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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_311/2013 
 
Sentenza del 22 marzo 2013 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di Locarno, Piazza Grande 18, casella postale, 6601 Locarno, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e 
del suolo, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
domanda di costruzione in sanatoria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che, dopo aver accertato che su una particella appartenente a A.________ sono depositati, in apparenza senza autorizzazione, numerosi autoveicoli fuori uso, il 15 dicembre 2011 il Municipio di Locarno ha chiesto al proprietario di presentare una domanda in sanatoria, ordine ribadito il 18 settembre 2012; 
che con decisione del 14 novembre 2012 il Consiglio di Stato, adito dall'interessato, ne ha dichiarato irricevibile il ricorso, la decisione impugnata essendo meramente confermativa di quella precedente; 
che con giudizio dell'11 febbraio 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto ai sensi dei considerandi un ricorso del proprietario; 
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare particolari conclusioni ma, lamentando di non essere stato convocato dalle autorità, chiede il condono della tassa di giustizia di fr. 1'000.-- postagli a carico dalla Corte cantonale; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); 
 
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, ritenuto che il ricorrente, limitandosi ad esporre la cronistoria della vertenza, non si confronta con i motivi posti a fondamento dell'impugnato giudizio, in particolare con la tesi secondo cui la disattenzione dell'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria non comporta particolari conseguenze e che i gravami presentati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti decisioni sono irricevibili; 
 
che, per di più, l'invito a presentare una domanda di costruzione costituisce una decisione incidentale e non finale, a supporto dell'ammissibilità della quale il ricorrente neppure sostiene che gli causerebbe un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
che egli nemmeno asserisce che l'inoltro di una siffatta domanda comporterebbe, in concreto, una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; sentenza 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3-1.4.4 e rinvii), per cui il ricorso sarebbe inammissibile anche per questo motivo; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che nemmeno compete al Tribunale federale pronunciarsi sulla possibilità di condono della tassa di giustizia applicata dalla Corte cantonale; 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Locarno, al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 22 marzo 2013 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Eusebio 
 
Il Cancelliere: Crameri