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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_121/2009 
 
Sentenza del 25 febbraio 2009 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, c/o clinica X.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
6900 Lugano. 
 
Oggetto 
privazione della libertà a scopo d'assistenza, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 16 febbraio 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 10 dicembre 2008 A.________ è stata privata della libertà a scopo di assistenza e collocata presso la clinica X.________; 
che con scritto 13 gennaio 2009 indirizzato alla predetta clinica A.________ ha chiesto un riesame della situazione, ricordando di essere stata internata contro la sua volontà; 
che la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, a cui la clinica aveva trasmesso il predetto scritto, lo ha considerato un ricorso contro il mantenimento del ricovero e lo ha respinto con decisione 23 gennaio 2009; 
che con sentenza 16 febbraio 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto un rimedio di A.________, ha annullato la decisione della predetta Commissione e ha rinviato gli atti alla clinica X.________ affinché si pronunci con decisione formale sulla domanda di riesame; 
che con ricorso 18 febbraio 2009 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di impugnare la predetta sentenza; 
che la sentenza impugnata si limita a rinviare gli atti alla prima istanza, motivo per cui è una decisione incidentale che non causa un danno irreparabile alla ricorrente, poiché ella potrà - qualora dovesse ricevere una decisione negativa - riproporre le sue censure (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.3.1); 
che la ricorrente nemmeno sostiene e tanto meno dimostra che l' accoglimento del suo ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.4.2); 
che in queste circostanze, non essendo dati i presupposti per impugnare una decisione incidentale notificata separatamente dal merito, il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può pertanto essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che non si prelevano spese giudiziarie; 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 25 febbraio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti