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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_312/2010 
 
Decreto del 31 maggio 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Rudolf Schaller, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Franco Pedrazzini, 
opponente. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo (rigetto dell'opposizione), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 23 marzo 2010 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
La B.________ SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 100'000.--. Con sentenza 5 marzo 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha, accogliendo l'istanza presentata dalla creditrice, pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo. 
 
2. 
A.________ ha appellato la decisione pretorile e ha domandato che al rimedio venisse conferito l'effetto sospensivo. Il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto tale richiesta con decreto del 23 marzo 2010, indicando che il gravame non presentava concrete probabilità di esito favorevole. 
 
3. 
Con ricorso in materia civile del 22 aprile 2010 A.________ è insorta al Tribunale federale contro tale decreto, postulando la concessione dell'effetto sospensivo al rimedio per la durata della procedura federale. 
 
Nelle osservazioni alla misura d'urgenza sia il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino sia la creditrice procedente hanno segnalato al Tribunale federale che la Corte cantonale ha deciso con sentenza 5 maggio 2010 l'appello della qui ricorrente. La creditrice, che si è opposta all'emanazione di misure d'urgenza, ha pure affermato che la procedura ricorsuale è divenuta priva d'oggetto e ha protestato spese e ripetibili. 
 
Con lettera 26 maggio 2010 la ricorrente ha chiesto che la procedura federale sia stralciata dai ruoli, perché divenuta priva d'oggetto, e che le spese processuali e le ripetibili siano messe a carico della controparte o dello Stato del Cantone Ticino. 
 
4. 
Da quanto precede è - a giusta ragione - pacifico che il ricorso è divenuto privo d'oggetto. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause diventate prive d'oggetto. 
 
5. 
Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali (DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495). 
 
5.1 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione (assenza di possibilità di successo dell'appello) del decreto cantonale era sufficiente dal profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost., atteso che ha permesso alla ricorrente di impugnarlo con cognizione di causa (DTF 134 I 83 consid. 4.1). La critica appare pertanto infondata. L'altra - generica - censura ricorsuale concernente l'arbitrarietà del decreto in discussione non soddisfa invece i requisiti di motivazione posti a un ricorso in materia civile dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il gravame, se non fosse divenuto privo d'oggetto, avrebbe quindi dovuto essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. 
 
5.2 In queste circostanze le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente ripetibili per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
per questi motivi, la Presidente decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 300.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 31 maggio 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti