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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_181/2018  
 
 
Sentenza del 30 luglio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Meyer, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, 
via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Prestazione complementare all'AVS/AI, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 gennaio 2018 (33.2017.3). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. A.________, nato nel 1950, cittadino italiano, titolare di una rendita pensionistica italiana, dimorante in Svizzera dal 1° aprile 2009 dove risulta attivo dal 2010, al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell'AI di grado medio (la rendita di vecchiaia svizzera gli era stata negata nel dicembre 2015, in quanto non aveva assolto l'obbligo contributivo minimo dell'AVS), ha chiesto nel febbraio 2016 il riconoscimento di prestazioni complementari. Con decisione del 22 marzo 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito Cassa di compensazione) ha negato le prestazioni complementari. Con opposizione del 20 aprile 2016, l'assicurato ha contestato l'effettività di parte dei valori relativi alla sostanza ritenuti dalla Cassa di compensazione, la quale ha comunicato in data 12 luglio 2016 di essere disposta a riformare la propria decisione.  
 
A.b. Con decisione dell'11 ottobre 2016 la Cassa di compensazione ha emanato una nuova decisione, che annullava e sostituiva la precedente, stabilendo che A.________ dal 1° ottobre 2015 avrebbe avuto in teoria diritto alle prestazioni complementari, limitatamente al versamento del premio forfettario dell'assicurazione malattia obbligatoria, concludendo però che egli non aveva nel caso concreto diritto al loro versamento. A.________ si è opposto il 28 novembre 2016 a tale pronuncia. Con decisione su opposizione del 16 agosto 2017 la Cassa di compensazione ha confermato il proprio provvedimento, che negava il diritto al versamento di prestazioni complementari annue, accertando specificatamente come il ricorrente fosse in ogni modo esente dall'obbligo di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dunque senza premio di assicurazione a suo carico, con la conseguenza che già dall'inizio esso non doveva essere computato nel calcolo del diritto a prestazioni complementari.  
 
B.   
A.________ si è aggravato il 18 settembre 2017 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, cui ha chiesto il versamento diretto dell'importo di fr. 469.- per l'anno 2015 e di fr. 685.- per l'anno 2016, a suo dire consistenti nella differenza tra uscite e entrate. 
 
Con giudizio del 16 gennaio 2018 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame, confermando che al ricorrente non va versato alcunché quale prestazione complementare per gli anni 2015 e 2016. 
 
C.   
A.________ ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 21 febbraio 2018 (timbro postale), con cui, dopo aver contestato alla Corte cantonale di non aver analizzato le sue richieste, chiede principalmente il rinvio dell'incarto al Tribunale cantonale o in subordine che esso decida sul medesimo. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Preliminarmente il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere esaminato le sue richieste, ossia che le prestazioni complementari già riconosciute dalla Cassa di compensazione gli fossero versate direttamente. A mente del ricorrente, la Corte cantonale avrebbe a torto definito l'oggetto del contendere come il diritto a prestazioni complementari, modificando così la decisione impugnata a suo pregiudizio, senza concedergli la possibilità di esprimersi in merito.  
 
2.2. D'ordine formale tale censura deve essere esaminata in primo luogo considerato che, in caso di accoglimento del gravame su tale punto, la causa dovrebbe essere rinviata al Tribunale cantonale senza esame sul merito (DTF 124 V 90 consid. 2 pag. 92 con riferimenti).  
 
2.3. Le censure del ricorrente non possono essere condivise. In primo luogo egli ignora la nozione di oggetto della lite e la sua distinzione con l'oggetto dell'impugnativa (su tale tema cfr. DTF 125 V 413 consid. 1 pag. 414 seg.; sentenza 9C_584/2017 del 17 luglio 2018 consid. 2). Nel caso in esame il Tribunale cantonale non ha modificato l'oggetto della lite, che resta il diritto a prestazioni complementari, anche se il ricorrente ha posto l'accento sull'aspetto del suo versamento. Inoltre la Corte cantonale non ha mutato la decisione su opposizione a sfavore del ricorrente (cfr. art. 61 lett. d LPGA), né si può concludere che la decisione su opposizione del 16 agosto 2017 abbia operato una reformatio in peius della decisione dell'11 ottobre 2016 (su tale tema cfr. sentenza 9C_213/2018 del 9 aprile 2018 consid. 2.1). Oggetto della decisione dell'11 ottobre 2016, come pure di quella su opposizione del 16 agosto 2017, era il diritto a prestazioni complementari, in particolare per quanto riguarda la presa a carico del premio forfettario per l'assicurazione malattia obbligatoria.  
 
3.   
Nel merito, è pacifica l'applicazione del diritto svizzero al ricorrente - cittadino italiano domiciliato e attivo professionalmente in Svizzera, titolare di una rendita pensionistica estera (cfr. a tal riguardo il consid. 2.4 del giudizio impugnato, segnatamente i riferimenti al diritto europeo, l'art. 32 LPC e lo specifico rinvio al diritto comunitario) - come pure la questione del non assoggettamento all'obbligo d'assicurazione per le cure medico-sanitarie in Svizzera, considerato che egli non ha diritto a una rendita svizzera ma che ne percepisce una italiana, ossia una di uno Stato membro dell'Unione europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo Allegato II (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal). 
 
4.  
 
4.1. Per quanto riguarda il calcolo del diritto a prestazioni complementari, il Tribunale cantonale, accertato che il ricorrente non è soggetto all'obbligo di assicurazione per le cure medico-sanitarie in Svizzera, ha concluso che la spesa del premio per l'assicurazione malattia obbligatoria non doveva essere conteggiata nel suo fabbisogno. Il Tribunale cantonale ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari, eliminando la posta del premio forfettario LAMal dalle spese e giungendo a un'eccedenza di entrate. I presupposti per il riconoscimento di prestazioni complementari per gli anni 2015 e 2016 non erano dati.  
 
4.2. Il ricorrente, pure ammettendo di non dovere pagare il premio di cassa malati, pretende che l'importo forfettario debba essere incluso nel calcolo, così come anche, a suo dire, sostenuto dall'Ufficio federale delle assicurazioni nel suo messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2016 di cui al doc. E allegato al gravame. Egli rimprovera infine al Tribunale cantonale di non aver considerato i debiti di fr. 21'937.- indicati nella decisione di tassazione del 2015.  
 
5.   
 
5.1. Contrariamente a quanto asseverato dal ricorrente, i documenti a fondamento del suo gravame in istanza federale (messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2016 all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] e sua risposta del 27 settembre 2016; doc. D e E allegati al gravame) che non figuravano già all'incarto della giurisdizione cantonale sono inammissibili. Tali documenti non costituiscono dei nova in senso proprio (ossia fatti del tutto nuovi successivi al giudizio impugnato e subito inammissibili: "echte Nova"; DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23), ma rientrano nella categoria degli pseudonova (ossia fatti affermati per la prima volta ma già noti: "unechte Nova", sulla nozione cfr. DTF 143 III 272 consid. 2.2 pag. 275), ammissibili solo se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Questa condizione non è adempiuta, la questione del non assoggettamento all'obbligo di assicurazione per le cure medico-sanitarie in Svizzera e le ripercussioni del premio forfettario di cassa malati erano infatti già note prima dell'introduzione del ricorso del 18 settembre 2017 al Tribunale cantonale.  
 
5.2. Considerato quanto appena evidenziato, la censura del ricorrente, secondo cui l'art. 10 cpv. 3 LPC stabilirebbe che l'importo forfettario per l'assicurazione malattia venga computato a prescindere dal fatto che sia o meno dovuto, non merita accoglimento già solo perché non adempie le rigorose esigenze di motivazione sopra menzionate (consid. 1). Riaffermare in modo appellatorio, ossia senza confrontarsi con le conclusioni del giudizio impugnato, che l'importo forfettario debba essere in ogni modo conteggiato nel calcolo delle entrate e uscite del ricorrente non gli è di alcun supporto.  
 
5.3. Il ricorrente non può nemmeno essere seguito quando critica il Tribunale cantonale per non aver considerato nel calcolo della prestazione complementare annua i debiti di fr. 21'937.- indicati nella notifica di tassazione IC 2015. A parte l'evidente difetto di motivazione (cfr. consid. 1), il ricorrente disapprova in modo assai apodittico l'assenza di quest'importo dal calcolo effettuato dalla Corte cantonale, l'art. 10 LPC menziona la lista esaustiva delle spese riconosciute nel calcolo della prestazione complementare annua. Ora, il totale dei debiti e degli interessi passivi privati per un importo di fr. 21'937.- per il 2015, di cui alla dichiarazione d'imposta delle persone fisiche del 2015, non figura in nessuna delle poste di spese riconosciute all'art. 10 LPC, di modo che a giusta ragione il Tribunale cantonale non le ha contemplate nel calcolo.  
 
5.4. Il ricorrente critica infine anche il rigetto della domanda di assistenza giudiziaria operato dal Tribunale cantonale, in quanto a suo dire vista la risposta del 27 settembre 2016 dell'UFAS di cui al doc. E del gravame, egli poteva in buona fede credere nelle possibilità di vincere la causa. Tale censura non merita accoglimento, in quanto fondata esclusivamente su documenti inammissibili in questa sede (cfr. consid. 5.1).  
 
6. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto ai sensi dei considerandi. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 30 luglio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi