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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.309/2002 /bom 
 
Sentenza del 31 ottobre 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi e Nay, 
cancelliere Crameri. 
 
A.________, 
B.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Sandro Patuzzo, via Nassa 25 / riva Vela 12, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
C.________, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
decreto di non luogo a procedere 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 
3 maggio 2002 della Camera dei ricorsi penali del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Nel 1995 la D.________ SA ha preso in locazione uffici in uno stabile di Lugano di cui sono comproprietari A.________ e B.________ SA. Al termine della locazione ai locatori è rimasto scoperto un importo di fr. 9290.45. La locatrice ha quindi sottoscritto, all'ordine di A.________, un vaglia cambiario. Ne sono seguiti una procedura esecutiva in via cambiaria e, con decisione del 28 gennaio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, il fallimento della società; la procedura è poi stata sospesa per mancanza di attivi. 
 
Il 12/15 febbraio 1999 A.________, per sé e quale amministratore unico della B.________ SA, ha denunciato l'allora amministratore unico della società, C.________ , nonché gli altri organi societari, per titolo di cattiva gestione (art. 165 CP), eventualmente bancarotta fraudolenta (163 CP) e omissione della contabilità (art. 166 CP). 
B. 
Con decisione del 26 aprile 1999 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere, rilevando che le affermazioni del denunciante non erano confermate da documenti o altre spiegazioni particolari, l'unica circostanza segnalata essendo il mancato pagamento del saldo del canone di locazione. Contro questo decreto i denuncianti hanno presentato un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP) che, con sentenza del 3 maggio 2002, l'ha dichiarata irricevibile; essa non ha ritenuto che il mancato pagamento della pigione fosse conseguenza diretta dell'omessa contabilità. 
C. 
A.________ e la B.________ SA impugnano questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di rinviare la causa all'Autorità cantonale per nuovo giudizio. 
 
C.________ non ha presentato osservazioni, mentre il PP chiede di confermare la decisione impugnata. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 46 consid. 1a, 128 II 56 consid. 1, 127 II 198 consid. 2). 
2. 
La CRP ha dichiarato inammissibile l'istanza di promozione dell'accusa argomentando che i richiedenti, in assenza di un loro pregiudizio diretto, non erano legittimati a presentarla (art. 186 cpv. 1 CPP/TI). 
2.1 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. È irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali fossero, in quella veste, interessati; essi non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 104 Ia 156 consid. 2a, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; sentenza del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, apparsa in RDAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg.; sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa R., apparsa in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498 segg.; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (sentenza 1P.151/2000 del 16 agosto 2000, consid. 1a/aa; cfr. DTF 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a). 
2.2 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato, a torto, nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 243 seg., 253). Per contro, egli non è legittimato a censurare la valutazione delle prove da lui offerte fatta dall'Autorità, segnatamente la circostanza che l'assunzione di queste prove sia stata rifiutata in base alla loro irrilevanza o al loro apprezzamento anticipato. Il giudizio su tali questioni non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia, come visto, il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb, 220 consid. 2a). 
2.3 Il Tribunale federale ha recentemente stabilito che il terzo, cui viene rifiutata la qualità di parte nel procedimento penale, non può, di massima, impugnare le ulteriori decisioni delle autorità che si occupano della causa, per cui tale rifiuto costituisce una decisione finale secondo l'art. 87 OG (sentenza 1P.276/2002 del 12 agosto 2002, consid. 2, destinata a pubblicazione). La decisione impugnata pone termine alla controversia per quanto concerne i ricorrenti: nei loro confronti si tratta quindi di una decisione finale. In tali circostanze il ricorso di diritto pubblico è ammissibile, tuttavia unicamente in quanto diretto contro il rifiuto della CRP di riconoscere ai ricorrenti la qualità di parte (DTF 120 Ia 220 consid. 2a). 
3. 
Secondo l'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, la legittimazione a presentare un'istanza di promozione dell'accusa spetta unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica danneggiata moralmente o materialmente da un reato (art. 69 cpv. 1 CPP/TI). La Corte cantonale ha rilevato che secondo la giurisprudenza e la dottrina può costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (Michele Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice civile di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 all'art. 69). 
3.1 Per motivare la censura di arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con gli atti, si fondi su una svista manifesta, violi gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 127 I 38 consid. 2b pag. 41, 54 consid. 2b). 
3.2 La Corte cantonale ha rilevato che gli istanti ritengono d'aver subito un danno patrimoniale poiché la D.________ SA sarebbe stata gestita disattendendo gli obblighi legali degli art. 725 rispettivamente 957 segg. CO, ciò che configurerebbe il reato di omissione della contabilità o di cattiva gestione secondo l'art. 165 CP. I Giudici cantonali hanno tuttavia ritenuto che il mancato pagamento della pigione non potesse essere considerato quale conseguenza diretta dell'omessa contabilità, né che il pregiudizio patito dagli istanti fosse il risultato di una diminuzione fittizia dell'attivo della società o il frutto di una cattiva gestione cagionata da un'insufficiente dotazione di capitale, da spese sproporzionate, da speculazioni avventate o ancora da crediti concessi o utilizzati con leggerezza. Secondo la CRP l'inadempienza della società rappresenta piuttosto la conseguenza del suo generale stato di insolvenza ripercossosi sugli istanti soltanto indirettamente, sia perché dagli atti non emergerebbe alcun indizio che la società non disponesse, al momento della stipulazione del contratto di locazione, di sufficienti mezzi, sia perché nemmeno sarebbe dato sapere se, durante il periodo di locazione, essa avrebbe dovuto avvisare il giudice ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO; del resto, ha aggiunto la Corte cantonale, le omissioni sarebbero comunque state commesse nel 1998, ossia quando la società già aveva lasciato lo stabile degli istanti. 
3.3 I ricorrenti sostengono che la distinzione tra danno diretto e indiretto, conosciuta nel diritto delle obbligazioni, non sarebbe proponibile nell'ambito dell'art. 69 CPP/TI. La censura, su cui è imperniato il ricorso, non regge e su questo punto il ricorso dev'essere respinto. 
I ricorrenti non tentano di dimostrare l'arbitrarietà della tesi posta a fondamento del giudizio impugnato, conforme alla giurisprudenza e alla dottrina costanti (vedi, oltre alle sentenze citate, DTF 126 IV 42 consid. 2a, 120 Ia 220 consid. 3b, 119 Ia 342 consid. 2, 118 Ia 14 consid. 2b; sentenza 1P.429/2001 del 22 febbraio 2002, consid. 2.3; Piquerez, op. cit., n. 2761 segg.; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, n. 1 e 3 al § 38; Claude Baumann, Die Stellung des Geschädigten im schweizerischen Strafprozess, tesi, Zurigo 1958, pag. 21). Ora, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c). 
3.4 I ricorrenti adducono inoltre che l'inadempienza, di mera portata civilistica, avrebbe cessato di essere tale con la pronuncia del fallimento della società, da cui sarebbe emerso che gli organi societari non avrebbero ossequiato gli obblighi legali di vigilanza sull'andamento degli affari; da ciò i ricorrenti deducono che il danno da loro patito sarebbe la conseguenza diretta del fallimento della società. La Corte cantonale ha fondato la decisione impugnata sull'argomento che il mancato pagamento della pigione non poteva essere considerato quale conseguenza diretta dell'asserita omissione della contabilità, o del risultato di una diminuzione fittizia dell'attivo o il frutto di una cattiva gestione della società, il pregiudizio essendo piuttosto la conseguenza del generale stato di insolvenza, ripercossosi in maniera soltanto indiretta sui ricorrenti. La questione può rimanere aperta visto che la Corte cantonale, in via abbondanziale, ha nondimeno esaminato l'istanza di promozione dell'accusa nel merito: in siffatte circostanze la censura di diniego di giustizia può rimanere indecisa, visto ch'essa non gioverebbe ai ricorrenti che, come si è visto, non sono comunque legittimati a censurare, con un ricorso di diritto pubblico, la motivazione di merito contenuta nell'impugnata decisione (cfr. DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2, 113 Ia 94 consid. 1a/bb; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 368 seg.). 
4. 
La Corte cantonale ha infatti ritenuto che non erano adempiuti i presupposti per accogliere l'istanza, segnatamente l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti e la disponibilità di nuove prove da assumere. Essa ha rilevato che gli istanti, adducendo semplici ipotesi e non indizi concreti, non hanno fornito sufficienti elementi indizianti l'adempimento delle fattispecie dei reati dell'art. 163 rispettivamente 165 CP. Riguardo all'omissione della contabilità, la CRP ha ritenuto che agli atti non v'è alcun elemento che ne lasci supporre l'adempimento dei presupposti soggettivi, visto che non è comprovato che il denunciato abbia omesso intenzionalmente di tenere la contabilità della società al fine di occultarne la situazione patrimoniale. Ha rilevato infine che l'istanza, diretta contro "gli altri organi della società" sarebbe comunque irricevibile, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una determinata persona. 
4.1 I ricorrenti si limitano ad accennare al fatto che i reati degli art. 163, 165 e 166 CP sono perseguibili d'ufficio e che l'omissione della contabilità e la mancata tenuta dei bilanci costituirebbero un indizio più che sufficiente per una cattiva gestione, indizio che meriterebbe di essere ulteriormente indagato. La critica attiene alla contestata valutazione delle prove: ora, il leso non è, di massima, legittimato a censurare la valutazione che l'autorità ha fatto delle prove da lui offerte, visto che tale giudizio non può essere disgiunto da quello sul merito, ch'egli non è legittimato a impugnare. Del resto i ricorrenti, con il citato accenno, di natura meramente appellatoria, non dimostrano perché la CRP, ritenendo l'assenza di sufficienti indizi, in particolare soggettivi, di colpevolezza, sarebbe incorsa nell'arbitrio (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c). 
5. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si attribuiscono ripetibili della sede federale alla controparte privata, che non ha presentato osservazioni. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 31 ottobre 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: