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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_300/2021  
 
Decreto del 31 marzo 2022 
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e 
B.________, 
patrocinati dall'avv. Daniel Holenstein, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposta cantonale 2014, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2021 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.219.357 e 80.2019.358). 
 
 
La Presidente della II Corte di diritto pubblico,  
 
visto:  
il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato il 9 aprile 2021 da A.________ e dalla moglie B.________ contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2021 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che li oppone alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino in materia d'imposta federale diretta e d'imposta cantonale 2014; 
che con decreto del 25 maggio 2021 la presente procedura è stata sospesa poiché, su istanza dei ricorrenti e in applicazione della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza in vigore dal 29 dicembre 1972 (CDI CH-DE; RS 0.672.913.62), le competenti autorità fiscali tedesche hanno avviato delle trattative amichevoli (art. 26 CDI CH-DE) con quelle svizzere riguardo alla determinazione del domicilio fiscale degli interessati per gli anni 2012-2015; 
 
 
considerando:  
che con lettera del 30 marzo 2022 i ricorrenti hanno informato il Tribunale federale che un accordo amichevole era stato raggiunto tra le autorità fiscali tedesche e quelle svizzere (vedasi lettera del 1° marzo 2022 del Bundeszentralamt für Steuern, ivi allegata) dal quale risulta che negli anni 2012-2015 essi risiedevano in Germania; 
che i ricorrenti hanno inoltre precisato che il consenso a detto accordo comprendeva nello stesso tempo una rinuncia da parte loro ai rimedi giuridici ordinari (cfr. artt. 15 e 16 della legge federale del 18 giugno 2021 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale [LECF; RS 672.2]); 
che, nello stesso scritto, i ricorrenti hanno quindi dichiarato di ritirare il ricorso presentato il 9 aprile 2021 nonché hanno domandato che sia rinunciato a prelevare spese e che venga concesso loro un'adeguata indennità per le ripetibili della sede federale; 
che, a sostegno di quest'ultima richiesta, i ricorrenti fanno valere che l'accordo amichevole raggiunto conferma la loro tesi secondo la quale, segnatamente nel periodo fiscale litigioso dinanzi al Tribunale federale, essi erano illimitatamente imponibili in Germania, non invece nel Cantone Ticino; 
che, di conseguenza, siccome di regola le spese giudiziarie devono essere sopportate da chi le ha causate, considerano di avere diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino, perché sono stati spinti a ricorrere (vedasi DTF 133 I 234 consid. 3) a seguito di un'errata applicazione della normativa determinante da parte delle autorità fiscali ticinesi; 
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte adita dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che, in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate, dichiarando il processo terminato nonché statuendo sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (artt. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); 
che sebbene in caso di desistenza, le spese giudiziarie, di regola, vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuoterle (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che, nel caso di specie, siccome in seguito alla conclusione del sopramenzionato accordo amichevole, i ricorrenti sono considerati illimitatamente imponibili in Germania tra l'altro nel 2014, essi possono essere ritenuti parte vincente (ottenendo infatti quanto richiesto nel loro ricorso); 
che non va poi omesso che la rinuncia ai rimedi di diritto ordinari è loro imposta proprio perché è concluso un accordo amichevole (cfr. artt. 15 e 16 LECF); 
che, viste queste circostanze del tutto particolari, si giustifica di considerarli parte vincente nonostante il ritiro del ricorso e quindi di rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 2 LTF) nonché di concedere loro un'indennità per ripetibili della sede federale, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:  
 
1.  
La causa 2C_300/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Non si riscuotono spese giudiziarie. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 31 marzo 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud