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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_359/2018  
 
 
Sentenza del 31 agosto 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; confronto dei redditi), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 aprile 2018 (32.2017.155). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con decisione su opposizione del 18 marzo 2005 A.________, nato nel 1964, di formazione cuoco diplomato, è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° febbraio 2004, in considerazione di un'inabilità lavorativa dovuta esclusivamente a patologia psichiatrica pari al 40%, sia nella sua professione di cuoco (purché eviti l'esposizione a determinate sostanze allergiche) che in altre attività idonee.  
 
A.b. In seguito a una procedura di revisione d'ufficio, con decisione su opposizione del 16 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha soppresso il diritto alla rendita d'invalidità con effetto dal 1° gennaio 2006, tenuto conto dell'avvenuto miglioramento della patologia invalidante e della completa capacità lavorativa nella sua abituale professione di cuoco - sempre a condizione di evitare l'esposizione ai prodotti allergenici - che in qualsiasi attività a lui idonea. Contro tale pronuncia l'assicurato ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, preso atto dell'avvenuta transazione tra le parti nel senso di rinviare gli atti all'UAI per complemento istruttorio, ha stralciato dai ruoli la causa in data 7 marzo 2018.  
L'UAI, completata l'istruttoria - segnatamente fondandosi sulle conclusioni della perizia psichiatrica del 15 maggio 2008 - con progetto del 9 giugno 2008, confermato con decisione del 15 ottobre 2008 ha assegnato un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 maggio 2008, ritenuto che i nuovi accertamenti effettuati hanno confermato l'assenza di affezioni psichiche che giustificano un'incapacità lavorativa e dunque l'assenza del diritto a una rendita d'invalidità. 
 
A.c. Nell'aprile 2015 A.________ ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, lamentando un peggioramento della forte depressione innescata dall'asma bronchiale in relazione all'allergia ai crostacei riscontrata a far tempo dal 2000. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, segnatamente una perizia pluridisciplinare il 5 dicembre 2016, con decisione del 22 agosto 2017 l'UAI ha negato all'assicurato il diritto a una rendita d'invalidità e a provvedimenti professionali.  
 
B.   
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 16 settembre 2017 (timbro postale) e, censurato l'aspetto economico del calcolo del raffronto dei redditi effettuato per determinare il grado d'invalidità, ha postulato il riconoscimento di una rendita con grado d'invalidità del 60%. 
Con giudizio del 5 aprile 2018 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la pronuncia dell'UAI. 
 
C.   
Il 3 maggio 2018 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale, cui chiede sostanzialmente il riconoscimento di una rendita d'invalidità. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto della lite è il diritto di A.________ a una rendita dell'assicurazione invalidità in relazione alla sua domanda dell'aprile 2015. Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestati sono principalmente i redditi da valido e da invalido posti a fondamento della decisione impugnata. L'aspetto medico chiarito in particolare con la perizia pluridisciplinare del 5 dicembre 2016, alle cui conclusioni la Corte cantonale ha aderito, non è stato oggetto di contestazione in sede cantonale. L'apodittica censura del ricorrente, dunque già di per sé inammissibile a provare alcunché (cfr. consid. 1), secondo cui i suoi medici curanti avrebbero sostenuto conclusioni contrarie a quelle ritenute dai periti, resta pertanto senza effetto alcuno.  
 
2.2. Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), gli elementi da considerare nel calcolo del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA in relazione con l'art. 28a cpv. 1 LAI) - segnatamente nella determinazione del reddito da valido e da invalido - come infine i vari gradi di invalidità necessari per il diritto alla rendita (art. 28 LAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale, considerata l'impossibilità di ottenere informazioni dall'ex datore di lavoro presso il quale l'assicurato era attivo quale cuoco prima del danno alla salute, ha ritenuto come reddito da valido quello desumibile dai dati statistici salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica con riferimento all'attività di cuoco con diploma. L'importo annuo aggiornato al 2015 ammonta a fr. 54'271.-. La Corte cantonale ha in seguito determinato anche il reddito da invalido in applicazione dei dati statistici nazionali ISS, segnatamente quelli relativi ad attività semplici e ripetitive. Pertanto, accertata una capacità lavorativa residua del 70% e l'assenza di riduzioni sociali, l'importo annuo aggiornato al 2015 ammonta a fr. 46'861.-. Dal confronto di tali redditi scaturisce un grado d'invalidità del 13.65% che si attesta al di sotto della soglia minima del 40% idonea a giustificare il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità, nemmeno se per ipotesi di lavoro si volesse considerare un reddito da valido definito mediante calcolatrice individuale salariale statistica ("salarium"), in tal caso si giungerebbe al 36%.  
 
3.2. Il ricorrente censura sostanzialmente la correttezza dei calcoli operati dal Tribunale cantonale. Egli ribadisce l'esattezza dei dati derivanti dalla calcolatrice individuale dei salari 2014 ("salarium"). Operando il confronto tra il reddito mensile da valido quale cuoco di fr. 6'137.- e fr. 2'249.- per il reddito da invalido di persona addetta alla pulizia - attività che svolge dal 2006 in maniera molto limitata - da considerare al 70% vista l'accertata inabilità lavorativa del 30% in attività adeguate, si giunge a una perdita di guadagno del 63.35%.  
 
4.  
 
4.1. Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi sono questioni di diritto liberamente riesaminabili. Per contro, la determinazione in applicazione delle predette regole dei due redditi ipotetici di confronto costituisce un accertamento di fatto - solo riesaminabile nei limiti indicati al consid. 1 - se si basa su un apprezzamento concreto delle prove, mentre configura una questione di diritto se si orienta all'esperienza generale della vita (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).  
 
4.2. Con il gravame il ricorrente si limita a riaffermare apoditticamente che dal suo punto di vista il Tribunale cantonale avrebbe "sparato cifre a caso", manifestando così la sua convinzione che non sarebbero stati operati i calcoli corretti. L'insorgente non allega, né tanto meno spiega (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; consid. 1), in che misura l'accertamento della Corte cantonale sarebbe insostenibile, rispettivamente sarebbe stato eseguito in violazione del diritto. Il ricorrente omette difatti già di per sé di motivare in quale misura la determinazione dei redditi operata dall'UAI mediante i dati statistici debba essere biasimata. Va comunque osservato che il confronto dei redditi, in mancanza di dati concreti, è stato operato basandosi sui dati statistici (cfr. per il reddito da valido DTF 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59 con riferimenti e per quello da invalido cfr. DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 seg.). Ora si rileva che il ricorrente in ogni modo non censura l'uso di dati statistici per la determinazione di entrambi i redditi. Per quanto attiene a quello da valido, la Corte cantonale ha accertato l'impossibilità di determinarlo concretamente visto il cambio di gerenza dell'ex datore di lavoro. Con riferimento al reddito da invalido l'attività concretamente svolta come addetto alle pulizie in maniera limitata non permette inoltre di sfruttare in maniera completa e ragionevole la capacita lavorativa residua. Il giudizio cantonale su tale aspetto merita piena conferma, come pure in relazione agli importi derivanti. Il ricorrente non può nemmeno essere seguito quanto rivendica l'utilizzo della calcolatrice individuale dei salari prevista dall'Ufficio federale di statistica. Tale modalità operativa è stata scartata dal Tribunale federale che ha privilegiato il confronto dei redditi mediante dati nazionali statistici come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (sentenza 9C_414/2017 del 21 settembre 2017 consid. 4.2, come pure sentenza 8C_486/2013 del 4 novembre 2013 consid. 4 con riferimenti). Nulla cambia che anche lo strumento rivendicato dal ricorrente, ossia la calcolatrice individuale dei salari, sia pure edito dall'Ufficio federale di statistica (UST), considerato che la differenza nei risultati cui può portare deriva dalla scelta dei parametri da inserire nella calcolatrice individuale.  
 
5.   
In esito alle suesposte considerazioni, per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato. 
 
6.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 31 agosto 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi