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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_52/2018  
 
 
Sentenza del 6 marzo 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Luca Pestelacci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinata dall'avv. Edy Albisetti, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; disdetta, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2015.198). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con lettera 3 marzo 2012 la B.________SA ha licenziato con effetto immediato la sua impiegata A.________. Quest'ultima ha contestato la disdetta e ha escusso la predetta società. Nella susseguente causa il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha accolto limitatamente a fr. 7'740.55, oltre interessi, la petizione con cui la lavoratrice aveva chiesto di condannare la datrice di lavoro al pagamento di fr. 60'520.36 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, torto morale, deduzione ingiustificata di contributi sociali e retribuzione di ore straordinarie. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 5 dicembre 2017, respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________. 
 
2.   
A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 26 gennaio 2018 con cui postula l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione dell'incarto all'autorità inferiore per nuova decisione. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione degli art. 9 CC e 179 CPC per non avere ritenuto documenti pubblici, che fanno piena prova di quanto attestano, i documenti richiamati dall'amministrazione federale delle dogane. In subordine contesta la valenza di due testimonianze agli atti e lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
3.   
I ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, ragione per cui in linea di principio la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3). Ne segue che in linea di principio il ricorrente deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 134 III 379 consid. 1.3). Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile quando il Tribunale federale, in caso di accoglimento del ricorso, non potrebbe statuire sul merito del litigio perché mancano i necessari accertamenti di fatto, ma dovrebbe rinviare la causa all'autorità inferiore (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). 
Nella fattispecie la ricorrente si limita a chiedere l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Ella non spiega perché i presupposti per ammettere la predetta eccezione sarebbero dati e dalla lettura delle censure ricorsuali, sostanzialmente attinenti all'apprezzamento delle prove, non è dato a vedere per quale motivo, nel caso in cui esse fossero fondate e pertinenti, il Tribunale federale non potrebbe giudicare nel merito la causa. 
Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile perché privo di richieste di giudizio riformative e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). 
 
4.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, atteso che l'opponente non è incorsa in spese, non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso. 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti