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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_14/2009 
 
Sentenza del 18 febbraio 2009 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Féraud, presidente, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
sequestro a scopo di confisca, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 2 dicembre 2008 dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
Considerando: 
che il 19 gennaio 2009 A.________ ha presentato al Tribunale federale, tramite un patrocinatore, un ricorso in materia penale contro la sentenza 2 dicembre 2008 della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che respingeva in quanto ammissibile un reclamo dell'interessato contro il diniego del Ministero pubblico della Confederazione di dissequestrare dei beni patrimoniali; 
che, con decreto presidenziale del 23 gennaio 2009, il patrocinatore del ricorrente č stato invitato a produrre la procura entro il 9 febbraio successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF); 
che, secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura; 
che la mancata presentazione della procura entro il termine fissato per sanare il vizio comporta l'inammissibilitŕ del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF); 
che la procura non č stata prodotta, per cui il gravame, che puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non puň essere esaminato nel merito; 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
ch'esse sono quindi poste a carico del patrocinatore, il quale ha concretamente agito quale rappresentante senza autorizzazione (cfr. art. 71 LTF in relazione con l'art. 18 cpv. 3 PC); 
 
per questi motivi, il presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso č inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del patrocinatore. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
Losanna, 18 febbraio 2009 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Féraud Gadoni