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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_200/2010 
 
Sentenza del 20 aprile 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Féraud, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari, 
3. Comune di X.________, 
4. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2010 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 14 novembre 2008 il Municipio di X.________, respinta un'opposizione presentata dal vicino A.________, ha rilasciato a B.________ e C.________ una licenza in sanatoria per la costruzione, sostitutiva, di una baracca, decisione poi annullata dal Consiglio di Stato; 
 
che con giudizio del 10 marzo 2010 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa, confermando il rilascio della licenza edilizia a una determinata condizione; 
che avverso questa sentenza A.________ inoltra un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare precise richieste di giudizio; 
 
che non sono state chieste osservazioni; 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4); 
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio; 
 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non puň quindi essere esaminato nel merito; 
 
che si puň eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso č inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 20 aprile 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri