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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_259/2008 /biz 
 
Sentenza del 17 novembre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Onsernone, 6662 Russo, 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, 
opponenti. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 14 aprile 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Cantone Ticino ha respinto il suo ricorso contro il pignoramento effettuato nell'ambito dell'esecuzione promossa dal Comune di Onsernone; 
che con decreto 3 ottobre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente e che il 9 ottobre 2008 egli la ha invano invitata a fornire entro 10 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 500.--; 
che il 20 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere al versamento dell'anticipo spese; 
che quest'ultimo decreto è stato ricevuto dalla ricorrente il 22 ottobre 2008; 
che il 13 novembre 2008 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 17 novembre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti