Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_482/2021  
 
 
Sentenza del 30 giugno 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
Comune di Torricella-Taverne, 6808 Torricella, rappresentato dal Municipio, via alla Chiesa 40, 6808 Torricella. 
 
Oggetto 
precetti esecutivi, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 aprile 2021 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.87). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con ricorso 8 settembre 2020 i coniugi A.________ e B.________ hanno impugnato quattro precetti esecutivi emessi dall'Ufficio di esecuzione di Lugano in altrettante esecuzioni promosse nei loro confronti dal Comune di Torricella-Taverne. 
Dopo aver accertato che le due esecuzioni contro A.________ erano state estinte per pagamento in data 28 settembre 2020 e che le due esecuzioni nei confronti di B.________ erano state ritirate dal creditore procedente in data 6 ottobre 2020, con sentenza 30 aprile 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso di A.________ (non essendo egli legittimato a interporlo senza il consenso del suo curatore di rappresentanza) e privo di oggetto quello di B.________, nella misura in cui era ammissibile. 
 
2.  
Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza. 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso. 
 
3.  
Nel medesimo allegato 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 29 aprile 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_483/2021 pronunciata in data odierna). 
 
4.  
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). 
 
Con scritto 25 giugno 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso 10 giugno 2021 di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_17/2021 del 14 maggio 2021 consid. 5). 
 
5.  
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 30 giugno 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini