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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_980/2010 
 
Decreto del 15 agosto 2011 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale, Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Ltd, 
patrocinata dall'avv. Raffaele Bernasconi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Pinna, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer, 
4. D.________, 
patrocinato dall'avv. Francesca Lanz, 
5. E.________ SpA, 
patrocinata dall'avv. Mario Postizzi, 
6. F.________, 
patrocinato dall'avv. John Noseda, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Confisca, 
 
ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in 
materia costituzionale contro la sentenza emanata 
il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 15 novembre 2010 A.________ Ltd è insorta al Tribunale federale postulando l'annullamento del punto 9.3 del dispositivo della sentenza emanata il 18 giugno 2010 della Corte delle assise criminali con cui veniva ordinata la confisca della relazione xxx intestata alla ricorrente presso banca G.________ sino a concorrenza di euro 3'203'053.--; 
che, posto come contro suddetta sentenza A.________ Ltd avesse inoltrato anche un parallelo ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP; dal 1° gennaio 2011 Corte di appello e di revisione penale), con decreto presidenziale del 6 dicembre 2010 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa fino all'emanazione della decisione della CCRP; 
che in data 18 aprile 2011 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha evaso il ricorso di A.________ Ltd; 
che pertanto si giustifica di riattivare la procedura federale; 
che, dopo aver ottenuto la rettifica di un errore di battitura contenuto nel dispositivo della sentenza dell'ultima istanza cantonale, con scritto del 22 luglio 2011 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo gravame; 
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta: 
 
1. 
La procedura dinanzi al Tribunale federale è ripresa. 
 
2. 
La causa 6B_980/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
3. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 15 agosto 2011 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy