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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 500/06 
 
Sentenza del 30 agosto 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella e Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
S.________, 
ricorrente, rappresentata dall'avv. Luigi Potenza, 
via Roma 291, 73054 Presicce, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 18 aprile 2006. 
 
Fatti: 
A. 
S.________, cittadina italiana, ha lavorato in Svizzera dal 1968 al 1975 solvendo contributi AVS/AI. Rimpatriata, ha continuato a lavorare quale bracciante agricola stagionale e pulitrice fino al 16 settembre 2004, data alla quale ha interrotto l'attività per motivi di salute. 
 
Il 16 gennaio 2004, l'interessata ha presentato una domanda volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera a dipendenza di un'inabilità addebitabile a cervicolomboartrosi con protrusioni discali multiple in sede lombare, poliartralgie con moderato impegno funzionale, gastroduodenite ed esofagite di riflusso, nonché lieve stato ansioso (cfr. rapporto 13 maggio 2004 del Centro medico legale dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale [INPS] di X.________. 
 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda per carenza d'invalidità pensionabile (decisione del 18 aprile 2005 e decisione su opposizione del 31 agosto 2005). 
B. 
Adita dall'interessata, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale) ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 18 aprile 2006). 
C. 
Patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, S.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale ribadisce la richiesta di rendita. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
Così, dopo avere giustamente dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali - compresi tra il 16 gennaio 2003 (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA) e il 31 agosto 2005 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), illustrando il sistema di confronto dei redditi (art. 16 LPGA) e i compiti del medico ai fini della valutazione dell'invalidità (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire, come già rilevato dai primi giudici, che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì sono domiciliati o dimorano in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 253 consid. 2.3 pag. 255 seg.). 
 
Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova pure ricordare che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). Giova infine soggiungere che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). 
4. 
Controversa è in particolare la questione relativa alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità di lavoro e di guadagno della ricorrente. 
4.1 Non desta invece particolari discussioni la situazione sanitaria. Le consulenti sanitarie dell'UAI, dott.ssa R.________ e dott.ssa H.________, hanno infatti sostanzialmente ripreso la diagnosi del Centro medico legale INPS di X.________ per formulare le proprie valutazioni. Per quanto concerne le ulteriori patologie (stenosi del canale midollare da L3 a S1, artrosi e periartrite scapolo-omerale destra, dislipidemia) rilevate dalla dott.ssa C.________ in data 13 maggio 2005, giustamente l'autorità commissionale ha osservato che queste non erano suffragate - e non lo sono nemmeno in questa sede - da alcun reperto oggettivo. Non può infine nemmeno essere considerata la sindrome del tunnel carpale bilaterale fatta valere (per la prima volta) con il ricorso di diritto amministrativo. A prescindere dal fatto che il relativo e recente referto neurologico cui accenna la ricorrente non è stato prodotto, la circostanza allegata esula in effetti dai limiti temporali del potere cognitivo di questo Tribunale, il quale è di principio abilitato ad esaminare la legittimità della decisione su opposizione in lite deferitagli solo sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 129 V 167 consid. 1 pag. 169; 121 V 362 consid. 1b pag. 366). 
4.2 Rilevando l'assenza di deficit neurologico a livello motorio o sensitivo, seppur in presenza di una limitazione moderata dei movimenti, la dott.ssa R.________ ha riconosciuto un'incapacità di lavoro del 70% nella precedente attività a partire dal 16 settembre 2004. Per contro essa ha evocato la possibilità di svolgere delle attività leggere, in posizione seduta, in particolare in qualità di operaia di fabbrica, di portinaia o di sorvegliante (pareri del 20 gennaio e del 14 febbraio 2005). Tale valutazione è stata confermata successivamente anche dall'altra consulente dell'UAI, dott.ssa H.________, cui era stato sottoposto per esame il rapporto della dott.ssa C.________, la quale, oltre a mettere in evidenza patologie non suffragate dalla relativa documentazione, si era limitata a dichiarare che le infermità indicate determinavano una non meglio precisata e motivata riduzione della capacità lavorativa. Dal canto suo, la perizia medica dell'INPS, in precedenza, pur attestando genericamente un'invalidità del 50% per rapporto all'attività svolta nell'ultimo periodo, non si è (chiaramente) espressa sulle residue capacità in attività sostitutive (cfr. tuttavia a pag. 4 del predetto rapporto l'indicazione da cui risulterebbe che l'interessata è stata ritenuta idonea ad esercitare un'attività diversa dall'ultimo lavoro). Alla luce di questa situazione, a ragione i giudici commissionali potevano fondare il loro giudizio sulle valutazioni del servizio medico dell'UAI e ritenere una piena capacità lavorativa della ricorrente in attività leggere. 
4.3 Correttamente è quindi pure stata rilevata l'assenza di invalidità di grado pensionabile. Questa conclusione è tanto più evidente se si considera che ai fini della determinazione dell'invalidità - risultante dal raffronto tra i redditi (da valido e da invalido) -, il reddito ipotetico da invalido andrebbe in realtà valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato, anche nei confronti dell'assicurato residente all'estero (v. la sentenza I 773/05 del 28 febbraio 2007, consid. 3.3). Già solo per questo motivo la domanda di rendita dev'essere respinta. Il fatto che amministrazione e primi giudici non abbiano agito in tal senso è privo di rilevanza pratica ai fini della sentenza. In effetti, l'operato delle istanze inferiori di certo non sfavorisce l'insorgente dal momento che il grado d'invalidità - stabilito sulla base di un reddito da invalido calcolato secondo la tabella TA1 ISS, di gran lunga superiore a quello italiano ritenuto dall'amministrazione - risulterebbe senz'altro inferiore al 20% considerato dall'UAI e dai primi giudici (cfr. la sentenza citata I 773/05, ibidem), e questo anche qualora si volesse applicare, sul reddito da invalido, la deduzione massima consentita (del 25%) per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso concreto (DTF 126 V 75; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 215/01 del 29 agosto 2001, nella quale già si era spiegato al patrocinatore della ricorrente che una simile deduzione può ad esempio giustificarsi nell'ipotesi in cui un assicurato, a causa della particolare situazione personale o professionale, non può mettere completamente a frutto la sua capacità residua nemmeno in lavori leggeri e non riesce pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato). 
4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera, svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17 luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). 
5. 
Visto quanto precede, il giudizio commissionale merita di essere confermato nel suo risultato. 
6. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 698/04 del 16 ottobre 2006, consid. 7). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 30 agosto 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
p. il Presidente: Il Cancelliere: