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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_414/2017  
 
 
Sentenza del 30 luglio 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
May Canellas, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
consulenza all'investimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 giugno 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2015.140). 
 
 
Considerando:  
che il 2 gennaio 2008 A.________ ha acquistato tramite la B.________ SA alcuni prodotti finanziari strutturati, tre dei quali, comperati per l'importo totale di fr. 100'000.--, hanno subito importanti perdite di valore a seguito della crisi dei mercati finanziari di quell'anno, in particolare a causa del fallimento del gruppo statunitense C.________; 
che con petizione del 15 marzo 2012 il cliente ha chiesto al Pretore di Lugano di condannare la banca a pagargli una somma compresa tra fr. 30'000.-- e fr. 50'000.-- e a consegnare tutta la documentazione interna che lo riguardava; 
che l'attore rimproverava alla convenuta di non averlo informato adeguatamente sui rischi degli investimenti effettuati, i quali non corrispondevano al suo profilo né a quanto gli era stato prospettato dal consulente bancario; 
che nel corso della procedura l'attore ha quantificato in fr. 40'000.-- il risarcimento chiesto e abbandonato la domanda di consegna della documentazione; 
che il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 6 luglio 2015, condannando la convenuta a pagare all'attore fr. 35'556.--; 
che su appello della parte convenuta, la sentenza di primo grado è stata riformata il 27 giugno 2017 dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese, che ha respinto interamente la petizione; 
che A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 23 agosto 2017, con il quale chiede che, in riforma della sentenza cantonale, la B.________ SA sia condannata a pagargli fr. 36'556.-- oppure che la causa sia rinviata a " un'autorità inferiore "; 
che in via subordinata il ricorrente domanda che l'appello della convenuta sia dichiarato inammissibile; 
che la B.________ SA propone che il ricorso sia respinto, mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione; 
che il ricorso presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF combinati) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'auto rità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ed è perciò in linea di principio ammissibile; 
che il Tribunale federale, sebbene applichi d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2); 
ch'esso fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), dal quale può scostarsi solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF); 
che la critica iniziale secondo cui la sentenza impugnata violerebbe gli art. 5 cpv. 3, 9 e 29 segg. Cost. è inammissibile nella misura in cui il ricorrente la riconduce genericamente a un divieto per l'autorità di " prendere in giro l'amministrato utilizzando sofismi, trucchi o argomenti opachi "; 
che l'argomento per cui l'autorità d'appello potrebbe scostarsi dagli accertamenti di fatto del Pretore soltanto in caso di arbitrio è manifestamente infondato, perché la natura stessa del rimedio, sancita dagli art. 310 lett. b e 157 CPC, vuole che il giudice d'appello abbia pieno potere di esame dei fatti e controlli liberamente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di prima istanza (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1); 
che infondata è anche la censura di lesione del principio ne eat iudex ultra petita partium che la Corte ticinese avrebbe commesso ammettendo l'appello nonostante che la convenuta non avesse chiesto espressamente la riforma del giudizio di primo grado; 
che d'un canto la sentenza impugnata evidenzia correttamente che si può prescindere dalla sanzione d'inammissibilità quando la domanda di riforma appare chiara dalla motivazione del gravame (FRANCESCA VERDA-CHIOCCHETTI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2aed., 2017, n. 34 seg. ad art. 311 CPC; si veda la DTF 137 III 617 consid. 6.2 per l'esigenza di quantificare le conclusioni di un appello), d'altro canto il ricorrente non contesta che nel caso specifico la richiesta di reiezione della petizione risultasse in modo evidente nei passaggi dell'atto di appello che la sentenza indica con precisione; 
che nel merito l'autorità cantonale ha accolto l'appello della convenuta con due motivazioni distinte: in via principale ha escluso che la banca avesse consigliato l'acquisto di prodotti finanziari non corrispondenti al profilo del cliente senza informarlo debitamente sui rischi ch'essi comportavano, in via subordinata essa ha accertato che in ogni caso, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, l'attore non aveva provato l'entità del danno; 
che a proposito della motivazione subordinata il ricorrente afferma che l'autorità cantonale ha commesso arbitrio nell'accogliere le censure della convenuta, a suo dire tardive, secondo le quali egli non avrebbe quantificato il danno, quando invece fin dall'inizio della causa egli avrebbe spiegato che il pregiudizio corrispondeva alla perdita di valore del suo patrimonio a seguito degli "investimenti illegali" consigliatigli dalla banca; 
che in realtà, sul tema del danno la Corte cantonale ha constatato un'insufficienza delle allegazioni iniziali, difetto che "sembrerebbe invece essere stato risolto, sia pure tardivamente (...) in occasione dell'udienza di prime arringhe", quando l'attore aveva precisato che il pregiudizio subito corrispondeva alla differenza tra quanto investito a suo tempo per i tre prodotti finanziari e il valore "attuale" di due di essi, rispettivamente il valore alla data del rimborso del terzo, senza tuttavia fornire le prove di quei valori, nemmeno in sede di conclusioni; 
che in definitiva, a mente dei giudici cantonali, "l'attore non aveva provato, nonostante la prova fosse agevole (il che esclude che il giudice possa applicare a suo favore la facilitazione della prova di cui all'art. 42 cpv. 2 CO), il valore di riferimento dei tre prodotti al momento determinante"; 
che contrariamente a quanto afferma il ricorrente, nell'atto di risposta alla petizione la convenuta aveva eccepito l'insufficienza delle allegazioni di parte attrice in merito alla definizione del danno; 
che l'attore non si confronta affatto con le argomentazioni con le quali la sentenza cantonale accerta in fatto la mancata prova del danno, ma si limita ad affermare che tale danno "corrisponde alla constatazione del perito giudiziale ripresa dalla sentenza di primo grado"; 
che le critiche contro la motivazione subordinata del giudizio impugnato sono pertanto inammissibili, con la conseguenza che diviene superfluo esaminare le rimanenti censure del gravame volte tutte contro la motivazione principale; 
che in effetti quando una sentenza o parte di essa si fonda su più motivazioni alternative o indipendenti, occorre contestarle tutte con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità del ricorso (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368); 
che pertanto, per concludere, il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, è infondato; 
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 luglio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti