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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_306/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, May Canellas. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Nicola Delmuè, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
opponente. 
 
Oggetto 
Contratto di mutuo (art. 59 CPC, "regiudicata"), 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 28 aprile 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 24 gennaio 2007 e il 5 febbraio 2007, B.________ (quale mutuante) e A.________ (quale mutuatario) hanno concluso due contratti di mutuo di fr. 150'000.-- ciascuno. I contratti stabilivano che la restituzione dell'importo di fr. 300'000.--, senza interessi, doveva avvenire entro il 31 dicembre 2009. Con la loro sottoscrizione, A.________ confermava di avere ricevuto la somma concordata. 
Il 19 settembre 2008 le parti hanno sottoscritto un ulteriore accordo, riguardante la cessione di quote azionarie di diverse società a B.________. In contropartita, questi si sarebbe impegnato a rimborsare a A.________ fr. 58'000.--, da lui anticipati per l'acquisto di quote di una società, e a versargli fr. 350'000.-- entro il 31 dicembre 2008. Questo accordo prevedeva nel contempo che le azioni restassero depositate presso gli avv. C.________ e D.________ fino a che A.________ non avesse confermato l'adempimento da parte di B.________ delle condizioni stabilite. 
 
B.   
In base ai contratti del 24 gennaio 2007 e del 5 febbraio 2007, nel febbraio 2010 B.________ ha fatto notificare a A.________ un precetto esecutivo di fr. 300'000.-- (esecuzione xxx). L'opposizione al precetto è stata rigettata in via provvisoria con sentenza 5 maggio 2010 della Pretura di Bellinzona. Una procedura ex art. 85a LEF si è conclusa con l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 300'000.-- pronunciato dalla II Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del 23 marzo 2011, a causa della compensazione con il credito di fr. 350'000.-- vantato da A.________ nei confronti di B.________. 
Nel seguito, B.________ e A.________ hanno adito nuovamente la Pretura di Bellinzona, facendo valere reciproche pretese finanziarie. Il Giudice si è espresso sulle stesse il 18 aprile 2013, stabilendo tra l'altro che la somma di fr. 350'000.-- di cui all'accordo 19 settembre 2008, ancora depositata presso il notaio D.________, dovesse essere liberata a favore di A.________, avendo egli fornito la prestazione dovuta (cessione delle azioni in parola). 
 
C.   
Il 26 giugno 2014 A.________ ha adito la Pretura di Locarno-Campagna chiedendo la condanna di B.________ al pagamento di fr. 313'729.--, pari all'importo che l'attore aveva versato il 16 settembre 2010 all'Ufficio esecuzione di Bellinzona nell'ambito dell'esecuzione xxx, al fine di ottenere la revoca dell'apertura del fallimento nei suoi confronti. Davanti al Pretore aggiunto, A.________ ha sostenuto che i contratti di mutuo del 24 gennaio e del 5 febbraio 2007 non erano in realtà mai stati adempiuti e il convenuto non avrebbe mai dimostrato di avergli versato la somma di fr. 300'000.--. Sempre a dire dell'attore, il fatto che con sentenza 18 aprile 2013 il convenuto si sia lasciato condannare a pagare fr. 350'000.-- dal Pretore di Bellinzona senza nulla eccepire riguardo alla compensazione con il proprio credito di fr. 300'000.--, comprovava che tale importo doveva essere restituito poiché indebitamente incassato. 
Con sentenza 3 dicembre 2014 il Pretore aggiunto di Locarno-Campagna ha accolto l'eccezione di cosa giudicata sollevata con la risposta, dichiarando irricevibile la petizione di A.________. La pronuncia del Pretore aggiunto è stata confermata il 28 aprile 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
D.   
Il 6 giugno 2017 A.________ ha impugnato la sentenza dei Giudici cantonali con ricorso in materia civile al Tribunale federale; in riforma del querelato giudizio, chiede che la petizione promossa davanti alla Pretura di Locarno-Campagna sia dichiarata ammissibile. 
Con risposta del 10 luglio 2017 l'opponente domanda che, nella misura in cui risulti ammissibile, il ricorso sia respinto. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
L'impugnativa è presentata dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF). Essa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volta contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Anche il valore litigioso richiesto è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questi profili il ricorso è quindi ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile sostenere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).  
 
2.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del ricorso (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg.; 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.). Le esigenze di motivazione sono inoltre più severe quando è lamentata la violazione di diritti fondamentali, poiché il Tribunale federale esamina la lesione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in maniera puntuale la sua censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che quest'ultimo, pena l'inammissibilità del gravame, deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, come e perché sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1 pag. 68; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 137 V 57 consid. 1.3 pag. 59 seg.; 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.).  
 
2.3. Per quanto riguarda i fatti, in linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 pag. 17 seg.). Il Tribunale federale può solo rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 116 seg.; 135 III 397 consid. 1.5 pag. 401). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Chi critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 265 segg.). Egli deve spiegare in maniera chiara e circostanziata perché queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 pag. 17 seg.). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg.). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 pag. 17 seg.).  
 
3.  
 
3.1. Fatto riferimento all'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC, all'art. 60 CPC e alla giurisprudenza in materia, la Corte cantonale ha dapprima osservato:  
che nella procedura avviata con petizione del 9 luglio 2010, intesa ad accertare l'inesistenza del debito di fr. 300'000.--, A.________ ha: da un lato, sostenuto che i contratti di mutuo del 24 gennaio e del 5 febbraio 2007 fossero superati dall'accordo del 19 settembre 2008 e quindi che l'importo di fr. 300'000.-- non andava restituito; d'altro lato, posto in compensazione detto importo con la somma di fr. 350'000.-- dovutagli per la cessione azionaria pattuita il 19 settembre 2008; 
che proprio quest'ultima argomentazione è stata accolta con la sentenza 23 marzo 2011, che accertava l'estinzione del debito; 
che nella procedura che qui ci occupa A.________ ha invece per la prima volta preteso che egli non avrebbe dovuto restituire la somma di fr. 300'000.--, poiché B.________ non gli aveva in realtà mai corrisposto questo importo. 
 
3.2. Esposto quanto precede, essa ha quindi proseguito il proprio ragionamento indicando:  
che l'appellante rimproverava in realtà al Pretore aggiunto di non avere considerato i contenuti della vertenza sfociata nella sentenza del 18 aprile 2013; 
che, a suo dire, la decisione in questione sarebbe in effetti stata quella che avrebbe permesso di stabilire che l'accordo del 19 settembre 2008 liquidava ogni rapporto di dare e avere fra le parti, quindi di richiedere la restituzione della somma di fr. 300'000.--, poiché non dovuta; 
che dall'esame dell'incarto della Pretura di Bellinzona sfociato nella sentenza del 18 aprile 2013 si evince tuttavia come nell'ambito della propria domanda riconvenzionale A.________ abbia fatto riferimento alla compensazione da lui stesso sollevata e accettata nella sentenza del 23 marzo 2011, poi concretizzatasi soltanto per una parte, con il pagamento (con versamento all'UEF di Bellinzona) della somma di fr. 300'000.-- a favore di B.________. 
 
3.3. Su tali basi, condividendo il giudizio di inammissibilità del Pretore, ha pertanto concluso:  
che la sentenza del 18 aprile 2013 ha tenuto conto dei fatti e delle argomentazioni esposti da A.________, siccome la domanda riconvenzionale da lui presentata è stata accolta dal Pretore di Bellinzona, nel senso di riconoscere a suo favore l'intera somma di fr. 350'000.-- e ciò, dopo aver accertato che aveva nel frattempo dovuto versare all'UEF di Bellinzona l'importo di fr. 300'000.--; 
che la sentenza emessa dalla Pretura di Bellinzona il 18 aprile 2013, ha quindi concretizzato, per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, l'effetto compensatorio, sollevato proprio da A.________ nella procedura di disconoscimento di debito e confermato da quest'ultimo nell'ambito dei propri allegati; 
che non si tratta dunque di una diversa fattispecie né si può sostenere che la situazione sia nel frattempo mutata, poiché la sentenza del 18 aprile 2013 non fa che riconfermare quanto stabilito in appello il 23 marzo 2011, e non presta il fianco ad altre interpretazioni. 
 
4.   
Insorgendo davanti al Tribunale federale, il ricorrente dichiara innanzitutto di intendere sottoporre all'autorità "il giudizio dell'applicazione errata del principio della "res judicata" per accertamento dei fatti operato dal Tribunale di Appello". 
 
4.1. L'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC, che ha retto questo processo davanti alle istanze cantonali, elenca tra i presupposti processuali "l'assenza di regiudicata". Il Giudice non può entrare nel merito di un'azione se una pretesa identica fondata sui medesimi fatti è già stata decisa tra le stesse parti con sentenza cresciuta in giudicato.  
In materia, la giurisprudenza è abbondante (al riguardo, cfr. ad esempio le recenti DTF 142 III 210 consid. 2 pag. 212 segg. e 139 III 126 consid. 3.1 pag. 128 seg.). In questa sede, basti rammentare che, nonostante sia a volte necessario determinarne la portata sulla base delle motivazioni del giudizio, solo il dispositivo beneficia della cosa giudicata (ATF 121 III 474 consid. 4a pag. 477 seg.; 116 II 738 consid. 2a pag. 743 seg.) e inoltre che l'autorità di cosa giudicata si estende a tutti i fatti già esistenti al momento della prima sentenza, compresi quelli di cui il Giudice non ha potuto tenere conto, perché non sono stati allegati in maniera corretta e tempestiva, o poiché non erano ancora noti alle parti (DTF 142 III 210 consid. 2.1 pag. 213; 139 III 126 consid. 3.1 pag. 129 e 115 II 187 consid. 3 pag. 189 segg.). 
Determinare se le pretese in discussione sono identiche è questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (art. 106 cpv. 1 LTF; sentenze 4A_254/2016 del 10 luglio 2017 consid. 4.2 e 4A_66/2016 del 22 agosto 2016 consid. 4.1). Per procedere in tal senso, esso si fonda: da un lato, sui fatti accertati dall'istanza precedente, secondo la regola prevista dall'art. 105 cpv. 1 LTF; d'altro lato, sui contenuti della sentenza in base alla quale è stata ammessa l'eccezione di "regiudicata" ovvero, in casu, il giudizio del 23 marzo 2011 del Tribunale d'appello (DTF 142 III 210 consid. 2.2 pag. 213). 
 
4.2. Come fatto notare anche dall'opponente in risposta, nella sua impugnativa il ricorrente non compie nessuna distinzione tra censure relative all'accertamento dei fatti e critiche all'applicazione del diritto.  
Inoltre, quando si riferisce ai fatti egli non lo fa sollevando critiche precise, conformi alla LTF (precedente consid. 2.3), bensì denunciando dei semplici "errori" e quindi esprimendosi come se si trovasse davanti a un'istanza giudiziaria che rivede liberamente sia i fatti che il diritto, ciò che il Tribunale federale non è. Ritenuto che, procedendo in tal senso, egli non mette validamente in discussione l'accertamento dei fatti che emerge dal giudizio impugnato, e che esso vincola pertanto anche questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 142 III 210 consid. 2.2 pag. 213), dimostrato non è però nemmeno che, accogliendo l'eccezione di "regiudicata", le autorità cantonali abbiano violato il diritto federale. I rimproveri del ricorrente in merito al riconoscimento dell'eccezione in questione, volti a far valere modifiche della fattispecie intervenute dopo il giudizio del 23 marzo 2011, si basano in effetti su dei fatti che non risultano né dal giudizio impugnato né - giocoforza - da quello del 23 marzo 2011 medesimo, di modo che il Tribunale federale non vi si può riferire (precedente consid. 4.1 in fine). 
 
4.3. D'altra parte, tenuto conto dei fatti che emergono dalla querelata sentenza così come da quelli che risultano dal giudizio del 23 marzo 2011 del Tribunale d'appello, l'accoglimento dell'eccezione di "regiudicata" non presta invero il fianco a critiche.  
In effetti, risultando accertato che la procedura sfociata nella sentenza del 18 aprile 2013 non ha mutato la situazione di partenza, la motivazione - per altro contraria ai contenuti dei contratti di mutuo (precedente consid. A) - secondo la quale la somma di fr. 300'000.-- non era dovuta, perché l'opponente non aveva corrisposto detto importo al ricorrente, non può più essere qui presentata (DTF 142 III 210 consid. 2.1 pag. 213; 139 III 126 consid. 3.1 pag. 129 e 115 II 187 consid. 3 pag. 189 segg.; precedente consid. 4.1). 
 
4.4. A questa conclusione nulla muta infine il richiamo alla sentenza 4A_370/2009 del 5 luglio 2010 e alla DTF 125 III 241 contenuto nel ricorso.  
La sentenza 4A_370/2009 viene infatti citata dall'insorgente per sottolineare che l'effetto della "regiudicata" si produce "limitatamente al dispositivo della decisione e non alle sue motivazioni". Come ricordato, per determinare la portata del dispositivo, a volte è però necessario fare riferimento anche alle motivazioni e questo vale in particolare quando in discussione è - come nella fattispecie - una somma di denaro (sentenza 4A_66/2016 del 22 agosto 2016 consid. 4.1.1). 
La DTF 125 III 241 è invece menzionata per sostenere che l'accoglimento dell'eccezione di "regiudicata" è possibile solo in presenza di una doppia identità, concernente sia l'oggetto litigioso che i motivi giuridici, quindi per denunciare l'assenza della seconda. Tale argomentazione non tiene tuttavia conto della giurisprudenza più recente, nella quale è stato chiarito che l'oggetto della nuova domanda è delimitato dalle conclusioni e dai fatti invocati a sostegno della stessa, mentre la causa giuridica non è determinante (DTF 140 III 278 consid. 3.3. pag. 281; 139 III 126 consid. 3.2.3 pag. 130 seg. e 136 III 123 consid. 4.3.1 pag. 126; sentenza 4A_66/2016 del 22 agosto 2016 consid. 4.1.1). 
 
5.  
 
5.1. Detto delle critiche relative alla conferma dell'eccezione di "regiudicata", occorre ancora esprimersi su quelle relative alla conferma da parte della Corte cantonale delle spese e delle ripetibili fissate dal Giudice di prima istanza.  
Riguardo alle spese giudiziarie, il ricorrente denuncia il mancato esame della richiesta di applicazione analogica dell'art. 8 della legge del 30 novembre 2010 sulla tariffa giudiziaria (LTG/TI; RL/TI 3.1.1.5), evitato dall'istanza cantonale limitandosi a sostenere che il Giudice di prime cure gode di un ampio margine di apprezzamento e che la sua decisione non era arbitraria. In merito alle ripetibili, si lamenta invece del fatto che i Giudici ticinesi non abbiano considerato che l'avvocato del convenuto lo ha assistito dall'inizio in tutte le procedure, e non abbiano così applicato l'eccezione prevista dall'art. 13 del regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i costi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL/TI 3.1.1.7.1). 
 
5.2. Sennonché, anche queste censure non possono essere condivise.  
 
5.2.1. Sia per le spese che per le ripetibili, l'insorgente pare innanzitutto sostenere che il giudizio non sarebbe abbastanza motivato. Riguardo a tale aspetto, l'impugnativa contiene però solo dei semplici accenni e questo non è sufficiente. Sempre che il ricorrente intendesse davvero presentare una critica in tal senso, avrebbe in effetti dovuto formulare una censura che verteva sulla violazione del suo diritto di essere sentito, che fosse nel contempo conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 I 1 consid. 1.4 pag. 5; B ERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 32 segg. ad art. 106).  
 
5.2.2. Ad ogni modo, una violazione del diritto ad una motivazione sufficiente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non pare nella fattispecie data. Nell'ottica di questa norma basta infatti che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento, condizione qui adempiuta (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 133 III 439 consid. 3.3 pag. 445; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.). Sapere se il ragionamento svolto dal Tribunale cantonale amministrativo sia o meno corretto è invece un aspetto di merito, che non concerne la garanzia citata.  
 
5.2.3. Proprio a tal riguardo, l'impugnativa difetta però ancora una volta di un'argomentazione topica. Confrontato con disposti di diritto cantonale, quali sono la legge e il regolamento citati nel precedente considerando 5.1, il ricorrente non poteva infatti limitarsi ad invocare l'applicazione di taluni articoli piuttosto che di altri ma avrebbe semmai dovuto dimostrare che la Corte cantonale ha applicato il diritto ticinese in maniera lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (precedente consid. 2.1).  
 
6.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto, poiché infondato. L'insorgente deve prendersi carico delle spese giudiziarie della procedura federale e delle ripetibili dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 6'500.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente un importo di fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.  
 
 
Losanna, 16 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Savoldelli