'accezione ampia: scegliendo tale criterio per definire l'arbitrabilità, il legislatore aveva inteso garantire l'accesso più ampio possibile all'arbitrato internazionale (DTF 118 II 353 consid. 3a; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2a ed. 2010, n. 203; Mabillard/Briner, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 11 ad art. 177 LDIP). Oltre a pretese pecuniarie in senso stretto, giurisprudenza e dottrina hanno col tempo riconosciuto in questo preciso contesto una natura patrimoniale non solo a pretese che, in termini generici, hanno un valore economico o venale, ma persino a pretese che, seppur sprovviste di un proprio valore intrinseco, appaiono strettamente connesse con un rapporto giuridico patrimoniale. Nei casi limite, decisivo è stabilire se prevalga l'interesse economico o quello ideale della parte attrice, con la conseguenza che devono essere riconosciute come arbitrabili anche pretese di natura ideale, se la tutela giudiziaria richiesta ha conseguenze economiche e la componente economica del litigio prevale (Mabillard/Briner, op. cit., n. 10 ad art. 177 LDIP con rinvii).  
 
2.4.2. La questione della compromettibilità di una controversia vertente sul diritto di accesso ai dati fondato sull'art. 8 LPD non si è ancora apparentemente posta.  
 
La LPD persegue (anche) lo scopo di proteggere la personalità dell'individuo i cui dati sono oggetto di trattamento (art. 1 LPD). La protezione garantita dalla LPD concretizza e completa l'art. 28 CC ( Philippe Meier, Protection des données, 2011, n. 325 e 327; David Rosenthal, in Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, n. 2 ad art. 1 LPD). È allora soltanto un breve passo dedurne che il diritto di accesso ai dati fondato sull'art. 8 LPD non parrebbe arbitrabile, poiché non di carattere patrimoniale (art. 177 cpv. 1 LDIP per l'arbitrato internazionale) né nella libera disposizione delle parti (art. 354 CPC per l'arbitrato interno; Philippe Meier, op. cit., n. 1110; Denis Piotet, Les actions civiles: un premier bilan, in La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, 1994, pag. 163). 
In tale apodittica formula, tale opinione non è però sostenibile. 
In primo luogo perché la dottrina più recente pare considerare che i litigi vertenti su lesioni di diritti della personalità siano ormai suscettibili di essere demandati ad un tribunale arbitrale interno (v. art. 354 CPC; Felix Dasser, in Kurzkommentar ZPO, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 354 CPC; Urs Weber-Stecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed. 2013, n. 37 ad art. 354 CPC). Ora, sarebbe paradossale che pretese di questo genere siano escluse dall'arbitrato internazionale, che si è sempre voluto di portata più ampia che non quello interno, solo in virtù di una contrapposizione forzata della regola dell'art. 177 cpv. 1 LDIP a quella dell'art. 354 CPC (Mabillard/Briner, op. cit., n. 11 ad art. 177 LDIP con rinvii). 
In secondo luogo per il fatto che, complice anche un'accezione ampia del concetto di "dati personali" (Philippe Meier, op. cit., n. 422; David Rosenthal, op. cit., n. 2 ad art. 3 lett. a LPD; Urs Belser, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, 2a ed. 2006, n. 5 ad art. 3 LPD), oltre alle richieste di accesso ai dati che mirano ad unicamente proteggere la personalità in senso stretto (relative ad esempio a dati medici, a precedenti penali, ad orientamenti concernenti la sfera intima, a convinzioni politiche o religiose) si sono sviluppate richieste che hanno come oggetto la visione di dati finanziari e che perseguono anche uno scopo di tipo economico. I litigi vertenti sul diritto di accesso ai dati fondato sull'art. 8 LPD possono quindi vantare, oltre ad una componente ideale, anche una componente patrimoniale, che a seconda delle circostanze può risultare preponderante. Ora, nel caso in cui la componente patrimoniale fosse preponderante non vi è ragione di negare l'arbitrabilità internazionale di tali litigi. Ciò è del resto conforme alla nozione di "pretesa patrimoniale" dell'art. 177 cpv. 1 LDIP vista sopra, e che pone l'accento decisivo sull'interesse prevalente (ideale o economico) della parte attrice nel caso concreto. 
Non osta a tale conclusione il fatto che, ai fini dell'esame dell'ammissibilità del ricorso in materia civile, i litigi fondati sulla LPD siano da considerarsi di natura non pecuniaria (sentenza 4A_688/2011 del 17 aprile 2012 consid. 1, non pubblicato in DTF 138 III 425; v. supra consid. 1.1). Tale considerazione ha infatti una finalità puramente formale, che è quella di stabilire se il Tribunale federale possa entrare nel merito del gravame, e non implica che tali litigi non possano rivestire anche aspetti patrimoniali (v. sentenza 5A_205/2008 del 3 settembre 2008 consid. 2.3) e non siano pertanto compromettibili nel senso dell'art. 177 cpv. 1 LDIP
Sulla base di un esame sommario si può pertanto concludere che l'arbitrabilità internazionale di controversie vertenti sul diritto di accesso ai dati fondato sull'art. 8 LPD non può essere esclusa a priori, ma può essere fatta dipendere dalla finalità prevalente (ideale o economica) perseguita nel caso concreto dalla parte istante con la sua richiesta. 
 
2.4.3. Nella presente fattispecie il litigio porta sull'accesso a dati di natura finanziaria, la cui rilevanza si manifesta in pretese di natura successoria. In altre parole, l'accesso ai dati fondato sull'art. 8 LPD è chiesto a fini prevalentemente patrimoniali. Da un esame sommario non si può pertanto escludere che la controversia abbia carattere patrimoniale nel senso dell'art. 177 cpv. 1 LDIP e che sia quindi suscettibile di essere decisa mediante arbitrato internazionale.  
 
2.5. Occorre infine esaminare se il patto d'arbitrato sia caduco, inefficace o inadempibile (art. 7 lett. b LDIP). La ricorrente sostiene infatti che la clausola compromissoria sarebbe oramai scaduta, poiché facente parte di un accordo della durata massima di cinque anni.  
La censura non è di soccorso alla ricorrente. In virtù del principio dell'autonomia del patto d'arbitrato, la sorte del contratto principale - per quanto riguarda la sua costituzione, la sua validità e la sua conclusione - non è la stessa di quella del patto d'arbitrato (DTF 140 III 134 consid. 3.3.2 e 3.3.3). Ora, da un esame sommario della convenzione 30 agosto 2004 non emerge che, nella presunta volontà delle parti (sull'interpretazione di una clausola compromissoria v. supra consid. 2.3), vi fosse l'intento di derogare a tale principio e di vincolare la durata del patto d'arbitrato a quella della convenzione stessa. 
 
2.6. Da un esame sommario risulta quindi che la clausola compromissoria contenuta nell'accordo 30 agosto 2004 esclude la competenza del tribunale statale ad esaminare l'istanza di accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD formulata dalla ricorrente. La sentenza del Tribunale d'appello, secondo la quale il Pretore avrebbe dovuto declinare la propria competenza, è pertanto conforme all'art. 7 LDIP.  
 
3.   
La reiezione della censura ricorsuale diretta contro l'eccezione di arbitrato suggella l'esito del presente ricorso, che va respinto. Diviene pertanto superfluo chinarsi sulle ulteriori censure avanzate dalla ricorrente, segnatamente attinenti la competenza territoriale del Pretore del Distretto di Lugano, l'interesse all'accesso ai dati (art. 1 cpv. 7 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati [OLPD; RS 235.11]), nonché l'esclusione della LPD in virtù di altra procedura pendente (art. 2 cpv. 2 lett. c LPD). 
 
4.   
Le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderà all'opponente adeguate ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
Sebbene invitata a farlo con decreto 19 marzo 2013, che non ha potuto esserle intimato per via rogatoriale, la ricorrente non ha designato un recapito in Svizzera secondo l'art. 39 cpv. 3 LTF. La notificazione a lei della presente decisione viene pertanto omessa, come prevede espressamente la menzionata norma di legge. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione della ricorrente presso il Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione al patrocinatore dell'opponente, alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per informazione. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione della ricorrente presso il Tribunale federale. 
 
 
Losanna, 30 giugno 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini