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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.189/2004 /bom 
 
Sentenza del 30 settembre 2004 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Hohl, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Arnold, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
pignoramento complementare, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 24 agosto 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 26 settembre 2003, nell'ambito dell'esecuzione promossa da B.________ e C.________ nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato il salario corrisposto dalla X.________ S.A. al debitore. Il 31 ottobre 2003 l'Ufficio ha respinto la richiesta dei creditori di pure pignorare i diritti azionari dell'escusso nella predetta società. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto l'11 febbraio 2004 un ricorso inoltrato dai creditori contro tale rifiuto. 
2. 
Il 3 febbraio 2004 i creditori procedenti hanno chiesto all'Ufficio il pignoramento complementare della pretesa, che l'escusso vanterebbe nei confronti della moglie, in restituzione delle azioni di due società (X.________ S.A. e Y.________ S.A.). L'Ufficio ha respinto la richiesta. 
3. 
Con sentenza 24 agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso presentato dai creditori e ha ordinato all'Ufficio di procedere al pignoramento della pretesa dell'escusso in restituzione delle 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della X.________ S.A. e delle 98 azioni al portatore del medesimo valore nominale della Y.________ S.A. detenute dalla moglie. L'autorità di vigilanza ha rilevato che le azioni al portatore sono di proprietà della moglie, perché sono in suo possesso. Essa indica che tale circostanza è stata confermata in sede di interrogatorio formale da entrambi i coniugi e che il debitore ha segnatamente dichiarato di aver donato le azioni alla moglie per motivi di sicurezza, poiché effettuava investimenti rischiosi nell'Europa orientale e desiderava proteggere il suo capitale. Tuttavia, secondo la sentenza cantonale, la questione di sapere se, come affermato dai creditori procedenti, l'escusso abbia effettivamente un diritto alla restituzione di tali azioni non può essere decisa in sede di ricorso LEF: per il pignoramento è unicamente determinante l'affermazione in tal senso dei creditori. L'esistenza di una pretesa di restituzione dovrà essere stabilita nell'ambito di una procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF. 
 
4. 
Con ricorso 13 settembre 2004 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza e di ordinare all'Ufficio di annullare il pignoramento deciso nella sentenza cantonale. Afferma che, contrariamente alla DTF 103 III 86 a cui si riferisce l'autorità di vigilanza, in concreto la domanda di pignoramento concerne un credito e non un bene. Ciò escluderebbe la possibilità di avviare una procedura di rivendicazione, poiché nessuno sarebbe proprietario dell'asserito diritto alla restituzione. Sostiene che sua moglie si troverebbe invece coinvolta in una causa civile, in cui gli aggiudicatari farebbero valere l'asserito diritto alla restituzione. Contesta poi che la semplice affermazione dei creditori, secondo i quali sussisterebbe un diritto alla restituzione, sarebbe sufficiente per procedere al pignoramento. Essi avrebbero invece dovuto procedere con un'azione revocatoria. 
5. 
In concreto il ricorrente pare misconoscere che la giurisprudenza del Tribunale federale riconosce la possibilità di pignorare dei diritti (obbligatori) di restituzione (v. nel caso di un rapporto fiduciario DTF 107 III 103 e 106 III 86 consid. 2, cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 91 LEF) e che l'Ufficio di esecuzione deve, in linea di principio, pignorare tutti i beni patrimoniali che il creditore indica appartenere al debitore (DTF 105 III 107 consid. 4 pag. 115). Per quanto attiene poi specificatamente alla presente fattispecie si può osservare che paiono sussistere indizi che depongono per una cessione fiduciaria delle azioni, atteso che in sede di interrogatorio formale, lo stesso debitore ha indicato di aver regalato le azioni alla moglie perché voleva proteggere il proprio capitale. Ne segue che l'autorità di vigilanza non ha violato il diritto federale ordinando il pignoramento della pretesa di restituzione. Occorre infine ricordare che il dispositivo della sentenza cantonale si limita a pronunciare il contestato pignoramento. Atteso che con un ricorso LEF non può essere impugnata la motivazione della sentenza dell'autorità di vigilanza, non occorre pronunciarsi sul seguito della procedura. In altre parole, non abbisogna decidere se, come indicato dall'autorità cantonale, la questione concernente la proprietà delle azioni dovrà essere risolta nell'ambito di una procedura di rivendicazione o se, invece, come sostenuto dal ricorrente, la stessa è esclusa e sua moglie si vedrà - eventualmente - confrontata con una causa civile mediante la quale gli aggiudicatari del diritto pignorato chiederanno la restituzione dei titoli. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alle controparti (B.________, e C.________, patrocinati dall'avv. Roberto Haab), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 30 settembre 2004 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: