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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_834/2008 
 
Sentenza del 6 gennaio 2009 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
fallimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2008 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che in accoglimento dell'istanza presentata da B.________, il 29 settembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il fallimento della A.________; 
che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso della A.________ e ha nuovamente pronunciato il fallimento a far tempo da mercoledì 12 novembre 2008; 
che in virtù della sentenza cantonale l'insorgente non ha provato di aver estinto l'esecuzione contro di lei promossa da B.________ (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di aver depositato presso l'autorità giudiziaria superiore l'importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF), né risulta il ritiro della domanda di fallimento da parte di quest'ultima (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF); 
che con ricorso in materia civile del 10 dicembre 2008 la fallita afferma di aver provveduto dopo la sentenza d'appello "a saldare tutti i debiti presso l'UEF di Locarno" e di non avere "più nessun debito e nessuna fattura scoperta", e chiede al Tribunale federale di revocare il fallimento perché ritiene di aver adempiuto i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti il gravame non contiene alcuna critica rivolta contro la decisione impugnata, ma si fonda unicamente sull'inammissibile novum, siccome intervenuto dopo la pronuncia cantonale, del pagamento dei debiti; 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 6 gennaio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti