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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_415/2019  
 
Decreto del 21 novembre 2019 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dagli avv.ti Jonathan Bernasconi e 
Davide Ceroni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Jonathan Moor, 
opponente. 
 
Oggetto 
exequatur, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° luglio 2019 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2019.51). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 1° luglio 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo presentato dalla A.________SA contro la decisione 24 gennaio 2019 con cui il Pretore del distretto di Lugano ha accolto la domanda di exequatur presentata dalla B.________; 
che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 4 settembre 2019; 
che con decreto 27 settembre 2019 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di prestazione di garanzie per le ripetibili presentata dalla B.________; 
che con scritto 18 ottobre 2019 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il predetto ricorso e ha chiesto al Tribunale federale di limitare al minimo le spese e di rinunciare ad attribuire un'indennità per ripetibili; 
che il medesimo giorno l'opponente ha inoltrato la risposta al ricorso; 
che con decreto del 29 ottobre 2019 la lettera con cui è stato ritirato il ricorso è stata trasmessa all'opponente affinché potesse esprimersi per quanto attiene all'assegnazione di ripetibili; 
che con scritto 4 novembre 2019 l'opponente ha chiesto l'assegnazione di ripetibili e ha prodotto la sua nota professionale per complessivi fr. 5002.80; 
che tale importo non eccede i limiti previsti dalla tariffa applicabile; 
che il 7 novembre 2019 l'opponente ha domandato di ricevere dal Tribunale federale in pagamento delle ripetibili " il saldo rimanente sull'anticipo spese " versato dalla ricorrente; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), e le ripetibili seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); 
che la differenza fra l'anticipo spese corrisposto e la tassa di giustizia spetta alla ricorrente, titolare della pretesa di restituzione, ragione per cui la richiesta 7 novembre 2019 va disattesa; 
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'002.80 a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 novembre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti