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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_916/2022  
 
 
Sentenza del 30 novembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Beusch, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di domicilio, permesso di dimora, allontanamento, ammissione provvisoria, ecc., 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.253). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nel maggio 2014, la cittadina italiana A.________ ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese. Nel seguito, il permesso le è stato però revocato (assenza di un'attività lucrativa) ed anche i successivi ricorsi non hanno portato all'esito da lei sperato, di modo che la revoca è diventata definitiva (al riguardo, cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018). 
Il 23 agosto 2018, A.________ ha quindi notificato la propria partenza all'estero, prevista per il 19 ottobre 2018. Nel contempo, ha però domandato di rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS, per svolgere un'attività lucrativa come giurista indipendente. 
 
B.  
Con scritto del 6 settembre 2018, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha comunicato a A.________ che il permesso di cui aveva disposto in passato era stato revocato e che un suo rinnovo non era possibile. Il 10 settembre 2018 la stessa ha allora presentato un'istanza di rilascio di un nuovo permesso, quale lavoratrice indipendente, che è stata respinta con decisione del 10 ottobre 2018, perché l'attività svolta era marginale. 
Dopo un iter che non è necessario riassumere, la liceità del diniego del rilascio del permesso è stata confermata anche dal Tribunale federale (sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020). 
 
C.  
Con istanza del 21 dicembre 2020 e successivi complementi del 22 e 31 del medesimo mese, A.________ ha chiesto alla Sezione della popolazione: (a) il rilascio di un permesso di domicilio; (b) il rilascio di un permesso di dimora, eventualmente quale caso di rigore; (c) di proporre alla Segreteria di Stato della migrazione la sua ammissione provvisoria in Svizzera; (d) il riesame della decisione dipartimentale del 10 ottobre 2018. Il 25 gennaio 2021, l'istanza è stata respinta. 
Su ricorso, l'agire della Sezione della popolazione è stato tutelato sia dal Consiglio di Stato (5 maggio 2021) che dal Tribunale amministrativo ticinese, espressosi con sentenza del 10 ottobre 2022 nella quale, dopo avere indicato di potere decidere in base agli atti, senza assumere ulteriori prove, osserva: (a) che la richiesta di "revisione del diritto di soggiorno in Svizzera per l'ottenimento del permesso di lavoro" è inammissibile (giudizio impugnato, consid. 1.2); (b) che le condizioni per la concessione di un permesso di domicilio non sono date, né in base al diritto interno né in base agli accordi conclusi tra Italia e Svizzera (giudizio impugnato, consid. 4); (c) che le condizioni per un riesame della decisione dipartimentale del 10 ottobre 2018 non sono date (giudizio impugnato, consid. 5); (d) che le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora sulla base del diritto interno, eventualmente quale caso di rigore, non sono date e che stessa cosa vale in relazione all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), che A.________ per altro non invocava più (giudizio impugnato, consid. 6); (e) che le condizioni per prescindere da un allontanamento e per un'ammissione provvisoria - in ragione di procedure aperte sul nostro territorio, non ancora concluse, e delle difficoltà di spostamento causate dalla pandemia di COVID-19 - non sono date (giudizio impugnato, consid. 7). 
 
D.  
Con ricorso ordinario in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 12 novembre 2022, A.________ ha impugnato la sentenza del 10 ottobre 2022 della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo: 
in via principale, che la stessa sia annullata rispettivamente riformata e l'incarto rinviato all'autorità inferiore, affinché emani una nuova decisione (relativa al rilascio di un permesso di domicilio, alla pronuncia dell'ammissione provvisoria rispettivamente della riammissione, al rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore, al riconoscimento delle condizioni per un riesame e/o per una revisione); 
in via subordinata, in caso di reiezione del ricorso, "che l'Ufficio della migrazione proceda con l'istruttoria corretta", prevedendo il rimedio giuridico nella misura di allontanamento ex art. 26b cpv. 2 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281) e chiedendo la riammissione in Italia attraverso il rilascio del modulo standard ex art. 64c della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), affinché vengano verbalizzate e menzionate tutte le ragioni che si oppongono all'allontanamento dalla Svizzera. 
Domanda nel contempo la concessione dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo al ricorso "e/o l'adozione di misure provvisionali, rispettivamente l'adozione di misure cautelari per tutelare interessi minacciati", nonché "l'assunzione dei vari incarti cantonali in relazione alle condizioni di ammissione in Svizzera". 
Preso atto dei contenuti della sentenza impugnata e del gravame, il Tribunale federale non ha ordinato nessun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 III 140 consid. 1).  
L'insorgente indica di impugnare la sentenza cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale "in relazione sia al diniego da parte dell'autorità cantonale della migrazione al rilascio di un qualsiasi tipo di permesso, sia all'allontanamento, che l'autorità cantonale vuole legittimare senza proporre l'ammissione provvisoria rispettivamente la riammissione in Italia". 
 
1.2. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Giusta l'art. 83 lett. c n. 3, n. 4 e n. 5 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inoltre inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (n. 3), l'allontanamento (n. 4) e le deroghe alle condizioni di ammissione (n. 5).  
Le restrizioni previste dall'art. 83 lett. c LTF valgono anche nei confronti di pronunce relative al diniego delle condizioni per procedere al riesame di decisioni che sono state prese in precedenza (sentenza 2C_656/2021 del 9 dicembre 2021 consid. 1.1). 
 
1.3. Ora, alla luce dell'art. 83 lett. c n. 3 e n. 4 LTF, un'impugnazione per mezzo di un ricorso ordinario in materia di diritto pubblico contro il diniego dell'ammissione provvisoria giusta l'art. 83 LStrI e contro l'allontanamento giusta l'art. 64 LStrI (oggetto sia delle conclusioni principali che di quelle sussidiarie) va a priori esclusa.  
Nel contempo, riguardo a questi aspetti non vengono formulate nemmeno delle critiche conformi all'art. 42 cpv. 2 LTF e all'art. 106 cpv. 2 LTF (successivo consid. 2.1), che potrebbero essere oggetto di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. 
In effetti, in merito ai motivi per i quali il Tribunale amministrativo ticinese ha respinto le critiche relative alla mancata proposta di ammissione provvisoria e all'allontanamento dal nostro Paese (giudizio impugnato, consid. 7), la ricorrente di fatto non si esprime (art. 42 cpv. 2 LTF). Inoltre, la stessa si limita a chiedere l'esame della costituzionalità della decisione di allontanamento, quindi a evocare una serie di diritti fondamentali senza spiegare compiutamente le ragioni per le quali la sentenza della Corte cantonale - unico possibile oggetto di impugnazione davanti al Tribunale federale (sentenza 2C_502/2021 del 31 agosto 2022 consid. 2.3) - li violerebbe (art. 106 cpv. 2 LTF). In particolare, anche la critica relativa ad un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e/o a un apprezzamento manifestamente inesatto delle prove offerte, che è correttamente diretta contro l'agire del Tribunale amministrativo, si limita in effetti ad affermare l'arbitrio, non a dimostrarlo, e ciò non basta (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). D'altra parte, ad una differente conclusione non conduce nemmeno il richiamo ad una serie di norme contenute in ordinanze e leggi federali, unitamente alla denuncia della lesione del principio di legalità perché - salvo eccezioni, in concreto non date - il principio di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) non è un diritto costituzionale indipendente e non è di conseguenza possibile lamentare la sua violazione nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 116 LTF; sentenze 2C_1020/2020 del 12 aprile 2022 consid. 4.1; 2C_946/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 2.1). Pure le richieste di assunzione di prove in relazione alla domanda di ammissione provvisoria e all'allontanamento non vanno quindi approfondite oltre. 
 
1.4. Per quanto riguarda il diniego del rilascio "di un qualsiasi tipo di permesso" di soggiorno in Svizzera, pronunciato anche in relazione all'istanza di riesame/revisione di decisioni precedenti, ad un verifica nel merito di una larga parte del gravame quale ricorso in materia di diritto pubblico si oppone invece l'art. 83 lett. c n. 2 e n. 5 LTF.  
L'art. 30 LStrI, relativo sia ai casi di rigore (lett. b) che all'agevolazione di una riammissione (lett. k), l'art. 33 LStrI, relativo al rilascio di un permesso di dimora, e l'art. 34 LStrI, relativo al rilascio di un permesso di domicilio, hanno infatti tutti un carattere potestativo e non conferiscono quindi nessun diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, al quale l'insorgente potrebbe validamente appellarsi in questa sede (sentenze 2C_926/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.2 [art. 30 LStrI]; 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 1.1 [art. 34 LStrI]; 2C_666/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 3 [art. 33 LStrI]). Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di una deroga alle condizioni d'ammissione (attraverso il riconoscimento di un caso di rigore o di una riammissione agevolata), l'inammissibilità è data espressamente anche in base all'art. 83 lett. c n. 5 LTF. 
Pure in relazione agli art. 30, 33 e 34 LStrI, rispettivamente al diniego delle condizioni per procedere a un riesame/a una revisione di decisioni prese in precedenza, va nel contempo constatato che l'impugnativa non è ammissibile neppure quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con riferimento a tali aspetti, manca in effetti la denuncia di specifiche critiche di natura formale, conformi all'art. 106 cpv. 2 LTF, che potrebbero essere trattate nell'ambito di un simile rimedio (art. 113 segg. LTF in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; sentenze 2C_727/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 1.1 e 2C_570/2019 del 16 luglio 2019 consid. 5.3). Di conseguenza, quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è inammissibile. 
 
1.5. Quale ricorso in materia di diritto pubblico l'impugnativa è invece ammissibile riguardo ai seguenti aspetti. Da un lato, in relazione alla richiesta di rilascio di un permesso di dimora giusta l'art. 4 allegato I ALC, cui la ricorrente può di principio richiamarsi in qualità di cittadina italiana. D'altro lato, in relazione alla richiesta di rinnovo di un permesso di dimora e/o di rilascio di un permesso di domicilio sulla base dell'accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548).  
In effetti, in base a una giurisprudenza costante, evocata anche dai Giudici ticinesi, la convenzione italo-svizzera del 22 luglio 1868 di domicilio e consolare (RS 0.142.114.541) e la relativa dichiarazione del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3), pure menzionate nel ricorso, si applicano solo ai cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio, ciò che non è il caso nella fattispecie (DTF 119 IV 65 consid. 1a; 106 Ib 125 consid. 2b; sentenze 2C_437/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4; 2C_925/2015 del 27 marzo 2017 consid. 2.3.2). Per contro, la possibilità di richiamo all'accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964, relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, è di principio data e l'esame delle condizioni per ammettere o meno il diritto al rinnovo del permesso di dimora e/o al rilascio di un permesso di domicilio va considerato come una questione di merito (sentenza 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 1.1). 
Nel contempo, in tale contesto potrà essere trattata anche la critica con la quale viene lamentato l'ammontare delle spese giudiziarie, stabilito dal Tribunale amministrativo in fr. 800.--, dopo avere respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata in sede cantonale. 
 
1.6. Con riferimento ai tre aspetti indicati (trattati nei successivi consid. 3-5), il gravame, che è diretto contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF) ed è stato presentato nei termini (art. 44 cpv. 2 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della decisione querelata, con interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), è quindi ammissibile come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, visto l'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Chi ricorre deve quindi spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 2, nel quale A.________ è stata già resa attenta anche al fatto che non basta denunciare l'illegalità del giudizio impugnato attraverso il richiamo ad un interminabile elenco di norme, ma occorre anche spiegare la propria critica, poiché altrimenti essa non può essere approfondita).  
Esigenze più severe valgono poi in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2). 
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3). L'eliminazione del vizio nell'accertamento dei fatti deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato (art. 97 cpv. 1 LTF).  
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al querelato giudizio (nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
2.3. Nella fattispecie, siccome l'insorgente non li mette validamente in discussione, con motivazione conforme a quanto indicato nel considerando 2.2, i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 2.2, da cui risulta che, senza specifiche censure, pure aggiunte e precisazioni non possono essere ritenute).  
Nel contempo, va rilevato che sostanziate non sono nemmeno le condizioni per l'assunzione di nuove prove relative al merito, di modo che, per quanto non già agli atti, i certificati di cui ai docc. C non possono essere considerati. Una parte di essi porta del resto una data successiva al giudizio impugnato, ragione per la quale alla loro produzione osta anche il divieto di nova in senso proprio (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Lecita è per contro la produzione del doc. B, che ha una data successiva al giudizio impugnato, ma che è stato prodotto al fine di dimostrare la tempestività del gravame. 
 
3.  
 
3.1. Riferendosi all'accordo sulla libera circolazione delle persone, così come a un'inabilità "attuale" al lavoro dal 21 settembre 2021, l'insorgente lamenta il mancato riconoscimento di un diritto a rimanere giusta l'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70 (lavoratori dipendenti), o in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b della direttiva 75/34/CEE (lavoratori indipendenti), dopo la cessazione dell'attività svolta, ed adduce quindi una censura nuova.  
In effetti, sulla base degli accertamenti che emergono dal considerando 6.3 del giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.3), il ricorso presentato davanti alla Corte cantonale non deduceva dall'accordo sulla libera circolazione delle persone nessun diritto di soggiorno nel nostro Paese. 
 
3.2. Ora, è vero che la formulazione di una nuova argomentazione giuridica davanti al Tribunale federale è di principio ammissibile. Tale modo di agire presuppone però che la Corte cantonale abbia già accertato la realizzazione dei presupposti fattuali della nuova ipotesi e che questi emergano dalla decisione impugnata, ciò che non è il caso nella fattispecie in esame (sentenze 2C_262/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 7.2; 2C_830/2013 del 6 marzo 2014 consid. 5.2).  
Dal querelato giudizio le condizioni per ammettere lo statuto di lavoratrice dipendente o di lavoratrice indipendente, presupposto per il riconoscimento di un diritto a rimanere giusta l'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70 o in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b della direttiva 75/34/CEE, dopo la cessazione dell'attività sin lì svolta, infatti non risultano. Al contrario, dallo stesso emerge che alla ricorrente lo statuto di lavoratrice dipendente e quello di lavoratrice indipendente sono già stati entrambi negati, con decisioni confermate in ultima istanza anche dal Tribunale federale (sentenze 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 [attività lucrativa dipendente] e 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 [attività lucrativa indipendente]; precedenti consid. A e B dei fatti). 
Già per questo motivo, la critica sollevata in relazione all'art. 4 allegato I ALC va quindi respinta, senza che sia necessario soffermarsi sulla natura dell'inabilità "attuale" al lavoro denunciata dall'insorgente (che pure non risulta dal giudizio della Corte cantonale). Per quanto la richiesta del permesso di dimora UE/AELS venga nuovamente ricondotta a "motivi di rigore", va invece osservato che l'art. 4 allegato I ALC, al quale la ricorrente si richiama, non regola simili fattispecie. 
 
4.  
 
4.1. Oltre che all'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'insorgente si riferisce poi all'accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964, relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera. In tale contesto, si richiama innanzitutto all'art. 11 cpv. 1 lett. a per lamentare il mancato rinnovo del permesso di dimora; evocando la dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, che avrebbe ridotto il termine di attesa per l'ottenimento di un permesso di domicilio da dieci a cinque anni, fa quindi valere il diritto al rilascio di un permesso di domicilio.  
 
4.2. Ancora a torto però, perché l'art. 11 dell'accordo citato, subordina il diritto al rinnovo del permesso di dimora all'esistenza di un soggiorno "regolare e ininterrotto" in Svizzera della durata di cinque anni, cioè a una condizione che fa in concreto difetto. Sempre a un soggiorno "regolare e ininterrotto" di almeno cinque anni è inoltre subordinato anche il rilascio di un permesso di domicilio (sentenza 2A.231/2002 del 28 maggio 2002 consid. 1.1.4, in cui la portata della dichiarazione del 23 aprile 1983 è lasciata aperta; messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, cifra. 1.3.6.3).  
A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, un soggiorno "regolare e ininterrotto" è infatti dato soltanto quando si è in presenza di un permesso di dimora valido (sentenze 2A.105/2001 del 26 giugno 2001 consid. 3c; 2A.73/1999 del 26 aprile 1999 consid. 1a; 2A.79/1998 del 22 giugno 1998 consid. 1a.bb), ovvero di una condizione avveratasi qui nemmeno per la durata di un anno: perché la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS nel mese di maggio 2014 e lo stesso le è stato revocato con decisione del 27 febbraio 2015 (giudizio impugnato, consid. 4.1.2), di modo che da quel momento la sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata. Dapprima, fino alla pronuncia della sentenza 2C_204/2017, in relazione alla revoca appena menzionata. Di seguito, in conseguenza del diniego del rilascio di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, fino alla pronuncia della sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 (precedenti consid. A e B dei fatti). 
 
5.  
 
5.1. A maggiore fortuna non sono infine destinate nemmeno le critiche con le quali la ricorrente si lamenta dell'ammontare delle spese giudiziarie, stabilito dal Tribunale amministrativo ticinese in fr. 800.-- dopo avere respinto la richiesta di assistenza giudiziaria.  
 
5.2. Anche in questo contesto, le censure di natura costituzionale sono infatti soltanto abbozzate e non rispettano quindi l'art. 106 cpv. 2 LTF, che richiede la formulazione di una motivazione precisa (precedente consid. 2.1). Inoltre, il richiamo all'art. 117 e all'art. 118 del codice di procedura civile federale del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) non è pertinente perché, come risulta dal considerando 9 del giudizio impugnato, il diniego dell'assistenza giudiziaria e la fissazione delle spese giudiziarie in fr. 800.-- da parte dell'istanza precedente non si basano sul diritto federale bensì sul diritto cantonale, di cui si può lamentare davanti al Tribunale federale soltanto un'applicazione arbitraria o altrimenti lesiva del diritto federale (DTF 143 I 321 consid. 6.1). Come detto, una simile censura non viene qui però presentata.  
 
6.  
 
6.1. Per quanto precede, sia in relazione alle conclusioni principali che a quelle subordinate, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.  
 
6.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta, perché il gravame - prolisso e, per lo meno a tratti, anche confuso e defatigatorio - doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente, è comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF); non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
6.3. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo e/o di adozione di misure cautelari pendente causa diventa priva di oggetto.  
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.  
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 30 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli