Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_331/2024
Sentenza del 31 ottobre 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Haag, Mecca, Giudice supplente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Lorenzo Fornara,
ricorrente,
contro
B.________ Sagl,
Municipio di Origlio, 6945 Origlio,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 aprile 2024
dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2020.362).
Fatti:
A.
La società B.________ Sagl è proprietaria del mappale xxx di Origlio, situato fuori zona edificabile, su cui sorge un fabbricato (subalterno C), posto a nord del sedime, e un edificio (subalterno A) ubicato a sud e contiguo ad una casa d'abitazione (mappale yyy), classificato nella categoria 4 (edificio rilevato) nell'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili, con l'indicazione "
salone coiffure + deposito, ex falegnameria ".
B.
Il 9 luglio 2012, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il Municipio di Origlio, raccolto l'avviso cantonale favorevole, ha rilasciato alla B.________ Sagl la licenza edilizia, cresciuta in giudicato incontestata, per adibire la parte artigianale a deposito e atelier per le riparazioni di elettrodomestici e per utilizzare come residenza primaria una parte asseritamente ritenuta abitativa. Il progetto prevedeva inoltre il rifacimento dei due servizi igenici presenti, l'isolamento alle pareti ed al pavimento del solaio, il rinnovamento della carpenteria del tetto, la sostituzione del camino esistente con due stufe a pellets e l'istallazione di nuove finestre.
C.
Il 21 giugno 2013, riscontrate delle difformità durante la realizzazione dell'opera, l'Esecutivo comunale ha ordinato alla B.________ Sagl l'immediata sospensione dei lavori e l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori. Il 20 settembre 2013, la proprietaria ha quindi presentato una domanda di costruzione denominata "
variante in corso d'opera ", da cui risulta che, rispetto ai piani approvati, sono state demolite due pareti divisorie interne nella parte abitativa, compreso il loro prolungamento nel sottotetto, nonché la soletta del solaio, di cui è stato previsto il rifacimento con l'aggiunta di una scala interna per accedervi, la semplificazione della falda ovest del tetto, la formazione di una parete divisoria e di un locale WC nella parte artigianale, la trasformazione di un bagno preesistente in un locale tecnico-lavanderia e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento elettrico con uno a gas con distribuzione a serpentine. Nella parte abitativa sono inoltre previsti lo spostamento della cucina nell'angolo nord-est, alcune modifiche alle aperture e l'installazione di una stufa a legna, in aggiunta a quelle a pellets precedentemente approvate. Il piazzale esterno, adibito a posteggio, è infine stato sistemato in parte a prato e in parte con mattonelle in cemento filtranti.
Alla domanda si sono in particolare opposti A.________, proprietario di un fondo vicino, e i Servizi generali del Dipartimento del territorio, che hanno preavvisato negativamente la costruzione della scala di accesso al sottotetto.
D.
Il 13 gennaio 2014 il Municipio ha rilasciato l'autorizzazione per le opere realizzate, salvo per la scala interna. Risoluzione questa che è poi stata confermata dal Consiglio di Stato il 24 giugno 2014 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 21 aprile 2016, con l'aggiunta di una condizione riferita all'area del piazzale esterno. Adito da A.________, il 29 maggio 2017 il Tribunale federale, rilevata la non conformità al diritto federale della licenza edilizia del 9 luglio 2012, in particolare per quanto attiene la formazione dell'appartamento destinato ad abitazione primaria, ha ritenuto giustificato innanzitutto esaminare e statuire sull'eventuale provvedimento di revoca della stessa, prima di determinarsi, se del caso, sulla procedura in sanatoria riferita alle ulteriori opere eseguite senza preventiva autorizzazione (sentenza 1C_256/2016 del 29 maggio 2017). Ha quindi annullato la sentenza del 21 aprile 2016 della Corte cantonale, rinviandole la causa per nuova decisione. Il 28 giugno 2017 i giudici cantonali hanno di seguito annullato la licenza edilizia del 13 gennaio 2014 e la decisione del 24 giugno 2014 del Consiglio di Stato che la tutelava, e rinviato gli atti al Municipio affinché statuisse innanzitutto sull'eventuale revoca della licenza edilizia del 9 luglio 2012.
E.
Il 24 settembre 2019 il Municipio, richiamato l'avviso del 9 settembre 2019 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, ha risolto di non revocare la licenza edilizia del 9 luglio 2012. Con decisione del 3 giugno 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro la citata risoluzione comunale. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 30 aprile 2024, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
F.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla, unitamente alla decisione del 3 giugno 2020 del Consiglio di Stato. Postula inoltre la revoca della licenza edilizia del 9 luglio 2012 e il ripristino dello status quo ante le licenze del 13 gennaio 2014 e del 9 luglio 2012.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 II 476 consid. 1; 149 II 462 consid. 1.1).
1.2. Presentato contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.
1.3. Le conclusioni di annullare anche la decisione governativa e quella municipale, come pure di chiedere al Municipio l'emanazione di un ordine di ripristino, sono inammissibili. In effetti, a causa dell'effetto devolutivo, solo la sentenza dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto di ricorso (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 146 I 335 consid. 1.1.2 e rinvii).
1.4. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali ( art. 5 cpv. 3 e 9 Cost. ), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 I 248 consid. 3.1; 149 I 105 consid. 2.1). Le norme del diritto federale sono esaminate d'ufficio e liberamente dal Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF).
1.5. Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, queste disposizioni sono esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 II 225 consid. 5.2; 148 II 465 consid. 8.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).
1.6. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Nella misura in cui il ricorrente critica in modo generale la decisione impugnata, senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della stessa, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può quindi essere vagliato nel merito (cfr. sentenza 1C_293/2024 del 12 agosto 2024 consid. 1.5 e rinvio).
2.
Il gravame si incentra e si esaurisce in sostanza nel contestare la risoluzione municipale che nega la revoca della licenza edilizia del 9 luglio 2012, che la Corte Cantonale ha ritenuto conforme all'art. 18 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) e ai principi generali del diritto amministrativo.
3.
La giurisprudenza ha stabilito i principi generali per determinare se e a quali condizioni una decisione amministrativa divenuta definitiva possa essere revocata dall'autorità che l'ha emessa (cfr. DTF 144 III 285 consid. 3.5; sentenze 1C_576/2022 del 5 dicembre 2023 consid. 4.2 e 1C_465/2022 del 4 aprile 2023 consid. 4.1; DANIÈLE REVEY, Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons, in: Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît Bovay, 2024, pag. 152 seg.; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7a ed. 2022, pag. 379 seg.). Questi principi sono tuttavia di norma applicabili in assenza di una regolamentazione specifica sulla possibilità di revocare una decisione (cfr. sentenza 1P.567/2006 del 2 ottobre 2007 consid. 4.2). Nella misura in cui, come è qui il caso, i presupposti della revocabilità sono espressamente disciplinati in una specifica disposizione legale, è innanzitutto sulla base della stessa che occorre esaminare l'ammissibilità della revoca (DTF 127 II 306 consid. 7a; 115 Ib 152 consid. 3a; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit public de la construction, Berna 2024, n. 988 e seg.; ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 108/2007, pag. 297). L'autorità competente deve comunque rispettare i citati principi anche nell'applicazione delle disposizioni cantonali sulla revoca delle licenze edilizie (sentenze 1C_465/2022, citata, e 1C_355/2010 del 19 novembre 2010 consid. 5.1).
3.1. La Corte cantonale ha in concreto esaminato i presupposti di una revoca, negandoli, sotto il profilo dell'art. 18 cpv. 2 LE, secondo cui, se importanti lavori sono già stati eseguiti conformemente alla licenza accordata, la revoca è possibile soltanto se l'istante ha ottenuto il permesso inducendo l'autorità in errore, o se interessi pubblici prevalenti lo esigono. I giudici cantonali hanno ritenuto che la prima delle ipotesi citate non entra in considerazione, l'opponente avendo nella domanda di costruzione indicato, oltre all'uso commerciale artigianale, anche il mantenimento di quello parzialmente abitativo, che il municipio aveva in precedenza (ancorché erroneamente) accertato. Hanno poi concluso che l'autorizzazione edilizia è stata messa in atto e che importanti lavori sono già stati eseguiti, escludendo infine che vi fossero interessi pubblici prevalenti tali da imporre la revoca della licenza edilizia.
3.2. Il ricorrente, richiamando l'art. 24 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE), rimprovera del tutto genericamente alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio, non avendo revocato la licenza edilizia del 9 luglio 2012 che autorizza la realizzazione di un appartamento a scopo di abitazione primaria, derogando all'utilizzazione esclusivamente commerciale dell'edificio. Egli misconosce però che l'art. 24 cpv. 1 RLE non disciplina la revoca di una licenza edilizia rilasciata in contrasto con le prescrizioni legali, bensì specificatamente quella in caso di mancato proseguimento dei lavori di costruzione (cfr. sentenza 1P.567/2006, citata); circostanza quest'ultima che non si palesa nella fattispecie, e che neppure l'insorgente pretende.
3.3. Il ricorrente adduce poi che la domanda di costruzione non sarebbe stata esaminata approfonditamente e che la licenza edilizia non sarebbe stata ottenuta né utilizzata in buona fede. Con queste generiche argomentazioni, il ricorrente non fa valere, in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, l'applicazione arbitraria dell'art. 18 cpv. 2 LE (cfr. sulle esigenze di motivazione DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e rinvii). Non illustra in maniera specifica i motivi per cui gli accertamenti della Corte cantonale nel giudizio impugnato, ancorché discutibile, atteso che l'interessata non può validamente invocare il principio della buona fede o di altre assicurazioni fornite dall'autorità comunale per costruzioni fuori zona edificabile (cfr. sentenza 1C_416/2022 del 21 marzo 2024 consid. 3.7.4 e 1C_78/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 4.2 e 4.3) e che l'ampiezza dei lavori effettuati senza autorizzazione dall'opponente appare tutt'altro che trascurabile, sarebbero stati svolti in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2). Il ricorrente disattende d'altro canto che la citata autorizzazione è stata rilasciata a seguito di un duplice esame positivo dell'autorità cantonale, competente in materia, che, dopo una precedente procedura ricorsuale, era stata nuovamente investita della questione (cfr. sentenza 1C_260/2021 del 1° dicembre 2022 consid. 6.3 e 6.4). Lo stesso ricorrente, avendo peraltro rinunciato ad opporvisi, anche dopo averne avuto conoscenza, ha dimostrato, quantomeno implicitamente, di averla accettata.
3.4. L'insorgente non sostanzia di arbitrio, con una motivazione conforme alle esposte esigenze, neppure gli ulteriori accertamenti eseguiti dall'istanza inferiore, che sono quindi di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accenno ad un'asserita lesione della pianificazione, volta alla salvaguardia dei terreni agricoli, non soddisfa i requisiti minimi di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), posto in particolare che, oltre al generico assunto, il suo contenuto si esaurisce nella ripetizione di quanto già sollevato in sede cantonale, senza spiegare a sufficienza le ragioni per cui il giudizio impugnato violerebbe il diritto. Per quanto la decisione impugnata appaia discutibile, il ricorrente non ne dimostra del tutto l'insostenibilità, e quindi l'arbitrarietà, neppure nel suo risultato (DTF 148 II 121 consid. 5.2; sentenza 1C_433/2018 del 21 settembre 2018 consid. 2.3).
Le ulteriori disquisizioni ricorsuali, tese a contestare l'illiceità materiale delle opere eseguite dall'opponente, ed una loro eventuale rimozione, sono premature ed esulano dall'oggetto del gravame, risultando inammissibili. Queste andranno riproposte semmai nella procedura edilizia ordinaria in sanatoria, nella quale l'autorità sarà in particolare tenuta ad esaminare, severamente, la dubbia conformità al diritto federale degli interventi eseguiti senza autorizzazione, già esclusa dal Tribunale federale per una parte di essi (cfr. sentenza 1C_256/2016, citata), e dare sollecito avvio alle successive misure di ripristino per tutte quelle opere non conformi alla destinazione di zona, ubicate al di fuori del perimetro fabbricabile.
4.
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Visto che non è stato ordinato uno scambio di scritti, e l'opponente neppure è patrocinata da un legale, non si attribuiscono ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Origlio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
Losanna, 31 ottobre 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri