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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023  
 
 
Sentenza del 30 luglio 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Moser-Szeless, Scherrer Reber, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da indemnis, Avv. Nicolai Fullin, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Vivao Sympany SA, 
Servizio giuridico, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (premio; pagamento), 
 
ricorsi contro le sentenze del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 ottobre 2023. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1959, domiciliato a U.________ è assicurato, a far tempo dal 1982, presso l'assicuratore malattie Vivao Sympany SA di V.________ (di seguito Vivao Sympany) per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Anche la moglie B.________, nata nel 1963, e il figlio C.________ nato nel 1992 e dal 2021 domiciliato in un altro Comune rispetto ai genitori, sono assicurati presso Vivao Sympany. 
Nel corso degli anni, a causa di arretrati di pagamento da parte dei tre membri della famiglia, la Vivao Sympany ha emanato diverse decisioni nei confronti di A.________, avviando le corrispondenti procedure esecutive, da ultimo le sei seguenti: 
 
A.a. Incarto n. 9C_694/2023: con decisione ("Zahlungsverfügung") del 5 giugno 2020, Vivao Sympany ha fatto valere nei confronti del ricorrente un credito di fr. 3'866.25 per premi impagati e interessi per lui, per la moglie e per il figlio maggiorenne per i mesi da settembre a dicembre 2019, oltre a fr. 241.65 per la partecipazione ai costi di malattia, a fr. 180.- per spese di sollecito, a fr. 80.- per spese di trattamento e a fr. 73.30 per spese esecutive. Con decisione su opposizione dell'8 marzo 2023 Vivao Sympany ha ribadito sostanzialmente le proprie pretese e rigettato nel contempo l'opposizione al precetto esecutivo (PE) xxx dell'Ufficio esecuzioni (UE) di U.________, spiccato precedentemente a tal proposito nei confronti di A.________.  
 
A.b. Incarto n. 9C_695/2023: con decisione ("Zahlungsverfügung") del 28 aprile 2021, Vivao Sympany ha fatto valere nei confronti del ricorrente un credito di fr. 4'337.80 per premi impagati e interessi per lui, per la moglie e per il figlio maggiorenne per i mesi da settembre a dicembre 2020, oltre a fr. 90.- per spese di sollecito, a fr. 225.- per spese di trattamento e a fr. 73.30 per spese esecutive. Con decisione su opposizione dell'8 marzo 2023 Vivao Sympany ha ribadito sostanzialmente le proprie pretese e rigettato nel contempo l'opposizione al precetto esecutivo - PE xxx dell'UE di U.________ - spiccato precedentemente a tal proposito nei confronti di A.________.  
 
A.c. Incarto n. 9C_696/2023: con decisione ("Zahlungsverfügung") del 15 settembre 2021, Vivao Sympany ha fatto valere nei confronti del ricorrente un credito di fr. 3'582.75 per premi impagati e interessi per lui, per la moglie e per il figlio maggiorenne per i mesi da gennaio a marzo 2021, oltre a fr. 297.80 per la partecipazione ai costi di malattia, a fr. 210.- per spese di sollecito, fr. 225.- per spese di trattamento e a fr. 73.30 per spese esecutive. Con decisione su opposizione dell'8 marzo 2023 Vivao Sympany ha ribadito sostanzialmente le proprie pretese e rigettato nel contempo l'opposizione al precetto esecutivo - PE xxx dell'UE di U.________ - spiccato precedentemente a tal proposito nei confronti di A.________.  
 
A.d. Incarto n. 9C_697/2023: con decisione ("Zahlungsverfügung") del 27 ottobre 2021, Vivao Sympany ha fatto valere nei confronti del ricorrente un credito di fr. 3'621.75 per premi impagati e interessi per lui, per la moglie e per il figlio maggiorenne per i mesi da aprile a giugno 2021, oltre a fr. 736.65 per la partecipazione ai costi di malattia, a fr. 180.- per spese di sollecito, a fr. 145.- per spese di trattamento e a fr. 73.30 per spese esecutive. Con decisione su opposizione dell'8 marzo 2023 Vivao Sympany ha ribadito sostanzialmente le proprie pretese e rigettato nel contempo l'opposizione al precetto esecutivo - PE xxx dell'UE di U.________ - spiccato precedentemente a tal proposito nei confronti di A.________.  
 
A.e. Incarto n. 9C_698/2023: con decisione ("Zahlungsverfügung") del 1° febbraio 2022, Vivao Sympany ha fatto valere nei confronti del ricorrente un credito di fr. 2'414.50 per premi impagati e interessi per lui, per la moglie e per il figlio maggiorenne per i mesi da luglio ad agosto 2021, a fr. 125.35 per partecipazione ai costi di malattia, a fr. 120.- per le spese di diffida, a fr. 225.- per spese di elaborazione e a fr. 73.30 per spese esecutive. Con decisione su opposizione dell'8 marzo 2023 Vivao Sympany ha ribadito sostanzialmente le proprie pretese e rigettato nel contempo l'opposizione al precetto esecutivo - PE xxx dell'UE di U.________ - spiccato precedentemente a tal proposito nei confronti di A.________.  
 
A.f. Incarto n. 9C_699/2023: con decisione ("Zahlungsverfügung") del 13 luglio 2022, Vivao Sympany ha fatto valere nei confronti del ricorrente un credito totale di fr. 6'033.95 per premi impagati e interessi per lui, per la moglie e per il figlio maggiorenne per i mesi da settembre 2021 a gennaio 2022, a fr. 93.55 per partecipazione ai costi di malattia, a fr. 270.- per spese di diffida, a fr. 225.- per spese di elaborazione e a fr. 73.30 per spese esecutive. Con decisione su opposizione dell'8 marzo 2023 Vivao Sympany ha ribadito sostanzialmente le proprie pretese e rigettato nel contempo l'opposizione al precetto esecutivo PE xxx dell'UE di U.________ spiccato precedentemente a tal proposito nei confronti di A.________.  
 
B.  
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con sei gravami contro le sei decisioni su opposizione dell'8 marzo 2023 menzionate, chiedendone l'annullamento e che venga stabilito che egli non debba quanto richiesto dalla Vivao Sympany in quanto avrebbe già effettuato, negli anni, pagamenti molto più elevati di quanto dovuto: egli invoca una compensazione tra il suo credito derivante dai precedenti pagamenti (direttamente alla Vivao Sympany o agli Uffici esecuzione di V.________ e di U.________) con quanto ora richiesto dalla Vivao Sympany. 
Con sei sentenze del 2 ottobre 2023 il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto parzialmente i ricorsi, nel senso che ha condannato A.________ al pagamento di premi, più spese e interessi, riducendone tuttavia leggermente l'importo rispetto a quanto deciso dall'assicuratore. Il Tribunale cantonale ha anche rigettato in via definitiva le opposizioni ai vari precetti esecutivi, mentre ha respinto la compensazione rivendicata e le pretese sulle partecipazioni ai costi di malattia, oltre che sulle altre spese correlate. 
 
C.  
A.________ inoltra il 6 novembre 2023 (timbro postale) sei ricorsi in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, in lingua tedesca, con cui chiede, previa congiunzione delle sei cause, di annullare le sentenze cantonali, come pure le decisioni su opposizione e stabilire il suo diritto a compensare gli importi rivendicati dalla Vivao Sympany con i suoi pretesi crediti verso la stessa. 
Con sei scritti datati 22 novembre 2024, Vivao Sympany comunica al Tribunale federale di non essere più rappresentata da un avvocato per la procedura dinnanzi all'istanza giudiziaria federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Conformemente all'art. 54 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. La sentenza impugnata è stata redatta in italiano e quella oggetto della presente vertenza sarà pure elaborata in italiano, lingua comprensibile per il ricorrente, domiciliato in Ticino, malgrado il fatto che abbia depositato un gravame in tedesco, come del resto era comunque suo diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). 
 
2.  
I sei ricorsi sono diretti contro sei sentenze cantonali distinte, si riferiscono a diversi periodi temporali, nell'ambito del medesimo procedimento vedono opposte le medesime parti, concernono fatti di ugual natura e pongono in esame la stessa questiona giuridica. Si giustifica pertanto la congiunzione delle cause n. 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023 e 9C_699/2023 e la resa di una sola sentenza (art. 24 cpv. 2 PC [RS 273] in relazione con l'art. 71 LTF; cfr. DTF 144 V 173 consid.1.1 e 142 II 293 consid. 1.2). 
 
3.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico (nel senso dell'art. 82 segg.) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Da un punto di vista sostanziale, l'insorgente domanda che venga stabilito il suo diritto a compensare quanto richiesto dalla Vivao Sympany - che egli si limita a definire "die geforderten Versicherungsbeiträge" - con le sue pretese, da lui denominate "Gegenforderungen" (cfr. i sei atti di ricorso, pag. 2). Considerate le conclusioni e le motivazioni dei ricorsi, oggetto del contendere è sapere se la sentenza dell'autorità giudiziaria precedente ha violato il diritto federale negando al ricorrente la compensazione, nei termini da lui indicati.  
 
4.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando le norme relative ai premi degli assicurati (art. 61 segg. LAMal e art. 89 segg. OAMal), alla partecipazione ai costi (art. 64 LAMal e art. 103 segg. OAMal) e al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi (art. 64a LAMal e art. 105a segg. OAMal), come pure quelle della procedura amministrativa nel senso dell'art. 79 cpv. 1 LEF nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, oltre che la giurisprudenza e dottrina relative alla compensazione tra pretese dell'assicuratore malattie e dell'assicurato (sul tema cfr. in particolare DTF 110 V 183 consid. 2 e 3, sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 consid. 6.6 segg.). A tale esposizione - completa e dettagliata - può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale ha confermato come, in diritto, non sia possibile all'assicurato compensare i suoi debiti - segnatamente per premi - con un credito preteso nei confronti della cassa malati, tanto più se non ammesso e riconosciuto formalmente dalla stessa. A tal riguardo il Tribunale cantonale ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale in materia, che si è mantenuta costante nel tempo nel suo principio cardine, ovvero che la questione dell'ammissibilità della compensazione va risolta settorialmente nelle assicurazioni sociali e che in particolare in ambito LAMal solo gli assicuratori malattie possono procedere alla compensazione e non gli assicurati (sul tema cfr. DTF 110 V 183 consid. 3 in ambito LAMI e sentenza K 7/06 del 12 gennaio 2007 consid. 3.2 in ambito LAMal). Il motivo principale era, come del resto è tuttora, da ricondurre al fatto che solo l'amministrazione detiene il potere decisionale nel senso dell'art. 5 PA (sul tema cfr. pure sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 consid. 6.2.2 con riferimenti). Non spetta all'assicurato disporre della possibilità di provocare una decisione della cassa malati in un ambito diverso da quello inizialmente deciso dalla stessa.  
 
5.2. La LAMal - così come già a suo tempo la LAMI - non disciplina espressamente l'istituto della compensazione, se non all'art. 105c OAMal che non concerne però la fattispecie in esame. Secondo dottrina e giurisprudenza, tuttavia, la compensazione di due reciproche pretese rappresenta un principio generale che nel diritto civile è espressamente ancorato agli art. 120 segg. CO (sul tema cfr. DTF 110 V 183 consid. 2), applicabile pure nel diritto delle assicurazioni sociali, segnatamente negli ambiti dove non vi è una normativa che lo prevede espressamente come in materia di assicurazione malattie (sul tema cfr. sentenza 9C_441/2022 del 22 febbraio 2023 consid. 4.3.3 con riferimenti). Anche nel diritto delle assicurazioni sociali devono però valere i presupposti fondamentali di una compensazione, ovvero che la stessa abbia luogo tra due medesime persone e che il credito di chi si prevale della compensazione debba essere esigibile e il suo debito debba poter essere adempiuto, come pure infine che si tratti di crediti/debiti della stessa natura (sul tema cfr. sentenza K 72/05 del 14 agosto 2006 consid. 5.1.2 con riferimenti).  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente, nella sua qualità di assicurato, pretende ora che gli sia concessa la possibilità di compensare le richieste dei premi della Vivao Sympany, già oggetto di procedure amministrative ed esecutive, con la stima dei suoi pretesi crediti per premi e partecipazioni ai costi di malattia già versati negli anni dal 2010 al 2021. Il ricorrente non entra nel merito della natura e degli importi da mettere a compensazione, ma resta generico. Egli si limita altresì ad affermare nel gravame che, a suo dire, le altre questioni rimanenti sarebbero state chiarite e non sarebbero più l'oggetto del procedimento dinnanzi al Tribunale federale ("Es geht in der Sache darum, ob der Beschwerdeführer eigene Forderungen mit denjenigen der Beschwerdegegnerin verrechnen kann. Die übrigen Fragen sind inzwischen geklärt und nicht mehr Gegenstand des Verfahrens vor Bundesgericht", cfr. i 6 atti di ricorso, pag. 3).  
Non è molto chiaro cosa il ricorrente intenda per "die übrigen Fragen" ma non sembra che si tratti della natura e degli importi dei crediti/debiti da porre in compensazione, dei quali ora egli fa astrazione. Egli è infatti solo interessato a che il Tribunale federale "precisi" la giurisprudenza relativa alla compensazione in ambito LAMal, nel senso da lui voluto, ovvero di riconoscere la possibilità di poter compensare i crediti di premi e quelli di partecipazione ai costi anche all'assicurato e non solo alla cassa malati (cfr. i 6 atti di ricorso, n. 9, pag. 5). Il ricorrente sembra pertanto per lo più domandare al Tribunale federale di decidere in maniera astratta la questione se in ambito LAMal, in contrasto con l'attuale giurisprudenza sopra menzionata, anche a un assicurato sia consentito estinguere un proprio debito invocando una compensazione. Ora questo non è possibile, come neppure lo è censurare l'applicazione di una certa giurisprudenza in modo astratto, senza riferirsi agli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente. Nell'ambito di un ricorso in materia di diritto pubblico, il Tribunale federale non è un'autorità di appello che rivede l'intera fattispecie (sul tema cfr. consid. 3) ma si fonda su quanto accertato dalla precedente autorità giudiziaria. 
 
6.2. Per quanto attiene ai crediti della Vivao Sympany, il Tribunale cantonale ha dapprima evidenziato la specificità della procedura amministrativa di natura assicurativo-sociale nel senso dell'art. 79 LEF, dove è necessaria una certa sostanza probatoria per accertare l'esistenza dei crediti oggetto di una procedura esecutiva e permettere altresì il rigetto definitivo dell'opposizione (sul tema cfr. DTF 131 V 147, sentenza K 35/05 del 17 agosto 2005 consid. 3.2 come pure a tal riguardo le sentenze 9C_203/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 6.3 con riferimenti e 9C_492/20219 del 24 ottobre 2019 consid. 2.2). Il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo completo, in sede di ricorso, i crediti vantati oggetto altresì di procedure esecutive. Ora, l'autorità giudiziaria precedente ha compiutamente accertato e in seguito concluso che l'opponente disponeva del titolo di rigetto solo per richiedere i premi di cui il ricorrente era in mora e di quelli della moglie ma non per quelli del figlio maggiorenne. Per le pretese riferite alla partecipazione ai costi di malattia, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente hanno evidenziato l'assenza di prova documentata del loro ammontare e dunque l'opponente non è in diritto di rivendicare tali importi al ricorrente. L'insorgente è stato dunque condannato a pagare gli importi dei suoi premi e di quelli della moglie, inclusi gli interessi come risulta dai computi indicati nei sei dispositivi di cui alle sei sentenze cantonali ora impugnate e per gli stessi è stata rigettata in via definitiva l'opposizione interposta ai sei PE dell'UE di U.________. Tali importi compiutamente accertati e corretti dall'autorità giudiziaria inferiore meritano piena conferma.  
 
6.3. Per quanto attiene agli importi che il ricorrente pretende, o almeno così sembra, di avere già versato all'opponente per premi e partecipazioni ai costi di malattia negli anni dal 2010 al 2021 che però non è stato in grado di sostanziare ma solo di indicarne una stima ("mindestens einen Betrag von CHF 190'001.80"), anche in questa sede egli non apporta nessuna precisazione sostanziata. Per tali pretese non è stata allegata la benché minima prova oggettiva sia quanto alla loro natura che sul loro preciso importo, malgrado il Tribunale cantonale già avesse richiesto la collaborazione di entrambe le parti a tal proposito. Visto che il ricorrente menziona che si tratterebbe di arretrati di premi e partecipazioni ai costi di malattia per i quali vi sarebbero già state procedure esecutive, si può altresì ipotizzare che vi sia una serie di spese aggiuntive che esulano dagli importi dei premi originari, rispettivamente delle partecipazioni ai costi di malattia, per queste ultime difetta in ogni modo la prova del credito dell'opponente (cfr. consid. 6.2). Ora, come visto in precedenza (consid. 5.2), una compensazione presuppone però anche l'identità tra l'oggetto da compensare e tra i soggetti giuridici che la vogliono mettere in atto. Il ricorrente è silente su tale aspetto, nulla è specificato se si tratta di crediti riferiti a lui, alla moglie e/o al figlio maggiorenne. Il ricorrente nel gravame non specifica nulla sugli importi pretesi già versati e nemmeno censura un eventuale arbitrio su come gli stessi siano stati gestiti dall'autorità giudiziaria precedente. Anzi, la censura sull'operato del Tribunale cantonale si esaurisce in una dichiarazione, per di più in termini al limite dell'appellatorio (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3), secondo cui la giurisprudenza menzionata non sarebbe applicabile perché non tratterebbe la costellazione del caso in rassegna, o meglio da quanto ora da lui preteso, ovvero la compensazione anche per l'assicurato di debiti/crediti reciproci di premi e partecipazione ai costi di malattia.  
Anche la motivazione che spinge il ricorrente a voler precisare (rispettivamente cambiare, sul tema cfr. DTF 147 IV 274 consid. 1.4; 145 III 303 consid. 4.1.2; 145 I 227 consid. 4) la giurisprudenza non gli è di ausilio. Egli giustifica dapprima la sua richiesta nel senso che non dando la possibilità all'assicurato di compensare, vi sarebbero rischi di prescrizione di crediti ("Würde man gegenteilig entscheiden, dann könnte es sein, dass der Rückforderungsanspruch bereits zu viel bezahlter Prämien verjähren würde, obwohl das Vertragsverhältnis weiter andauert und die versicherte Person weiterhin zur Prämienzahlung verpflichtet bleibt"; cfr. i sei memoriali di ricorso, n. 10, pag. 5). L'insorgente evidenzia comunque già che l'art. 120 cpv. 3 CO permette in ogni caso una certa protezione da quanto da lui ora temuto, ovvero l'opponibilità di un credito già prescritto a certe condizioni ("Dabei soll die Verrechnungsmöglichkeit nach bundesrechtlicher Regelung gerade auch für bereits verjährte (Gegen-) Forderungen gelten. Auch verjährte Forderungen können verrechnet werden [Art. 120 Abs. 3 OR]"). Il ricorrente appare pertanto ambiguo nella sua motivazione alla base della richiesta di precisazione giurisprudenziale. 
 
7.  
In conclusione, le argomentazioni del ricorrente non sono fondate; esse non sono tali da far ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente, rispettivamente la sua valutazione contraria al diritto federale (cfr. consid. 3). 
 
8.  
Ne discende che i ricorsi in materia di diritto pubblico sono infondati e devono essere respinti. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, la quale non è patrocinata e non ha comprovato di aver dovuto compiere spese straordinarie (sul tema cfr. DTF 135 III 127 consid. 4). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Le cause 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023 9C_698/2023 e 9C_699/2023 sono congiunte. 
 
2.  
I ricorsi sono respinti. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'100.- per le cause 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023 e 9C_699/2023 sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Non si assegnano ripetibili all'opponente. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 30 luglio 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi