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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_526/2007 /biz 
 
Decreto del 15 ottobre 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Presidente, 
cancelliera Ortolano 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
6528 Camorino. 
 
Oggetto 
Infrazione alla legge sulla circolazione stradale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 6 agosto 2007 dal Presidente della Pretura penale 
del Cantone Ticino. 
 
Il Presidente della Corte di diritto penale, considerato: 
che con lettera raccomandata del 9 ottobre 2007 il ricorrente ritirava il gravame; 
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie si puň rinunciare a prelevare spese processuali; 
 
decreta: 
1. 
La causa 6B_526/2007 č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e al Presidente della Pretura penale. 
Losanna, 15 ottobre 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La cancelliera: