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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_368/2018  
 
 
Sentenza del 30 agosto 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (BB.2018.29). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a un'informazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, il 4 marzo 2013 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un'indagine contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, procedimento esteso il 30 aprile 2013 ad A.________, sospettato di avere riciclato fondi di spettanza di un'organizzazione di stampo mafioso. 
 
B.   
Il MPC ha quindi disposto il blocco segnatamente di un conto intestato ad A.________ presso una banca di Lugano. Il 7 febbraio 2018 ha poi respinto un'istanza di dissequestro della relazione bancaria. Adito dall'interessato, con giudizio del 28 giugno 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare precise conclusioni di giudizio. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Presentato contro una decisione emanata dalla CRP concernente un sequestro, ossia in materia di provvedimenti coattivi, il ricorso in materia penale è ammissibile sotto il profilo dell'art. 79 LTF (DTF 143 IV 85 consid. 1.2 pag. 87). La legittimazione del ricorrente, titolare del conto sequestrato, è pacifica e, trattandosi del blocco di un conto, è pure dato un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 1B_339/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 1).  
 
1.3. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso previste dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene comunque soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (sentenza 1B_389/2017 del 28 settembre 2017 consid. 2.3).  
 
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Come si vedrà, il gravame ossequia solo in minima parte queste esigenze di motivazione. L'atto di ricorso, non redatto da un legale, non contiene inoltre specifiche conclusioni di giudizio: si può nondimeno ritenere che, in sostanza, il ricorrente postula il dissequestro del suo conto.  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha applicato l'art. 72 CP, secondo cui il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre: i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. Ha rilevato che in tale evenienza detti valori patrimoniali devono essere confiscati qualunque sia la loro origine e il loro precedente utilizzo e che in tale ambito non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore. Ha precisato che le autorità italiane, con sentenze del 10 dicembre 2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 16 luglio 2014 della Corte di appello di Napoli e del 10 aprile 2015 della Suprema Corte di Cassazione di Roma hanno ritenuto il ricorrente autore colpevole, tra altro, di appartenenza a un'associazione di stampo mafioso (Camorra) ai sensi dell'art. 416 bis CP italiano per fatti avvenuti fino al giugno 2015. Ha accertato che i fondi litigiosi sono pervenuti su una precedente relazione bancaria intestata al ricorrente mediante due versamenti da lui effettuati nel 2002, averi poi bonificati sulla banca luganese il 26 luglio 2004 e il 3 ottobre 2007. Ne ha dedotto che questi averi, per il periodo in cui egli apparteneva alla citata organizzazione, erano nella relativa disponibilità. Osservato che il ricorrente adduceva che le sentenze italiane avrebbero escluso l'aggravante del riciclaggio e quindi, al suo dire, avrebbero riconosciuto l'origine lecita dei fondi, la CRP ha nondimeno ritenuto che un'eventuale provenienza lecita degli stessi di per sé non dimostra nel periodo della sua appartenenza alla stessa, l'inesistenza della facoltà di disporre sugli stessi da parte dell'organizzazione criminale e non basta a sovvertire la presunzione legale di cui all'art. 72 PC.  
 
2.2. Al riguardo il ricorrente si limita a ribadire che le sentenze italiane avrebbero escluso l'aggravante del riciclaggio e che, sebbene egli appartenesse all'associazione camorristica, gli averi in questione sarebbero rimasti esclusivamente nella sua disponibilità, ciò che, a norma di legge, non è decisivo. Accennando poi all'art. 260ter CP, relativo all'organizzazione criminale, egli non dimostra perché l'istanza precedente avrebbe applicato in maniera lesiva del diritto federale l'art. 72 CP. Rinviando in tale ambito in maniera inammissibile agli atti allegati al reclamo, visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286), adduce che attualmente non avrebbe legami con l'organizzazione criminale, che al suo dire non esisterebbe più a causa del suo smembramento: quest'assunto è ininfluente con riferimento alle notorie ramificazioni e alla facoltà di riorganizzarsi della camorra.  
 
3.  
 
3.1.   
Riguardo al quesito della prescrizione del diritto di confiscare, la CRP, rilevato che sebbene il procedimento pendente in Svizzera è quello di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, ha sottolineato che nel decreto di sequestro si fa esplicito riferimento anche agli art. 260tere 72 CP. Tra i fatti accertati dal MPC risultano due versamenti in contanti effettuati il 15 gennaio 2002 e il 9 aprile 2002: per questi movimenti, che configurerebbero l'ipotesi di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 lett. a CP, il 9 aprile 2017 sarebbe intervenuta la prescrizione. La CRP ha per contro ritenuto che per le operazioni effettuate il 26 luglio 2004 e il 3 ottobre 2007, rispettivamente di EUR 500'000 e 38'278.88, il termine di prescrizione di 15 anni non è ancora intervenuto. Ha inoltre osservato che riguardo all'ipotesi di confisca secondo l'art. 72 CP, la prescrizione non inizierebbe a decorrere prima che il potere di disposizione sui valori patrimoniali da parte dell'organizzazione criminale cessi, per cui in concreto essa subentrerebbe nel giugno 2020. Ha poi aggiunto che anche nell'ipotesi di abbandono del procedimento, resterebbe aperta la possibilità di una procedura indipendente di confisca secondo l'art. 376 segg. CPP, ritenuto che, con riferimento all'art. 72 PC, perlomeno due presunti atti di riciclaggio non risulterebbero ancora prescritti. 
 
3.2. Al riguardo il ricorrente accenna semplicemente al fatto che la CRP avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni presumibilmente finalizzate a operazioni di riciclaggio sarebbero quattro, mentre al suo dire si tratterrebbe di un unico versamento effettuato nel 2002 su un conto svizzero: le operazioni del 2004 concernerebbero soltanto un trasferimento su un'altra relazione bancaria, motivo per cui la prescrizione sarebbe già intervenuta. Con questo rilievo, egli chiaramente non dimostra che si sarebbe un presenza di un accertamento addirittura insostenibile e quindi arbitrario dei fatti (DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146).  
 
Per di più, egli non contesta gli ulteriori argomenti addotti dall'istanza precedente sul quesito della prescrizione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368). 
 
4.   
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 30 agosto 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri