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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_79/2012 
 
Sentenza del 31 gennaio 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Istituto delle assicurazioni sociali, 
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio. 
 
Oggetto 
precetti esecutivi; avvisi di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che con sentenza 11 gennaio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro i precetti esecutivi e gli avvisi di pignoramento emessi nei suoi confronti nelle esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dallo Stato del Cantone Ticino (esecuzioni relative all'incasso di crediti in restituzione di assegno integrativo e di prima infanzia, di prestazione complementare e di sussidio LAMal indebitamente percepiti); 
che la Corte cantonale ha sottolineato come A.________ nell'atto di ricorso si sia limitata a qualificare i precetti esecutivi come ingiustificati poiché sarebbe pendente un non meglio definito procedimento penale; 
che secondo la Corte cantonale l'escussa non ha tuttavia contestato di aver ricevuto i precetti esecutivi né di aver omesso o rinunciato a formulare opposizione; 
che, in riferimento alla richiesta di A.________ di sospensione delle predette esecuzioni, la Corte cantonale ha precisato che la sospensione di un'esecuzione non colpita da opposizione presuppone una decisione giudiziaria (art. 85 o art. 85a LEF), la cui esistenza nel caso concreto non risulta né dalle allegazioni dell'escussa né dagli atti; 
che mediante ricorso in materia civile del 22 gennaio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti nel suo gravame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno della reiezione del suo ricorso, ma si limita ad affermare di non aver potuto interporre opposizione ai precetti esecutivi "essendo nel bisogno" e a chiedere nuovamente la sospensione delle esecuzioni fino alla conclusione "del procedimento penale"; 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 31 gennaio 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini