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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_360/2009 
 
Sentenza del 15 dicembre 2009 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Féraud, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
gratuito patrocinio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
Considerando: 
che il 15 settembre 2009 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia contro la Posta svizzera per diversi titoli di reato in relazione a lettere da lui inviate, postulando la nomina di un difensore d'ufficio e la concessione del gratuito patrocinio; 
 
che l'istanza è stata respinta dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto poiché il procedimento si trova allo stadio delle informazioni preliminari; 
 
che con decisione del 18 novembre 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso dell'istante, ritenendo non necessaria, per il momento, l'assistenza di un legale e priva di probabilità di esito positivo la querela, analoga ad altre conclusesi tutte con un decreto di non luogo a procedere; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendone, oltre a richieste estranee alla presente procedura, l'annullamento e la concessione dell'assistenza giudiziaria; 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4); 
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente, limitandosi in maniera inammissibile a richiamare suoi scritti prodotti nella sede cantonale e ad accennare a procedure che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, non si confronta con i differenti motivi addotti nel criticato giudizio; 
 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; 
 
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie; 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 15 dicembre 2009 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri