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[AZA 7] 
U 275/98 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 31 maggio 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
M._________, opponente, rappresentato dal Sindacato 
Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- M._________, nato nel 1953, lamenta gli esiti di 
tre infortuni professionali intervenuti rispettivamente il 
18 dicembre 1989, il 7 novembre 1994 e il 6 ottobre 1995, 
nei quali riportò lesioni alle spalle che lo costrinsero, 
nel 1997, a cessare l'attività di capo operaio sino ad 
allora esercitata presso l'impresa di costruzioni 
S._________ SA di G._________. 
Mediante decisione 20 settembre 1997, l'Istituto nazionale 
svizzero di assicurazione contro gli infortuni 
(INSAI) dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità 
del 30% dal 1° giugno 1997 e di un'indennità per menomazione 
all'integrità del 20%, confermando il provvedimento anche 
dopo opposizione, il 27 novembre 1997. 
 
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria 
(SEI), M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle 
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione 
di una rendita per un'invalidità pari almeno al 50%, con 
protesta di spese e ripetibili. 
Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria 
cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare 
all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 
50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di 
ripetibili nella misura di fr. 800.-. 
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini, 
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo 
con cui chiede di stabilire il tasso d'invalidità al 
30%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. 
L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione 
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
Il primo giudice ha in particolare esposto come, 
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato 
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, 
che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione 
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario 
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal 
medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da 
un lato, come il compito del medico consista nel porre un 
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura 
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, 
dall'altro, come la documentazione medica costituisca 
un importante elemento di giudizio per determinare quali 
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento 
e prestata adesione. 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati 
nel rapporto 10 febbraio 1997 del dott. C._________, medico 
di circondario dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato 
che l'assicurato, a dipendenza dei postumi infortunistici 
alle spalle, non era più in grado di svolgere l'attività 
precedente di capo operaio. Come l'istituto assicuratore, 
l'autorità giudiziaria di primo grado ha però ritenuto 
l'interessato abile al lavoro in misura completa in 
attività sostitutive leggere compatibili con lo stato di 
salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni 
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato 
(cfr. sull'attendibilità delle valutazioni dei medici 
di circondario dell'INSAI, DTF 122 V 161 in fine; v. 
pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, 
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata 
in tema di determinazione del salario di riferimento 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli 
anni dal 1994 al 1997 alla retribuzione annua media conseguibile 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati 
non qualificati con problemi di salute in attività 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata 
in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato. Qualora 
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente 
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti 
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se 
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici 
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle 
circostanze personali e professionali del caso concreto 
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni 
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado 
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è 
tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al 
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del 
salario statistico permettesse di tener conto delle varie 
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora 
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a 
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da 
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, 
il giudice non può senza valido motivo sostituire il 
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo 
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su 
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o 
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute 
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze 
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, 
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova 
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio 
querelato non può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto 
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di 
tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 
49'327.-, arrotondati a fr. 49'000.-. Orbene, il Tribunale 
federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione 
del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. 
L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati 
statistici sulla struttura dei salari editi dal competente 
Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua 
media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni 
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, 
nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 
x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza 
in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche 
circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare 
una riduzione del salario statistico fino, realizzate 
tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 70'655.- annui) non 
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione 
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto 
a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 30% 
merita di essere ristabilita. 
 
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con 
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché 
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è 
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 
112 V 49 consid. 3 e rinvio). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato. 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 31 maggio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :