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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_708/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 ottobre 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo, 6535 Roveredo GR. 
 
Oggetto 
incanto, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 4 settembre 2015 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. 
 
 
Considerando:  
che, nel quadro dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da C.________SA nei confronti di B.________, con provvedimento 21 luglio 2015 l'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo ha respinto le pretese insinuate da A.________SA siccome non garantite da pegno, invitandola a seguire la procedura di esecuzione ordinaria; 
che con decisione 4 settembre 2015 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, ha respinto un ricorso presentato da A.________SA contro tale provvedimento; 
che con ricorso 11 settembre 2015 A.________SA ha impugnato la decisione 4 settembre 2015 dinanzi al Tribunale federale; 
che con decreto 15 settembre 2015 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--; 
che con decreto 28 settembre 2015 alla A.________SA è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese; 
che il decreto è stato notificato alla ricorrente in data 1° ottobre 2015, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto lunedì 12 ottobre 2015 (art. 45 cpv. 1 LTF); 
che il 21 ottobre 2015 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. 
 
 
Losanna, 22 ottobre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini